/// Repertorio di progetti per edifici residenziali ad elevate prestazioni e basso costo ///

quesiti

abachi
Come già visto dai quesiti posti per le finiture non bisogna per forza utilizzare quelle presenti nell'abaco, quindi, se non abbiamo capito male, gli accessori bagno (porta sapone, specchio, ecc.), rivestimenti interni, tende arredo possono essere scelti all'esterno di quelli indicati, tutti questi oggetti poi vanno elencati distintamente nel computo o si raggruppano in una voce unica?

Per le finiture non è obbligatorio ricorrere all’abaco di Federlegno.

Le categorie comprese nell’abaco finiture di Federlegno comprendono le pareti interne, pareti divisorie, pavimenti, porte, finestre, scuri e scale.

Quindi, per i rivestimenti interni e per i dispositivi oscuranti è possibile attingere all’abaco finiture o far riferimento ad altri elementi di finitura.

Gli accessori bagno (porta sapone, specchio) non sono catalogati quali elementi di finitura, ma di arredo, per cui devono essere scelti attingendo alle tipologie indicate nell’abaco arredi di Federlegno, nella sezione bagno, alla voce accessori.

Constatato che l'abaco vincolante è quello relativo agli arredi e occorre limitarsi ai prodotti presenti nell'abaco, chiediamo: • il vincolo riguarda anche le misure dell'arredo: se ho una cucina o armadiatura X della ditta Y la cui misura da abaco è di 300x60cm è possibile utilizzare la stessa cucina o armadiatura ma con misura 240x60cm? • se della ditta Y è presente in abaco il prodotto X facente parte della collezione "Tizio", la scelta si limita al prodotto X oppure si può spaziare all'interno di tutta la collezione Tizio? • se, nell'abaco arredo sezione illuminazione, c'è una lampada modello Tizio da 24W e si necessita dello stesso modello ma con potenza differente, è possibile l'impiego dello stesso modello con potenza differente?

Per ogni elemento di arredo vi è una scheda-prodotto riportante un numero minimo di informazioni obbligatorie, tra cui anche le misure e le caratteristiche in cui è disponibile l’elemento di arredo.

Nella rappresentazione dell’arredo si deve tener conto delle indicazioni contenute nell’abaco ed impiegare i prodotti facenti parte dell’abaco.

I progettisti possono comunque richiedere direttamente alle aziende eventuali configurazioni personalizzate dei prodotti inseriti negli abachi.

I sanitari sono, di solito, considerati finiture che entrano nel costo di costruzione, sono però in questo caso inseriti nell’abaco arredi; significa che sono da scegliersi obbligatoriamente tra quelli dell’abaco o no? Se non si trovano modelli con le caratteristiche adeguate (tipo wc con cassetta a zaino e scarico a parete, ne esiste un solo tipo) come ci si comporta?

I sanitari sono da scegliersi dall’abaco arredi e il relativo costo rientra nel computo degli elementi di arredo.

I corpi illuminati presenti nell'abaco coprono un'ampia gamma di utilizzo, tuttavia per specifiche localizzazioni, quali il corsello dei box, i box, le cantine, i locali tecnici ed i percorsi esterni, non troviamo una soluzione ideale, è possibile attingere dalla produzione seriale? Per l'utilizzo in emergenza dei corpi illuminanti possono essere previsti apparecchi dedicati, non presenti nell'abaco? La gamma dei radiatori presenti nell'abaco è molto limitata, è possibile attingere alla produzione seriale?

In base a quanto richiesto nel bando, per gli elementi compresi nell’arredo, è necessario fare riferimento all’abaco arredi.

Prendiamo ad esempio le cucine, all'interno dell'abaco per ogni cucina presente nell'elenco è presente il prezzo, molteplici foto di cucine diverse, inoltre sono presenti delle misure che però non corrispondono alle immagini presenti, peraltro non sono presenti tutti i dwg di ogni singola cucina per cui mi chiedevo come fosse possibile stabilire a quale cucina e a quale prezzo corrisponde l'immagine presente. Vorrei sapere come è possibile scegliere la cucina senza tutte le dimensioni. Inoltre in alcuni elementi d'arredo è specificato di contattare l'azienda per soluzioni componibili particolari.

Ogni scheda-prodotto ha un numero minimo di informazioni obbligatorie: il nome del prodotto, una immagine rappresentativa (generalmente la prima se ce ne sono più di una), un testo di presentazione, le dimensioni e il prezzo. Il prodotto è quindi descritto testualmente. Eventuali immagini aggiuntive possono essere in alcuni casi non strettamente rappresentative del prodotto stesso, ma mostrare ad esempio varianti di configurazione. Ulteriori informazioni (immagini aggiuntive, file 2D/3D, link alla pagina web del prodotto, esempi di varianti, informazioni tecniche e relative alla eco-sostenibilità) non sono invece obbligatorie; ci saranno quindi schede di prodotti più ricche di informazioni rispetto ad altre. Le aziende possono essere contattate direttamente dai progettisti i quali potranno richiedere eventuali informazioni mancanti e/o configurazioni personalizzate dei prodotti inseriti negli Abachi. In particolare, i prodotti che presentano esempi di varianti del prodotto, hanno segnalata esplicitamente questa possibilità in calce ad ogni scheda.

Dagli abachi non ci risulta la presenza di corpi illuminanti idrorepellenti da esterni. Come ci regoliamo, dovendo prevederli su ballatoio esposti alle intemperie?

Nel caso in cui sia necessario ricorrere a varianti di prodotto non previste nell’abaco, il progettista può rivolgersi alle aziende produttrici degli apparecchi illuminanti per richiedere eventuali informazioni aggiuntive, anche di carattere tecnico, o scegliere altre tipologie di corpi illuminanti.

In ogni caso, il prezzo degli apparecchi illuminanti concorre alla determinazione del computo degli arredi, che dovrà essere indicativamente di 250 € al mq di slp del piano tipo.

Da un esame dell’Abaco Arredi consultabile sul sito emerge il seguente quadro: • Disomogeneità in termini di informazioni, tra schede di stessi prodotti, es: Cucine con e senza elettrodomestici, unica ditta di cucina che offre il download; • Mancanza di cucine che offrano specifiche complete sulle dotazioni, elettrodomestici, piani, accessori, materiali ecc.; • Mancanza di elementi sul layout del blocco cucina in termini di posizione degli elettrodomestici; • Mancanza di elementi sulla dotazione cui si riferisce il prezzo indicato; • Presenza di prezzi definiti: “a partire da”; • Insufficienza in generale della gamma di prodotti (es: un unico radiatore). • Mancanza generalizzata di abaco colori e materiali; • Mancanza di schede tecniche complete. Si chiede pertanto di indicare le modalità da seguire per redigere un progetto plausibile e funzionale di arredo e indicare e garantire un prezzo certo.

L’Abaco Arredi e l’Abaco Finiture contengono complessivamente circa 2500 prodotti inseriti da parte di circa 180 aziende iscritte a FederlegnoArredo: per ogni sottocategoria è stata garantita la presenza di prodotti con relativo prezzo per permettere ai progettisti di calcolare correttamente i costi come previsto dal bando.

Per ogni scheda di ogni prodotto è stato richiesto alle aziende un numero minimo di informazioni obbligatorie, che sono: nome prodotto, categoria e sottocategoria merceologica, una immagine di riferimento, un testo di presentazione (in italiano e in inglese), dimensioni e prezzo. Altre informazioni sono invece opzionali, quindi presenti su alcune schede e non su altre, compresi ad esempio modello 2D/3D, colori, ecc.

Il prezzo indicato si riferisce a quanto descritto nella scheda del prodotto. Eventuali informazioni aggiuntive, anche di carattere tecnico, potranno essere tuttavia richieste direttamente alle aziende produttrici.

Il prezzo “a partire da” indica che è il prezzo della versione più economica del prodotto, che corrisponde a quanto descritto nella scheda; altre configurazioni del prodotto potranno essere visualizzate nel campo ESEMPI DI VARIANTI DI PRODOTTO, in cui le aziende potranno anche riportare le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto alla versione più economica.

Per le cucine è stato richiesto di comprendere nel prezzo “a partire da”, oltre al mobile, cappa e lavabo, mentre gli eventuali elettrodomestici sono esclusi. È stato tuttavia predisposto un campo opzionale in cui le aziende hanno potuto inserire informazioni in particolare circa gli elettrodomestici.

Con la presente si richiede se l'utilizzo degli arredi presenti nell'abaco di Federlegno debbano essere rappresentati nelle planimetrie di progetto.

L'utilizzo degli arredi presenti nell'abaco di Federlegno deve essere rappresentato nell’elaborazione di una pianta del piano tipo arredata.

È possibile utilizzare i componenti edilizi (es. materiali di facciata o soluzioni per ridurre l'irraggiamento utili ai fini del contenimento energetico) non presenti nell'abaco di FederlegnoArredo, ma ritenuti necessari? È possibile utilizzare il progetto per convegni, mostre e/o consentirne la stessa realizzazione indipendentemente dai tempi indicati dal bando?

È possibile l’utilizzo di ulteriori componenti anche non presenti nell’abaco delle finiture, in quanto l’uso di tale abaco non è vincolante.

Il progetto può essere utilizzato per convegni e mostre e può anche esserne effettuata la realizzazione indipendentemente dalla pubblicazione dei risultati.

La seconda domanda riguarda l'abaco in modo specifico sull'illuminazione, se ho capito bene tutto ciò che riguarda fari, lampade ecc... è da utilizzare quello inserito all'interno dell'abaco, ma per quanto riguarda le prese ad esempio, restano a discrezione di progettisti e impiantista?

L’impiego dell’abaco di Federlegno Arredo è obbligatorio per definire l’arredo dell’immobile, mentre è facoltativo per la scelta di tutti gli elementi di finitura.

Gli apparecchi di illuminazione sono una categoria dell’abaco arredi, e quindi, per la scelta di tali elementi di arredo è necessario attingere all’abaco arredo di Federlegno.

Va precisato che le opere e i materiali relativi alla realizzazione dell’impianto elettrico determinano il costo di costruzione dell’immobile.

Nella determinazione di tale costo sono incluse anche le voci di costo relative alle prese costituenti dell’impianto elettrico.

allegati
Il preliminare d’incarico tra progettista ed impresa deve essere necessariamente redatto sulla base dello schema da Voi fornito ed allegato quale lettera B al Bando oppure è lasciata facoltà all’impresa di negoziare autonomamente con il progettista incaricato, visto lo schema così come fornito e nel rispetto di tutte le vigenti normative in materia di incarichi professionali, circolari e direttive ministeriali e quanto stabilito dai rispettivi Ordini professionali, l’incarico conferito?

Come prescritto dal bando all’articolo 11 lettera A) punto 3), la documentazione amministrativa deve essere costituita dal preliminare di incarico tra progettista ed impresa redatto secondo lo schema di cui all’Allegato B; ciò non toglie che le parti possano liberamente negoziare autonomamente accordi separati che non hanno alcun rilievo ai fini della partecipazione al bando.

Se il progettista è un dipendente dell'impresa che partecipa al bando, si deve compilare ugualmente l'Allegato B - preliminare di incarico professionale?

Il preliminare di incarico professionale, Allegato B, deve essere comunque compilato, anche se il progettista è un dipendente dell’impresa che partecipa al bando, e deve essere consegnato insieme a tutta la documentazione richiesta; resta fermo il fatto che impresa e progettista, nella piena autonomia contrattuale, possano assumere eventuali ulteriori accordi al riguardo, che non hanno alcun rilievo ai fini della partecipazione al bando.

In un quesito relativo agli allegati si parla di costi della sicurezza che devono essere desunti dal PSC. Non avendo il PSC, come facciamo a computarli?

Nella redazione del computo metrico estimativo dell’opera è richiesta anche l’indicazione dei costi della sicurezza.

La stima dei costi della sicurezza è da riportare anche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e deve essere effettuata dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, una figura professionale in possesso dei requisiti per adempiere a tale ruolo, che provvede anche a individuare gli oneri connessi alla esecuzione in opera in sicurezza delle singole lavorazioni.

In base a quanto dispone il d.lgs 81/2008 all’allegato XV, la stima dei costi della sicurezza, che è, comprende, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi relativi a:

  • apprestamenti previsti nel PSC;
  • misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
  • mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
  • eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  • misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
In riferimento ad allegato C, “sintesi computo metrico estimativo“, chiediamo se per ricavare/verificare il valore max citato nel bando pari a 1600 €/mq slp andrà utilizzato il costo di costruzione riportato a piè della stessa pagina (voce “totale costi di costruzione”), oppure se quello che sarà presente nella voce a piè pagina dell’allegato C “costi indiretti di gestione cantiere e oneri aggiuntivi” nella voce Prezzo totale”. È fondamentale capire meglio questo aspetto per lo sviluppo del computo metrico analitico e quindi per la coerenza con progetto/costo costruzione.

Il costo complessivo di realizzazione del fabbricato, che non deve risultare superiore a 1.600 € per mq di slp, comprende, oltre al totale dei costi di costruzione al foglio 1 dell’allegato C, anche i "costi indiretti di gestione cantiere e gli oneri aggiuntivi", così come definiti al foglio 2 dell’allegato C.

L’ammontare complessivo del prezzo dell’immobile è definito dalla voce ”prezzo totale” (riportata al foglio 2 dell’allegato C) che costituisce la somma dei costi di costruzione, dei costi indiretti e di gestione del cantiere incrementata da spese generali e utili. Il costo dei box e posti auto è escluso dal calcolo del costo del fabbricato di 1.600 €/mq di slp e deve essere conteggiato a parte in misura pari a 15.000 € per ciascun box o posto auto.

Con la presente si chiede per quale motivo la tabella al capitolo progettazione non riporta le voci: - CSP - CSE - Responsabile dei Lavori - Direzione lavori architettonico, strutture e impianti - Prove geotermiche

L’elencazione delle voci rientranti nei costi indiretti di cantiere comprende le principali categorie di oneri relativi all’attività di cantiere e, in particolare, quelle che il bando richiede che vengano computate per determinare il costo complessivo.

Nella definizione delle voci costituenti il costo complessivo dell’immobile, è stata notevolmente semplificata l’articolazione dei costi dell’intervento, riportando solo le principali componenti dei costi indiretti gestionali del cantiere che interessano la realizzazione del manufatto edilizio, considerato che alcuni degli incarichi gestionali indicati possono essere direttamente svolti anche dalla committenza.

In particolare, l’individuazione degli oneri per la sicurezza da riportare nello schema del computo metrico estimativo per la determinazione del costo di costruzione (allegato C del bando per il repertorio) è definita in base alle categorie di costo riportate nel Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui al d.lgs 81/2008, che non comprendono i costi relativi al coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.

Il coordinatore in fase di progettazione, il coordinatore in fase di esecuzione e il responsabile dei lavori, individuati nel PSC, sono nominati dalla committenza.

È da considerare, inoltre, che l’incarico di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione può essere esercitato anche dal committente, purché sia in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla legge.

Tale incarico può anche essere esercitato dal responsabile dei lavori, nel caso in cui disponga dei requisiti richiesti per l’attività di coordinatore in fase di progettazione o in fase di esecuzione.

Quesito sulla parcella: ci riferiamo al Tariffario professionale Ordine degli architetti e ingegneri provincia di Milano opere pubbliche?

Le tariffe per le prestazioni professionali sono disciplinate dal Testo unico per le prestazioni di ingegneri e architetti (legge 143/1949) e successivi aggiornamenti.

box / posti auto
Stiamo progettando un edificio a torre. Abbiamo previsto di realizzare parte dei posti auto al piano interrato, che occupa una superficie di poco superiore a quella del piano terra, contenendo poco meno della metà dei posti a parcheggio necessario, in funzione del numero di alloggi. Per i restanti posti auto, invece, abbiamo previsto di dislocarli al piano terra, al di fuori dell'edificio, prefigurando un'ipotetica sistemazione esterna, come indicato nelle risposte ad alcuni quesiti già posti - al piano terreno dell'edificio abbiamo ipotizzato di dislocare le cantine, come consentito ai sensi dell'art. 4 del Piano delle Regole del Comune di Milano. Chiedo che venga chiarito se i posti auto/box devono essere necessariamente contenuti all'interno di una struttura chiusa, o se è possibile semplicemente prevedere la realizzazione di coperture con strutture leggere, realizzando in definitiva posti auto aperti - nel nostro caso avremmo previsto in particolare di posizionare sulle menzionate coperture pannelli fotovoltaici o solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

I posti auto non devono necessariamente essere contenuti all’interno di una struttura chiusa.

Dalle risposte ad alcuni quesiti pubblicati non si capisce se i box/posti auto di pertinenza per i quali è previsto un importo forfettario di € 15.000 cadauno siano, quindi, da computare a parte, "oltre" i 1.600 €/mq, oppure siano da conteggiare entro i 1.600 €/mq? E le cantine concorrono ai 1.600 €/mq?

I box sono da computare a parte dal costo di costruzione dell’edificio, che non deve essere superiore a 1.600 € per mq di superficie lorda di pavimento.

Le cantine, invece, sono comprese nel computo per la determinazione del costo di costruzione del fabbricato.

All’art. 15 del Bando – prestazioni minime di accesso al repertorio – il comma 1.3 prevede la dotazione di 1 box per alloggio quale requisito minimo ed uguale riferimento a box è anche all’art. 12 – comma 1, mentre in altri articoli del bando, si fa riferimento a posti auto/box indicando una indifferenza fra le due soluzioni (art. 14 – temi del repertorio – art. 15 comma 3 ed art. 12 dove i box ed i posti auto vengono indifferenziati anche nel costo di euro 15.000 cad. ). Si chiede di voler chiarire se valga l’indifferenza nella dotazione di box o posti auto, anche nel costo attribuito o, al contrario, prevalga l’art. 15 comma 1.3 che prevede la dotazione minima di un box per unità, delle dim. nette min. di ml 2,60 x ml. 5.20.

È demandata al proponente la scelta fra una soluzione a posti auto senza delimitazioni fisiche, a box o a compresenza mista di entrambe le soluzioni e ciò al fine, in ogni caso, di prevedere un posto auto per ogni alloggio. Per quanto riguarda il costo di euro 15.000 cad., lo stesso è da attribuirsi a numero di posti auto (un posto per alloggio), indifferentemente dalla soluzione adottata, ed è prezzo comprensivo della incidenza delle superfici di pertinenza ai box/posti auto, quali rampe, divisori, corselli e disimpegni, ossia delle superfici da indicare a parcheggio nel planivolumetrico, sulla base del Regolamento Edilizio del Comune di Milano.

L’impianto dei box/posti auto deve essere progettato integralmente al piede dell’edificio, compresa l’accessibilità, simulando un ipotetico contesto, o si può decidere di dislocarlo liberamente all’interno di un ipotetico lotto?

Il bando non specifica dove prevedere la localizzazione dei parcheggi; si presume, peraltro, non ponendosi alcuna prescrizione in ordine all’ubicazione di tali spazi, che sia comunque garantita un’idonea accessibilità e sia previsto un adeguato collegamento con le rispettive unità immobiliari.

Nel progetto del singolo box autorimessa, previsto con una dimensione utile minima di m 2,60 x 5,20, si richiede se gli elementi strutturali puntuali (pilastri) possono essere inseriti nelle divisorie fra i vari box, riducendo per il tratto limitato alle strutture, la dimensione di m 2,60 o se detta dimensione debba essere rispettata una rigorosa continuità sull’intera profondità del box autorimessa pari a m 5,20.

Nella progettazione del fabbricato deve essere garantita la rispondenza ai requisiti dimensionali richiesti per il box auto, definiti in modo da consentire un’adeguata accessibilità; pertanto, anche la progettazione strutturale del fabbricato deve essere orientata in modo da soddisfare le indicazioni di dimensioni dei box. Nel caso in cui per garantire la necessaria rispondenza ai requisiti di staticità del fabbricato, si debbano collocare dei pilastri che interrompono la continuità di profondità del box, tale esigenza è tollerata, purché il box sia agevolmente utilizzabile e accessibile.

Riguardo ai parcheggi/box, il bando specifica di calcolare un posto auto o un box per ogni alloggio; considerando una superficie di 25 mq a posto auto, è evidente che la superficie da destinare a parcheggi è intorno ai 1800 mq. Come va considerata questa superficie? È possibile pensare di interrare l’intera quantità di parcheggi su due piani sotto il piano di spicco della torre? Oppure è necessario pensare ad una percentuale di parcamento in superficie? Nell’ipotesi di destinare i parcheggi su due piani interrati, la superficie per piano è intorno ai 900 mq, una superficie maggiore del piano tipo della torre. Ciò significa che il perimetro dei parcheggi è maggiore della superficie coperta dalla torre. Questo può costituire un eventuale problema in caso di limiti di proprietà relativi all’area in superficie della torre?

Nel bando non sono fornite indicazioni sulla localizzazione dei parcheggi, che è affidata alla scelta del progettista, purché sia garantita la rispondenza ai criteri minimi di dimensionamento indicati e un’idonea accessibilità. I parcheggi possono essere realizzati, quindi, anche interrati e interessare un’area di estensione anche maggiore dell’area corrispondente alla superficie coperta della torre.

Qualora si dovesse optare per una soluzione a posto auto senza alcuna delimitazione fisica laterale è possibile ridurre la dimensione a 2,50 x 5,00 m per gli stalli in linea ?

Il dimensionamento del posto auto o box, previsto in misura di almeno uno per unità abitativa, è inderogabilmente stabilito in misura di 2,60 x 5,20 m.

Le dimensioni dei posti auto non possono essere ridotte neanche nel caso in cui non sia prevista alcuna delimitazione fisica laterale.

Che aliquota bisogna prevedere per i parcheggi dei visitatori?

Per ciò che concerne la dotazione dei parcheggi, si è richiesta la previsione di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Non vi è la previsione di una percentuale di parcheggi da destinare ad altri utenti.

iniziativa
Housing Contest interessa anche il Trentino? Esistono referenti regionali/provinciali?

Housing Contest è un concorso italiano ed europeo.

Possono quindi parteciparvi imprese e progettisti da tutta l’Italia, dagli stati dell’Unione Europea e dalla Confederazione Elvetica (vedasi punto 5 del bando).

La progettazione dell’edificio deve essere considerata però nelle condizioni climatiche dell’area della città di Milano, in ambito periurbano, su un lotto non identificato, con orientamento specificato dal concorrente. Poiché gli immobili si considerano localizzati nel comune di Milano, le normative tecniche e regolamentari di riferimento sono quelle vigenti all’atto della pubblicazione del Bando nel Comune di Milano. In allegato al Bando, è fornito un glossario (All. D) contenente il significato di alcune importanti espressioni tecniche utilizzate nella progettazione e costruzione di case, nonché un elenco delle principali norme di riferimento (All. E). Vedasi in merito punto 15 del bando.

Il testo di tali norme è pubblicato integralmente nella apposita sezione del sito www.housingcontest.com, accessibile previa registrazione.

Non esistono referenti territoriali per questo bando.

L’unico riferimento è la Segreteria Organizzativa presso AIE Servizi srl, i cui riferimenti sono presenti nella sezione “contatti” del sito.

A chi rimane la proprietà intellettuale dei progetti presentati?

La proprietà intellettuale del progetto resta in capo ai singoli proponenti (vedasi punto 19 del bando).

A chi rimane il diritto d'uso degli elaborati progettuali presentati ai fini dell'eventuale successiva edificazione che dovesse derivare?

Il diritto d’uso degli elaborati progettuali che dovessero essere ammessi al Repertorio resta in capo ai singoli proponenti, e cioè al progettista e all’impresa che hanno presentato il progetto. Sarà a loro che i committenti, pubblici o privati, dovranno rivolgersi, una volta selezionato il progetto all’interno del Repertorio, per richiedere la progettazione esecutiva ai fini della realizzazione dell’edificio.

Quali eventuali esiti e conseguenze comporterebbe l'inclusione del proprio progetto nel Repertorio?

La possibilità che il progetto ammesso entri a fare parte di un Repertorio a disposizione per cinque anni di committenti pubblici e/o privati che intendano realizzare un edificio con le caratteristiche presenti nel progetto stesso nonché indicate dal bando.

Una volta formato il Repertorio, in che modo esso sarà pubblicizzato e proposto?

Come indicato al punto 19 del bando, i progetti ammessi alla formazione del Repertorio saranno pubblicati online su www.housingcontest.com e su un catalogo cartaceo che sarà presentato in occasione della prossima edizione di Made Expo (ottobre 2011); inoltre i progetti ammessi saranno esposti in una mostra presso la Triennale di Milano.

Nel caso di utilizzo del progetto per opere pubbliche, quindi con incarico soggetto a bando, questo sarà a Procedura Ristretta ai progetti rientranti nel Repertorio?

Nel caso di utilizzo di un progetto contenuto nel Repertorio per la realizzazione di un edificio sarà il committente a scegliere il tipo di procedura idonea.

Nel caso di committenza pubblica sussisterà l’obbligo di ottemperare alle disposizioni normative di recepimento delle Direttive Comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE; diversamente, nel caso di committenza privata, la scelta della procedura da utilizzare sarà esclusivamente il risultato di scelte autonome della committenza, ovviamente rispondenti alle normative vigenti.

Nel caso il committente intendesse realizzare un progetto del Repertorio, la gestione delle vendite è affidata all'impresa? Se sì, con i prezzi di mercato correnti della zona?

L’oggetto del Bando non è la vendita né la commercializzazione delle unità abitative realizzate.

Pertanto, la gestione di tutto quanto concerne la fase successiva alla pubblicazione del progetto nel Repertorio, dalla effettiva realizzazione del progetto alla successiva gestione delle vendite con determinazione dei relativi prezzi, sarà oggetto di liberi accordi commerciali tra le parti.

Poiché in alcune presentazioni, dibattiti e riunioni si è usato il termine Social Housing senza chiaramente distinguerlo rispetto ad Housing Contest, si chiede di chiarire definitivamente che il termine Housing Contest si riferisce esclusivamente al termine coniato per questo bando (che ne individua le caratteristiche), senza nessun riferimento a leggi o norme vigenti che regolano il Social Housing.

La tipologia degli edifici da progettare per partecipare al Repertorio “Housing Contest” può rientrare chiaramente in un contesto di housing sociale, ma si riferisce nello specifico alla realizzazione di interventi regolamentati in base alle sole indicazioni contenute nel bando.

Resta fermo che i progetti devono rispondere integralmente alle indicazioni contenute nel bando.

numero dei piani
Al punto 14 (Temi del repertorio) si parla di 5 piani residenziali e abitabili per l’edificio in linea e 12 piani per l’edificio a torre. Si intende che gli edifici abbiano unicamente il numero dei piani indicato, oppure è facoltà dei concorrenti introdurre un piano (a terra, a cielo o intermedio) privo di slp, in base al Regolamento Edilizio del comune di Milano?

È stata prevista la possibilità di articolare il progetto prevedendo, oltre al numero di piani richiesti, abitabili e adibiti a residenza, anche spazi da destinare a funzioni collettive a servizio della residenza su ulteriori livelli, che non incidano sul computo della superficie lorda di pavimento.

Per quanto riguarda l'edificio a torre, è possibile prevedere che dei 12 piani residenziali alcuni di questi prevedano anche dei servizi comuni?

È possibile prevedere, nell’ambito dei dodici piani, delle parti comuni che non sono da considerare nel computo della slp.

Alla luce della risposta ad un quesito dove si dice che è possibile effettuare slittamenti del corpo di fabbrica verso l’alto, fermo restando lo sviluppo in linea del progetto, si chiede conferma sulla possibilità di prevedere, per una parte, vani scala che distribuiscono 5 piani residenziali fuori terra, per l’altra, vani scala che ne distribuiscono 6 (pilotis + 5 piani residenziali), in modo da poter prevedere l’inserimento al piano pilotis di servizi condominiali ed integrativi alla residenza.

La configurazione del progetto illustrata è rispondente al tema dell’edificio in linea con cinque piani residenziali e abitabili come richiesto dal bando.

La tipologia a torre è da intendere come edificio alto 12 piani? Oppure sono state predefinite delle specifiche caratteristiche dimensionali che l'edificio deve rispettare? Se sì quali sono?

La tipologia abitativa dell’edificio a torre è individuata esclusivamente dalla realizzazione di un manufatto edilizio, avente la destinazione residenziale, la cui superficie lorda di pavimento complessiva di 5.000 mq è distribuita su 12 piani, che devono essere abitabili, e quindi, in termini di definizione dell’altezza minima interna di ogni piano dell’edificio, devono rispondere al requisito pari a 2,70 metri. Le caratteristiche dimensionali degli edifici sono individuate dall’articolazione delle tipologie abitative da realizzare in monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali e dall’indicazione delle dimensioni minime di box di 2,6 m x 5,2 m e delle cantine di 3 mq.

Al punto 14/a del bando si individua il tema dell'edificio a torre di 12 piani residenziali e abitabili: è possibile realizzare altri spazi, non residenziali, come cantine, box/posti auto, locali tecnici e spazi collettivi a servizio della residenza in altri piani rispetto ai 12 destinati alla residenza, andando così ad ottenere una torre di più di 12 piani?

In base a quanto previsto nel bando, il tema del progetto dell’edificio a torre si sviluppa su dodici piani residenziali e abitabili. Resta salva la facoltà per il concorrente di realizzare degli spazi di superfici non residenziali, relative alla costruzione di cantine, box/posti auto, locali tecnici e spazi a servizio della residenza, purché il fabbricato risponda al requisito di una superficie lorda di pavimento di 5.000 mq e siano garantite le prestazioni minime di accesso al Repertorio in termini di caratteristiche dimensionali e tecniche.

All’art. 14 del bando viene proposto come tema di progetto “l’edificio a torre di 12 piani residenziali e abitabili”. - è possibile realizzare un edificio di altezza maggiore avente 12 piani destinati a residenza e i restanti per altre funzioni di servizio? - è possibile realizzare un edificio alto costituito da una composizione di più volumetrie accostate di cui solamente una raggiunge l’altezza di 12 piani residenziali?

In base a quanto previsto nel bando, il fabbricato progettato secondo la tipologia dell’edificio a torre deve essere costituito da dodici piani residenziali, per un totale di 5.000 mq di s.l.p. Il bando prevede, inoltre, ulteriori superfici da destinare a cantine e a parcheggi. Il bando non specifica l’ubicazione di tali superfici e, pertanto, è facoltà del progettista decidere come articolare e dove localizzare gli spazi accessori ed aggiuntivi alla residenza, nell’ambito del contesto in cui è inserito l’intervento.Nella realizzazione del tema dell’edificio a torre, lo sviluppo del progetto non può avvenire in una composizione di più blocchi accostati, di cui solamente uno raggiunga l’altezza di 12 piani residenziali, poiché tale articolazione del progetto risulterebbe discostarsi eccessivamente dalla lineare realizzazione dell’edificio a torre, a meno che l’elaborazione progettuale del complesso si sviluppi in modo nettamente prevalente su un asse verticale principale, definendo la tipologia dell’edificio a torre. Il requisito dei 12 piani si intende limitato alle sole superfici abitabili e non vincola l’edificio ad una altezza predeterminata.

In riferimento alla tipologia a torre: - per pervenire a qualificate soluzioni tipologiche, il numero dei piani abitabili può essere più di 12? - ai piani abitabili, possono essere aggiunti piani non abitabili oltre al limite previsto a destinazioni collettive (spazi comuni, vani tecnici, autorimesse, ecc...)? - nel caso fosse possibile quanto sopra, c'è un ulteriore vincolo di altezza espressa in metri o in piani? In relazione al punto 11 del bando: - la soluzione del rilevante rapporto tra struttura dell'edificio e distribuzione nei piani interrati (parcheggio, cantine, ecc...), può essere rappresentata attraverso elaborati che sembra non siano previsti?

La tipologia dell’edificio a torre è individuata esclusivamente dalla realizzazione di un fabbricato con destinazione residenziale, la cui superficie lorda di pavimento complessiva di 5.000 mq deve essere distribuita su dodici piani, che devono essere abitabili e quindi, in termini di definizione dell’altezza interna di ogni piano dell’edificio, devono rispondere al requisito minimo di 2,70 metri. È possibile prevedere che l’ubicazione di ulteriori spazi da adibire a destinazioni collettive e a servizio della residenza avvenga su ulteriori livelli, oltre ai dodici piani abitabili e adibiti a residenza, purché non risulti alterato in modo significativo lo sviluppo del progetto. Infatti, anche se non è stato definito a priori un vincolo di altezza, il criterio di base secondo il quale devono essere progettati gli edifici è dettato dalle indicazioni essenziali di dimensionamento del fabbricato specificate nel bando; la rispondenza a tale requisito sarà valutata anche in termini di adattabilità del progetto alle eventuali esigenze future. La soluzione del rapporto tra struttura dell'edificio e distribuzione nei piani interrati può essere rappresentata anche attraverso la redazione di ulteriori tavole rispetto alle indicazioni minime di elaborati grafici da produrre per definire lo sviluppo del progetto nei suoi aspetti essenziali e maggiormente significativi.

In merito all’altezza della torre, il bando fa riferimento a 12 piani residenziali e abitabili, ma non specifica se il piano terra della torre deve essere incluso nel numero totale dei piani o meno. È possibile pensare un piano terra senza residenze ma adibito ad accessi e spazi comuni e a 12 piani interamente di residenze?

La tipologia dell’edificio a torre è definita dalla realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale di dodici piani che devono essere abitabili e quindi, in termini di altezza interna di ogni piano dell’edificio, devono rispondere al requisito minimo di 2,70 metri. Non è stata definita a priori l’altezza totale dell’edificio, per cui si ritiene possibile prevedere che l’ubicazione di ulteriori spazi da adibire a destinazioni collettive e a servizio della residenza avvenga su ulteriori livelli, oltre ai dodici piani abitabili e adibiti a residenza, purché non risulti alterato in modo significativo lo sviluppo del progetto.

I cinque piani fuori terra sono da intendersi solo adibiti ad abitazione, per cui non sono considerati, nel definire il numero di piani complessivi del fabbricato gli spazi adibiti a box, cantine e servizi accessori, realizzati in eventuali piani fuori terra? Ovvero, nel caso di realizzazione di due piani fuori terra da adibire a box e cantine, tali piani non contribuiscono al computo dei cinque piani residenziali e abitabili richiesti per la redazione del progetto, per cui si ottiene un edificio di sette piani complessivi, di cui cinque residenziali e abitabili, o, invece, anche i piani che contengono queste funzioni vanno conteggiati – se fuori terra – e quindi, i piani abitativi diventano tre? Nel caso in cui i piani da adibire a box e cantine siano conteggiati, al fine di valutare la rispondenza del progetto al requisito di cinque piani fuori terra, residenziali e abitabili, per destinare due piani a tali servizi è necessario realizzarli interrati o spostarli?

La tipologia dell’edificio in linea è individuata da un fabbricato a destinazione residenziale disposto su cinque piani abitabili. Si ritiene possibile prevedere l’ubicazione di altri spazi non residenziali, quali box, cantine e servizi accessori alla residenza, su due ulteriori livelli fuori terra, oltre ai cinque piani abitabili e adibiti a residenza. Il tema definito per lo sviluppo del progetto non è vincolante in termini di piani complessivi del fabbricato, per cui la scelta di progettare box, cantine e spazi a servizio della residenza su livelli fuori terra o interrati deve essere dettata anche dall’esigenza di favorire l’adattabilità del progetto, per rispondere all’esigenza di realizzare un fabbricato che sia articolabile diversamente in termini di numero di alloggi da realizzare e relative pertinenze.

Il quesito riguarda una precisazione del numero dei piani. a) edificio a torre di 12 piani residenziali e abitabili. Il tema è da intendersi di 12 piani comprensivo del piano terra o escluso il piano terra? Se al piano terra si collocano appartamenti per un totale di circa il 50% di residenza rispetto la slp totale di piano, il piano terra deve essere incluso nei 12 piani o escluso (quindi 12 piani + piano terra parzialmente residenziale)? b) edificio in linea di 5 piani residenziali e abitabili. Il tema è da intendersi di 5 piani comprensivo del piano terra o escluso il piano terra? Se al piano terra si collocano appartamenti per un totale di circa il 50% di residenza rispetto la slp totale di piano, il piano terra deve essere incluso nei 5 piani o escluso (quindi 5 piani + piano terra parzialmente residenziale)?

Nei progetti degli edifici a torre e in linea, i piani da considerare compresi nel numero complessivo prescritto per la realizzazione del tema (dodici per il progetto dell’edificio a torre e cinque per il progetto dell’edificio in linea) devono essere abitabili ed adibiti a funzione residenziale. Quindi, la eventuale ubicazione di appartamenti al piano terra determina l’inclusione di tale piano nel conteggio del numero totale dei piani del fabbricato da considerare nella realizzazione del tema progettuale.

Riguardo ai temi del repertorio, chiedo un cortese chiarimento riguardo al numero dei piani degli edifici da progettare, ovvero: a) edificio a torre di 12 piani residenziali e abitabili; b) edificio in linea di 5 piani residenziali e abitabili. In particolare, gradirei che venisse precisato se i numeri indicati sono da intendere come numero effettivo di piani destinati agli alloggi o come numero massimo di piani fuori terra.

Nei progetti degli edifici a torre e in linea, i piani da considerare compresi nel numero complessivo prescritto per la realizzazione del tema (dodici per il progetto dell’edificio a torre e cinque per il progetto dell’edificio in linea) devono essere abitabili ed adibiti a funzione residenziale. Il numero di piani indicato, quindi, non individua il numero complessivo dei piani fuori terra, ma definisce i piani da adibire alla realizzazione delle unità abitative residenziali.

Riguardo il conteggio dei piani residenziali, fermo il fatto che al di sotto di questi possano trovare luogo box e volumi destinati ad altro utilizzo, se si intende rendere accessibile la copertura da parte delle singole unità sottostanti, il volume emergente deve essere conteggiato come livello ulteriore, anche se a tutti gli effetti quota di copertura e anche se funzionale al solo raggiungimento della copertura?

La creazione di uno spazio di accesso da parte delle singole unità immobiliari alla copertura è una superficie rientrante nelle parti comuni del fabbricato, per cui non è computata nella determinazione della superficie lorda di pavimento.

La superficie necessaria alla sola accessibilità alla copertura non comporta un incremento del volume complessivo del fabbricato, e non costituisce un ulteriore livello di piano residenziale nello sviluppo del fabbricato, nel momento in cui l’accesso è funzionale al solo raggiungimento della copertura.

progetto
In merito alla "cucina separata" dell'alloggio da mq. 85, nelle risposte viene indicata come ammissibile l'ipotesi di una cucina aperta e comunicante verso la sala/soggiorno (con superficie < 7 mq.), separata unicamente mediante partizioni murarie: tale partizione muraria può essere costituita da un muretto con l'altezza di un piano di lavoro, o è necessario un setto parziale a tutt'altezza? In quest'ultimo caso occorre che l'apertura libera verso il locale sala/soggiorno sia > dei 4/5 del lato del quadrato corrispondente all'area della cucina separata?

La cucina da progettare nel trilocale da 85 mq. deve essere un ambiente separato e non costituire uno spazio a vista sul soggiorno.

Nel caso del trilocale con la cucina separata, si presuppone la realizzazione della cucina come spazio facente parte della zona giorno, che non deve essere previsto come angolo cottura a vista, ma deve essere progettato come uno spazio non a vista e distinto da altro ambiente della zona giorno (quale il soggiorno o la sala da pranzo).

In base a queste indicazioni, il divisorio interno tra cucina e l’adiacente spazio della zona giorno non può essere costituito da un piano di lavoro, poiché in tal caso la cucina costituisce uno spazio a vista.

Non è richiesta la rispondenza alla superficie minima di 7 mq, che configura la cucina come spazio di abitazione e che è da garantire per la cucina abitabile.

Il dimensionamento dell’apertura libera verso il locale di zona giorno non è stato predefinito; in ogni caso deve essere tale da permettere una idonea fruibilità dell’ambiente.

Si ritiene opportuno precisare che deve essere garantita la rispondenza in termini di requisiti di altezza interna e di aero illuminazione del locale, che ne definiscono l’abitabilità.

Nel trilocale da 70 mq vorremmo prevedere due tipologie: una con cucina/soggiorno, 2 camere da letto e bagno aerato, l’altra con cucina/soggiorno, uno studio e una sola camera da letto, prevedendo in questo caso un bagno cieco, in conformità a quanto riportato nel regolamento edilizio del comune di Milano – art.40. Sono corrette e fattibili per il progetto di gara entrambe queste tipologie?

Le tipologie proposte risultano fattibili ai fini della partecipazione al bando.

Infatti, nel caso specifico di alloggi fino a 70 mq. e in presenza di una sola camera da letto è ammessa l’aerazione attivata di un bagno.

Inoltre, in base a quanto previsto dal Regolamento Edilizio di Milano, l’aerazione meccanica forzata è ammessa anche qualora nell’alloggio vi sia più di un locale bagno ed almeno uno sia aerato naturalmente.

È possibile collocare tutti i posti auto all'esterno dell'edificio e non in un piano interrato o sotto il fabbricato? Sarebbe nostra intenzione realizzare un plani volumetrico, dove si metteranno in evidenza i posti auto con relativa sistemazione del verde.

Nel bando non sono state fornite delle indicazioni sulla localizzazione dei posti auto, per cui è possibile ubicarli anche all’esterno del fabbricato, con relativa elaborazione di un plani volumetrico.

Per ciò concerne la scheda del cruscotto del progetto, riguardo, ad esempio, al calcolo della s.l.p., occorre scrivere tutti i calcoli per tutti gli appartamenti (che peraltro abbiamo ovviamente già provveduto a fare), oppure volete solo il dato finale raggiunto? Per caso avete un fac-simile da usare per capire le informazioni che vorreste descritte?

Per la verifica della rispondenza della s.l.p. ai minimi richiesti nel bando deve essere riportata la ripartizione della s.l.p. per tipologia di alloggio e il valore della superficie lorda di pavimento complessiva dell’edificio.

Con riferimento al calcolo della s.l.p., non è stato predisposto alcun fac-simile. In risposta a precedenti quesiti sono state indicate le modalità di computo della s.l.p. e le relative esclusioni.

Quale larghezza minima va considerata per le corsie di manovra dell'autorimessa?

Sulla base di quanto dispone il decreto ministeriale 1 febbraio 1986, nelle autorimesse le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia. Ogni compartimento antincendio deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.

Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.

Chiedo conferma di quanto indicato nel titolo III del regolamento d’igiene di Milano, paragrafo 3.4.15, secondo il quale il rapporto aeroilluminante risulta “non devono avere area complessiva inferiore a 1/10 di quella della superficie del pavimento”.

La verifica dei requisiti di illuminazione naturale e diretta implica che le parti trasparenti misurate al lordo dei telai degli infissi non devono essere inferiori a 1/10 della superficie degli ambienti stessi, quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi di due volte e mezzo l’altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata.

In caso di profondità maggiori, che comunque non devono essere superiori a tre volte e mezzo l’altezza, l’area complessiva delle parti trasparenti non deve essere inferiore a 1/8 dell’area del pavimento.

Al punto 15, riguardo alle caratteristiche dimensionali degli alloggi, si cita (1.2.) " minimo 25% trilocali 85 mq. circa di slp, dotati di due bagni e cucina separata". Al successivo capoverso si afferma, però, che "si auspicano soluzioni distributive degli alloggi che interpretino il tema della flessibilità interna e della pianta libera". È evidente che il requisito della cucina separata è, se non contradditorio, quanto meno disomogeneo con l'auspicio della pianta libera. Si chiede, quindi, la realizzazione di un grande spazio di soggiorno/pranzo (specie se più ampio della somma di un soggiorno/pranzo e di una cucina separata), entro il quale si possa collocare liberamente la cucina, anche magari in più posizioni a scelta del futuro utente, è da considerarsi un valore, in quanto risposta positiva al tema auspicato della pianta libera, o un disvalore, in quanto non rispondente al requisito della cucina separata? Oppure (come sembrerebbe giusto) la cucina separata non sarà un criterio di valutazione per le prestazioni minime di accesso al Repertorio, e sarà solo la Giuria Qualitativa a valutare nel suo complesso la soluzione distributiva in base ai parametri di cui all'art. 18?

L’individuazione degli spazi da prevedere nella composizione dell’alloggio è finalizzata a fornire alcune indicazioni essenziali ad orientare lo sviluppo del progetto.

La progettazione di soluzioni distributive degli alloggi, che interpretino il tema della flessibilità e della pianta libera, deve essere ottenuta cercando di garantire, quanto più possibile, la rispondenza ai requisiti richiesti in termini di composizione interna delle tipologie abitative. Le indicazioni fornite dal bando sulle diverse modalità di organizzazione degli spazi interni degli alloggi intendono favorire l’elaborazione di idee progettuali differenti, prevedendo, in alcune tipologie abitative la cucina a vista, e, in altre, la cucina separata quale spazio distinto dall’area del soggiorno o della sala da pranzo.

L’aspetto della flessibilità e della pianta libera sarà esaminato dalla Giuria Tecnica in termini di fattibilità esecutiva del progetto, di durabilità del manufatto e di impiego di componenti innovativi e, dalla Giuria Qualitativa, in termini di analisi della qualità compositiva dell’insieme.

L’individuazione degli spazi da prevedere nella composizione dell’alloggio è finalizzata a fornire alcune indicazioni essenziali ad orientare lo sviluppo del progetto.

La progettazione di soluzioni distributive degli alloggi, che interpretino il tema della flessibilità e della pianta libera, deve essere ottenuta cercando di garantire, quanto più possibile, la rispondenza ai requisiti richiesti in termini di composizione interna delle tipologie abitative. Le indicazioni fornite dal bando sulle diverse modalità di organizzazione degli spazi interni degli alloggi intendono favorire l’elaborazione di idee progettuali differenti, prevedendo, in alcune tipologie abitative la cucina a vista, e, in altre, la cucina separata quale spazio distinto dall’area del soggiorno o della sala da pranzo.

L’aspetto della flessibilità e della pianta libera sarà esaminato dalla Giuria Tecnica in termini di fattibilità esecutiva del progetto, di durabilità del manufatto e di impiego di componenti innovativi e, dalla Giuria Qualitativa, in termini di analisi della qualità compositiva dell’insieme.

L’individuazione degli spazi da prevedere nella composizione dell’alloggio è finalizzata a fornire alcune indicazioni essenziali ad orientare lo sviluppo del progetto.

La progettazione di soluzioni distributive degli alloggi, che interpretino il tema della flessibilità e della pianta libera, deve essere ottenuta cercando di garantire, quanto più possibile, la rispondenza ai requisiti richiesti in termini di composizione interna delle tipologie abitative. Le indicazioni fornite dal bando sulle diverse modalità di organizzazione degli spazi interni degli alloggi intendono favorire l’elaborazione di idee progettuali differenti, prevedendo, in alcune tipologie abitative la cucina a vista, e, in altre, la cucina separata quale spazio distinto dall’area del soggiorno o della sala da pranzo.

L’aspetto della flessibilità e della pianta libera sarà esaminato dalla Giuria Tecnica in termini di fattibilità esecutiva del progetto, di durabilità del manufatto e di impiego di componenti innovativi e, dalla Giuria Qualitativa, in termini di analisi della qualità compositiva dell’insieme.

L’individuazione degli spazi da prevedere nella composizione dell’alloggio è finalizzata a fornire alcune indicazioni essenziali ad orientare lo sviluppo del progetto.

La progettazione di soluzioni distributive degli alloggi, che interpretino il tema della flessibilità e della pianta libera, deve essere ottenuta cercando di garantire, quanto più possibile, la rispondenza ai requisiti richiesti in termini di composizione interna delle tipologie abitative. Le indicazioni fornite dal bando sulle diverse modalità di organizzazione degli spazi interni degli alloggi intendono favorire l’elaborazione di idee progettuali differenti, prevedendo, in alcune tipologie abitative la cucina a vista, e, in altre, la cucina separata quale spazio distinto dall’area del soggiorno o della sala da pranzo.

L’aspetto della flessibilità e della pianta libera sarà esaminato dalla Giuria Tecnica in termini di fattibilità esecutiva del progetto, di durabilità del manufatto e di impiego di componenti innovativi e, dalla Giuria Qualitativa, in termini di analisi della qualità compositiva dell’insieme.

L’individuazione degli spazi da prevedere nella composizione dell’alloggio è finalizzata a fornire alcune indicazioni essenziali ad orientare lo sviluppo del progetto.

La progettazione di soluzioni distributive degli alloggi, che interpretino il tema della flessibilità e della pianta libera, deve essere ottenuta cercando di garantire, quanto più possibile, la rispondenza ai requisiti richiesti in termini di composizione interna delle tipologie abitative. Le indicazioni fornite dal bando sulle diverse modalità di organizzazione degli spazi interni degli alloggi intendono favorire l’elaborazione di idee progettuali differenti, prevedendo, in alcune tipologie abitative la cucina a vista, e, in altre, la cucina separata quale spazio distinto dall’area del soggiorno o della sala da pranzo.

L’aspetto della flessibilità e della pianta libera sarà esaminato dalla Giuria Tecnica in termini di fattibilità esecutiva del progetto, di durabilità del manufatto e di impiego di componenti innovativi e, dalla Giuria Qualitativa, in termini di analisi della qualità compositiva dell’insieme.

A che livello deve essere sviluppato il progetto di gara: definitivo? esecutivo?

Il progetto che viene proposto al Repertorio deve essere un progetto definitivo. Il relativo progetto esecutivo verrà predisposto una volta che il committente avrà selezionato all'interno del Repertorio il progetto che intende realizzare, conferendo l'incarico direttamente al progettista e all'impresa cha hanno presentato il progetto.

Nel cartiglio c'è una voce "Sigla di riconoscimento". Ci potete chiarire cosa si intende?

La sigla di riconoscimento individua l’identificativo della tavola rappresentata.

Si ricorda che i partecipanti al bando, registrati sul sito www.housingcontest.com, possono reperire il template per le tavole in formato A1 orizzontale (allegato F), da utilizzare come layout di base per la predisposizione degli elaborati di progetto e la redazione del cartiglio, accedendo alla sezione “allegati” del sito.

Dalle “normative di riferimento” di cui all’allegato E emergerà la necessità, per strutture di legno di “4 o più piani entro e fuori terra”, di chiedere il parere del Presidente del CSLLPP (art. 52 comma 2, DPR 380/2001). Si chiede pertanto di chiarire che ciò non pregiudica la possibilità di presentare progetti con strutture di legno: la mancanza, al momento della valutazione degli elaborati da parte della Giuria Tecnica, del parere positivo o anche solo dell'evidenza di tale richiesta, non deve costituire motivo di esclusione. Infatti, anche solo per formulare la richiesta, il CSLLPP chiede di allegare un progetto esecutivo, o un definitivo in cui le strutture sono sviluppate a livello esecutivo. Potrà comunque essere ricordato il vincolo, per i progetti inseriti in Repertorio, di espletare questa formalità prima della eventuale cantierizzazione.

Ai fini del presente bando, è prevista la possibilità di presentare progetti di edifici aventi struttura in legno.
In ogni caso è ovvio che, anche se emergesse la necessità di un parere del Presidente del CSLLPP sul progetto strutturale degli edifici proposti con tipologia multipiano in legno, questo passaggio non pregiudicherebbe in alcun modo la presentazione delle soluzioni in legno in quanto il parere suddetto non è generale sul sistema costruttivo ma è peculiare per quel dato progetto e relativi aspetti strutturali esecutivi. In tale  ambito e, per quel determinato progetto, sarà quindi onere del progettista rispondere delle soluzioni esecutive adottate al fine di chiarirne i contenuti con i soggetti istituzionali coinvolti.

 


In riferimento a quesiti precedenti dobbiamo rilevare che la rappresentazione grafica della soluzione in linea in scala 1:100 non è contenibile nel formato A0. Come dobbiamo comportarci per l’impaginazione considerando che in risposta a un quesito raccomandate: “Nell’impaginazione delle tavole è preferibile riportare la rappresentazione in pianta dell’edificio, in modo che sia integralmente visibile su un unico elaborato” ?

Nel caso in cui il progetto non sia rappresentabile nel formato A1 orizzontale richiesto per la partecipazione al Repertorio, è stato ammesso l’impiego del formato immediatamente superiore, ovvero il formato A0.

È preferibile articolare la soluzione in modo che sia rappresentabile almeno nel formato A0, se non è rappresentabile nell’A1 orizzontale.

Il sistema di impaginazione da adottare nelle tavole deve essere la modalità che permetta la resa migliore ai fini della rappresentazione del progetto.

Sul Bando non è indicato alcun terreno né luogo; quali dimensioni massime di ingombro si devono considerare per il piano terra delle tipologie indicate?

Le prescrizioni del Bando prevedono che l’immobile progettato sia localizzato a Milano, nelle condizioni climatiche della città, in ambito periurbano, su un lotto non identificato e con orientamento specificato dal concorrente. Il Bando, inoltre, non prevede alcuna dimensione massima di ingombro per il piano terra per entrambe le tipologie di fabbricato ammissibili al Repertorio (edificio a torre e edificio in linea).

Il Comune di Milano ha il teleriscaldamento su tutto il territorio comunale, come bisogna comportarsi a riguardo?Il bando cosa prevede di utilizzare? Viene data la possibilità di utilizzare il teleriscaldamento?se si sia per il riscaldamento che per l’acqua calda? Si può prevedere l’uso di cucine ad induzione e non a gas?

Nel definire le caratteristiche tecniche del progetto, il bando non fornisce delle indicazioni in merito alle specifiche dell’impianto da utilizzare.

E’ richiesto solo che l’edificio abbia requisiti di prestazione energetica pari al minimo richiesto per usufruire dell’incentivo previsto dalla l.r. 26/95, come modificata dalla l.r. 33/07, riguardante lo scomputo delle murature perimetrali esterne dal calcolo della slp, in caso di riduzione di almeno il 10% dei valori limite del fabbisogno energetico.

La presente per chiedere alcuni chiarimenti sul documento relativo alla verifica della prestazione energetica richiesto nel bando al punto C) . Nel bando viene richiesto un file in formato Pdf + software cened pres_ene, la cosa non mi risulta molto chiara e vorrei capire se deve essere interpretato come di seguito: a) poiché al momento attuale il software Cened + non stampa il certificato energetico , se non si apre una posizione al catasto, cosa che non è possibile fare non essendo definiti i dati catastali, nel file PDF si può allegare la schermata finale del software CENED + in cui si riporta la classe energetica? b) deve essere consegnato un file denominato PRES_ENE.xlm con il calcolo eseguito con CENED+? Questo calcolo deve essere eseguito da certificatore abilitato? E quindi dovrà inserire il suo codice d'identificazione?

a) Nel bando si richiede la sola verifica dei requisiti prestazionali, da effettuare con l’impiego del software CENED+.

Il programma richiede la disponibilità dei dati catastali che, dovendo realizzare il progetto su un lotto ipotetico non identificato, non si hanno a disposizione; si ritiene, pertanto, possibile definire i requisiti essenziali della certificazione energetica dell’edificio allegando la schermata finale del software CENED + in cui si riporta la classe energetica.

b) Tra la documentazione richiesta, vi è la consegna di un file il cui nome è PRES_ENE.xlm realizzato con il software CENED+. Non è espressamente richiesto dal bando che tale procedura di calcolo sia effettuata da un certificatore abilitato.

Si ritiene opportuno precisare, però, che la certificazione energetica del fabbricato deve essere effettuata da parte di un soggetto certificato, in base a quanto dispone il decreto dirigenziale 5796/2009, che definisce le modalità di calcolo per la certificazione energetica degli edifici.

In relazione alla risposta (già pubblicata) al quesito sulle serre solari bioclimatiche che, citando l'art.10 co. 2.8. R.E., escludeva dal computo della slp le superfici di vani attigui a terrazzi o giardini destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, purchè tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato, siamo a richiedere se tale indicazione sia comunque da ritenersi valida nonostante tale specifica non sia più esplicitata all'art.4 co.6 delle NTA del PGT.

L’indicazione di escludere dal computo della superficie lorda di pavimento le serre solari, purché di superficie tale da non eccedere il 25% della superficie del terrazzo, è da ritenersi valida.

Negli A0 delle piante essendo molto vuoto parte del foglio vorremmo sapere se fosse possibile aggiungere una o più immagini o schemi esplicativi.

Nel caso in cui il progetto in scala 1:100 non è rappresentabile al meglio nel formato A1, è possibile ricorrere a un formato A0.

Anche qualora si utilizzi il formato A0 il numero massimo delle tavole consentito è 12.

Gli elaborati grafici da redigere devono comprendere la documentazione richiesta dal bando.

Tuttavia, il proponente ha la possibilità di integrare le tipologie di elaborati da redigere con eventuale documentazione, che sia essenziale per meglio individuare qualità e caratteristiche del progetto, anche se non espressamente riportata nella documentazione minima di cui all’art. 11 del Bando.

Nelle tavole (piante tipo, arredate, terra) occorre seguire una grafica preimpostata o abbiamo libertà di utilizzo di colori, atmosfera, ombre, in dipendenza di quello che vogliamo rappresentare?

Non è stata preimpostata una grafica di rappresentazione del progetto.

È stato solamente indicato il layout di base da adottare nella redazione degli elaborati progettuali con relativa struttura del cartiglio.

Con riferimento al bando in oggetto si richiede cortesemente un chiarimento al punto 11c undicesimo capoverso: prezzo di realizzazione. Cosa si intende esattamente con "il prezzo di realizzazione dovrà essere computato considerando il terreno a fondo scavo", che devo o non devo considerare i costi dello scavo, cioè l'area viene consegnata già scavata? Al passaggio successivo laddove si parla di "esclusione di ogni tipo di sistemazione esterna " si intende che devo o non devo computare tutto ciò che è al di fuori del perimetro del fabbricato quindi anche le aree esterne di pertinenza degli alloggi quali i giardini di proprietà, gli androni esterni di accesso alle parti comuni ecc.? In pratica qual è il limite da considerare ai fini del computo?"

Nel prezzo di realizzazione devono essere computate anche le opere di scavo, da conteggiare nella voce “scavi e movimento terre”, compresa nel computo metrico estimativo dei costi di costruzione del fabbricato.

Nel calcolo del computo metrico estimativo del costo di costruzione sono escluse le opere di sistemazione esterna.

Vorrei sapere se l'arredo va inserito solo nella pianta arredata oppure anche nelle altre?

L’arredo va inserito solo nella pianta arredata relativa a un piano tipo.

Vorrei sapere se le piante vanno quotate sia esternamente che internamente oppure non devono essere quotate oppure se a discrezione, come ad esempio anche i retini delle murature portanti piuttosto che i divisori?

Le piante e le sezioni devono essere quotate, anche al fine di poter valutare la rispondenza ai criteri di abitabilità dell’alloggio in termini di superficie e altezza dei locali, oltre che per la verifica del computo della superficie lorda di pavimento.

Il progettista può scegliere eventuali retinature da impiegare per rappresentare le murature portanti e i divisori in modo da garantire una migliore leggibilità del progetto, anche in termini di definizione delle caratteristiche della struttura del fabbricato.

Dovendo optare per un formato A0 per i disegni richiesti in scala 1/100, è possibile, per uniformità di presentazione, redigere tutte le tavole nel formato A0? Se questo fosse possibile, è possibile accorpare nella stessa tavola in formato A0 due diversi contenuti, ad esempio “dettagli strutturali” e “stratigrafie”? In questo caso i files richiesti su supporto informatico potrebbero avere un doppio nome, ad esempio DETT_STRATI_72dpi, DETT_STRATI_300dpi?

Gli elaborati progettuali sono da redigere su tavole in formato A1.

Il ricorso al formato A0 è stato reso possibile per consentire la sola rappresentazione degli elaborati di progetto che non sono contenibili nel formato A1.

Qual è il limite da considerare per le sistemazioni esterne? Devo considerare o meno i giardini di proprietà nel caso di alloggi al piano terra, oppure devo limitarmi a ciò che si trova all'interno del perimetro dell'edificio.

Dal prezzo di realizzazione del fabbricato è da escludere ogni tipo di sistemazione esterna; per questo dal computo sono da escludere anche i giardini proprietà degli appartamenti.

Per quanto riguarda la torre, è richiesta una pianta tipo in scala 1:100 col calcolo della slp e della superficie commerciale, in merito a questo aspetto si chiede di chiarire se è richiesto un dimostrativo analitico oppure semplicemente una tabella con il calcolo delle quantità.

Nella pianta del piano tipo in scala 1/100, la determinazione delle superfici deve essere riportata indicando, anche tramite una semplice tabella recante il calcolo delle quantità in modo da consentire immediatamente ed inequivocabilmente la verifica della rispondenza ai requisiti del bando e alla vigente normativa.

La superficie commerciale va calcolata al lordo o al netto delle murature di separazione tra gli alloggi e le parti comuni?

In caso di muro perimetrale in comunione con un’altra unità immobiliare, o con gli spazi comuni al fabbricato, viene calcolato al 50%.

Con la presente siamo a chiedervi se, nel caso di edificio in linea a 5 piani, la rappresentazione in scala 1:100, che non può essere riprodotta su un solo modulo A1, deve essere spezzata su due moduli A1. Per A1 affiancati si intendono due moduli che riportano due parti dello stesso disegno? In questo caso il numero massimo 12 di tavole comprende la doppia numerazione della tavola doppia? La sezione trasversale in scala 1:50 può essere rappresentata in verticale con il template posizionato in orizzontale?

Nel caso in cui il progetto dell’edificio non possa essere riprodotto sul formato di tavola A1, si è reso possibile ricorrere al formato A0.

Gli elaborati, da fornire in misura massima di dodici, comprendono ogni singola tavola redatta in A1, o se necessario in A0.

Il template definisce l’impaginazione delle tavole, che è predefinita in orizzontale. In risposta a precedenti quesiti, si è specificato che per necessità di una migliore rappresentazione del progetto è possibile anche l’impaginazione in verticale.

La sezione, così come le altre viste dell’edificio, è da rappresentare in modo da consentire la vista corretta dell’edificio rispetto all’impaginazione.

La sezione è richiesta trasversale, ovvero parallelamente al lato minore del fabbricato, e può essere rappresentata in verticale.

In relazione alla ultima comunicazione comparsa sul sito del concorso in merito alla considerazione del locale cucina, si segnala che tale chiarimento è in contrasto con quanto più volte asserito nelle precedenti risposte ai quesiti posti in cui, facendo esplicito riferimento al Regolamento di Igiene del Comune di Milano, si afferma che " la cucina separata che individui uno spazio abitabile (....) è da considerare come locale".

La recente indicazione in base alla quale la cucina non si considera, indipendentemente dalla relativa superficie, come locale, costituisce una rivisitazione del concetto più volte espresso in precedenza in cui si è puntato su una diversa caratterizzazione della cucina nelle tipologie abitative.

Si è successivamente affermata l’esigenza di ripensare a tale orientamento, anche a seguito di riflessioni ulteriori sul tema, al fine di ampliare la possibilità di gestione della soluzione distributiva degli alloggi, in modo da favorire una maggiore flessibilità progettuale.

Quindi, si è ritenuto opportuno adottare la scelta di non considerare la cucina come locale, indipendentemente dalla superficie, al fine di incentivare soluzioni distributive degli alloggi diversificate, in cui sia più semplice garantire l’interpretazione del tema della pianta libera, oltre che della flessibilità interna, riconoscendo la valenza indicativa delle caratteristiche dimensionali degli alloggi definite nel bando e incentivando la redazione di diverse soluzioni progettuali.

Nel caso specifico di un appartamento da 100 mq in cui vi è una cucina abitabile e altri due locali, da interpretare alla luce dell’orientamento adottato, in base al quale la cucina non rappresenta un locale, risulta possibile prevedere un ulteriore locale, affinché l’alloggio rientri nella tipologia di un quadrilocale.

Ci preme sottolineare l’aspetto meramente indicativo delle caratteristiche dimensionali di definizione della composizione degli alloggi individuate nel bando, che sono state fornite come base per il progetto: il loro sviluppo, comunque, non deve prescindere dalla possibilità del progettista di dare espressione alla sua idea progettuale, garantendo la flessibilità interna e la pianta libera, anche e soprattutto in vista di garantire la adattabilità del progetto alle varie esigenze di una possibile committenza futura.

Il Documento di Lavoro del 2 ottobre 2007 del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano non prevede più il divieto alla realizzazione di cavedii nelle nuove costruzioni. In virtù di tale proposta, è possibile prevedere la realizzazione di cavedii che consentirebbero di garantire l’illuminazione e l’aerazione naturale dei servizi igienici delle unità immobiliari di minore superficie e consentirebbero di interpretare il tema della flessibilità interna e della pianta libera posizionando tutte le zone servizi e impiantistiche in una spina centrale del fabbricato illuminata da pozzi di luce?

La redazione dei progetti per la partecipazione al Repertorio deve essere rispondente al Regolamento Edilizio del Comune di Milano del 1999.

Tale Regolamento prevede la possibilità di realizzare cavedii per la ventilazione e l’illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine di un edificio fino a un massimo di dieci piani.

Nella documentazione da presentare si richiede anche: la verifica della prestazione energetica calcolata secondo il vigente software CENED+; a tal fine, il concorrente ipotizzerà l'esposizione solare dell'edificio; pdf + software pres_ene; Per pdf intendete il fascicolo stampabile dal programma CENED+ una volta terminata la certificazione energetica? Per software pres_ene intendete il file xml della certificazione energetica dell'edificio, che viene creato dal software CENED+? Riguardo la prestazione energetica calcolata con il software CENED+ (o similari che impiegato la normativa vigente adottata anche dal CENED+) richiedete anche altra documentazione oltre a quella sopra citata? Se sì quale?

Nel bando si richiede la verifica dei requisiti energetici prestazionali, da effettuare con l’impiego del software CENED+.

La sola documentazione richiesta comprende la attestazione dei requisiti essenziali della certificazione energetica dell’edificio, ottenuta allegando il fascicolo risultante dalla schermata finale del software CENED+, in cui si riporta la classe energetica e il file da denominare PRES_ENE.xlm realizzato con il software CENED+.

In merito alle tavole con viste prospettiche e viste prospettiche interne, è possibile inserirle in una sola tavola? nel caso fosse possibile quale nome dovrebbe avere il file?

Nell’elencazione dei documenti di progetto, ogni tipo di elaborato grafico richiesto corrisponde a una tavola distinta, per cui la vista prospettica dell’interno arredato costituisce una tavola separata dall’elaborato di progetto riportante una o più viste prospettiche.

Si chiede a codesta segreteria se l'elenco dei file degli elaborati grafici da consegnare debba necessariamente corrispondere alle tavole da presentare oppure se i contenuti di una tavola possano riferirsi a due o più file. Ad esempio il file PR_REND e il file INT_ARR possono essere rappresentati nello stesso elaborato A1? In caso affermativo quale nome deve essere assegnato alla tavola e al file?

Nell’elencazione dei documenti di progetto, ogni tipo di elaborato grafico richiesto corrisponde a una tavola distinta, per cui la vista prospettica dell’interno arredato costituisce una tavola separata dall’elaborato di progetto riportante una o più viste prospettiche.

Le quote dei disegni possono essere indifferentemente espresse in cm o mm?

Le quote devono essere espresse in centimetri.

L'onorario dei professionisti si deve considerare nel computo del costo complessivo dell'opera?

L’onorario dei progettisti è da considerare nei costi indiretti di cantiere, che, sommati al costo di costruzione determinano il costo complessivo dell’opera.

Qualora il progetto preveda una struttura portante "mista" realizzata in cemento armato e legno, (struttura intelaiata con pilastri in c.a. e travi e solai in legno lamellare), l’impresa esecutrice deve possedere i requisiti di cui al numero 9 del bando relativi ai progetti realizzati con struttura portante in legno ovvero l’iscrizione SOA OS 32 per un importo pari al valore della struttura in legno, certificato di qualificazione alla produzione e lavorazione del legno per uso strutturale, ai sensi del D.M. 14/01/2008; certificazione forestale (sistema PEFC o FSC), attestato di qualificazione per Direttore Tecnico di Produzione, ai sensi del D.M. 14/01/2008, oppure è sufficiente che i suddetti requisiti siano in possesso dell’impresa fornitrice del legno?

Tutti i partecipanti al bando dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ammissione come prescritti all’articolo 9 del bando; inoltre, nel caso di progetto in struttura mista, quindi di struttura realizzata in parte in legno, l’impresa produttrice della struttura in legno dovrà possedere i requisiti specifici richiesti dallo stesso articolo 9 del bando con riferimento ai progetti realizzati con struttura portante in legno.

Nelle cucine vanno previsti gli elettrodomestici? Quali? Nell’abaco sono presenti articoli quali taglieri, matterelli ecc. quale attinenza hanno con questo concorso? Devono essere previsti arredi fino a quale tipo di definizione (tendaggi, tappeti, materassi, piccoli e grandi elettrodomestici, ecc.)? Devono essere poi forniti dall’impresa in caso di costruzione con il vincolo del prezzo per i 5 anni futuri?

Nell’abaco degli arredi, per le cucine è stato richiesto di comprendere nel prezzo (prezzo della versione più economica del prodotto), oltre al mobile, la cappa e il lavabo, mentre gli eventuali elettrodomestici sono esclusi. È stato, tuttavia, predisposto un campo opzionale in cui le aziende hanno potuto inserire informazioni, in particolare, circa gli elettrodomestici.

Nella definizione dell’arredo, non è richiesto di prevedere elettrodomestici ed elementi accessori; tale scelta è affidata alla discrezionalità del progettista, che deve comunque indicare nell’arredo tutti gli elementi necessari per garantire la fruibilità dell’alloggio. I prezzi indicati nel progetto saranno aggiornati annualmente in base alle variazioni percentuali dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

I corpi illuminanti delle parti comuni, scale, androni, corridoi, cantine, interrati, box ecc., che nell’abaco mancano o sono poco rappresentati, sono finiture e vanno nel costo di costruzione o sono arredi?

I corpi illuminanti che, com’è noto, sono presenti nell’abaco degli elementi di arredo, sono inclusi nel computo degli elementi di arredo.

Come si deve dimostrare il rispetto del prezzo indicativo di 250€ /mq dell’arredo? Con un computo a parte per l’intero piano o riportato sulle tavole?

Il rispetto del prezzo indicativo è da dimostrare con computo a parte relativo all’intero piano tipo da redigere su supporto cartaceo e su supporto informatico.

Per la verifica delle barriere architettoniche va bene riportare sulla pianta del piano la pianta della adattabilità, come richiesto dal Comune?

Nella progettazione del fabbricato è da verificare la rispondenza alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, che può essere indicata anche rappresentando in pianta l’adattabilità dell’alloggio.

Quando si hanno due piani tipo quali tavole si raddoppiano: Pianta del piano con calcoli Slp ecc.: tutti e due i piani? Pianta della flessibilità: basta un piano tipo? Pianta degli arredi: un piano tipo o tutti e due?

Qualora nel progetto del fabbricato siano previsti più di un piano tipo, non è richiesta la rappresentazione di tutti i piani tipo, ma il progettista può valutare se redigere la tavola di un solo piano tipo o fornire una rappresentazione anche dell’altro piano tipo. La dimostrazione della flessibilità dei tagli dell’alloggio deve essere riportata in una tavola relativa ad una sola pianta del piano tipo. La pianta arredata è richiesta solo per un piano tipo.

Per flessibilità degli alloggi si intende, sempre nel rispetto delle richieste del bando, all’interno dello stesso alloggio un diverso lay-out distributivo tenendo fermi scarichi e finestre come in un lavoro di ristrutturazione oppure diversa distribuzione degli appartamenti con diversi tagli sullo stesso piano tipo tenendo sempre fissi scarichi e finestre (divisione e accorpamento di appartamenti) oppure diversa distribuzione degli appartamenti con diverso mix e diversa posizione di serramenti e scarichi su tutta la torre (es. da 72 appartamenti si può passare a 78 con la stessa Slp).

La flessibilità degli alloggi consiste principalmente nella possibilità di prevedere una differente distribuzione all’interno della singola unità immobiliare, ed eventualmente consentire una diversa distribuzione e una modifica dei tagli degli appartamenti sul piano tipo, in modo da favorire l’adattabilità del progetto alle esigenze dell’utenza, senza modificare distribuzione e mix degli appartamenti su tutto l’edificio.

Con riferimento al punto 11 – “DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI”, lettera C, del bando di gara “… verifica della prestazione energetica calcolata secondo il vigente software CENED+; a tal fine, il concorrente ipotizzerà l’esposizione solare dell’edificio; pdf + software CENED PRES_ENE “. Si chiede se, trattandosi di professionisti che operano nella Regione Toscana, seppur accreditati anche presso la Regione Liguria, è possibile fare la verifica della prestazione energetica con altro software dotato del Certificato di Conformità alle Norme UNI TS 11300: 2008 parte 1 e 2 ai sensi del DPR 02/04/2009 n. 59 rilasciato dal CTI.

Per la verifica dei requisiti energetici dell’edificio, ai fini della partecipazione al bando, è richiesto l’utilizzo del software CENED+, a cui si fa riferimento anche nella normativa regionale lombarda ai fini della produzione della certificazione energetica.

A seguito della vs comunicazione apparsa sul sito, con la quale affermate che la cucina, nelle varie tipologie abitative non costituisce locale abitabile, con la presente Vi invito a rivedere quanto affermato, in quanto, in una vs precedente risposta, avete scritto che la cucina nel quadrilocale costituisce locale abitabile (e su queste basi abbiamo impostato la ns progettazione).Tale informazione contraddittoria, che configura assetti distributivi diversi, non può giustificarsi con l'indicazione che le soluzioni distributive e relative superfici rivestono carattere indicativo.

Inizialmente si era ipotizzato di fornire alcune indicazioni sulle possibili soluzioni di tipologie abitative da prevedere nella stesura dei progetti, considerando la cucina come un vero e proprio locale, nel caso in cui fosse prevista come abitabile.

In seguito si è appurato, alla luce dei vari quesiti pervenuti, che tali indicazioni venivano recepite quasi come disposizioni vincolanti, cosa che non rientra assolutamente nei proponimenti del bando; a tal proposito, anzi, si ribadisce che, come già specificato al punto 15 del bando, è auspicabile proporre soluzioni alternative che siano il risultato di uno studio improntato su progetti che garantiscano un alto livello di vivibilità e flessibilità dell’alloggio.

Si è successivamente affermata, quindi, l’esigenza di rivedere le nostre indicazioni al fine di incentivare ed ampliare l’elasticità di gestione della soluzione distributiva degli spazi, in modo da favorire una maggiore flessibilità progettuale.

Sono quindi ammesse soluzioni differenti, anche considerando l’interpretazione progettuale, inizialmente suggerita.

Resta ferma la necessità che la scelta della soluzione distributiva degli alloggi deve comunque essere supportata dalla esigenza di conferire al progetto il carattere di migliore espressività in termini di caratteristiche di flessibilità e vivibilità degli spazi.

In merito alla richiesta espressa dal bando che qui le riporto: prezzo riassuntivo degli elementi d'arredo del piano tipo; si precisa, a tal fine, che tale prezzo dovrà essere indicativamente di 250 €/mq (iva esclusa) di slp del piano tipo; PRE PT. Noi da progetto non abbiamo tutti i piani uguali e dunque vorremmo capire se davvero volete solo il prezzo riassuntivo del piano tipo che abbiamo scelto oppure volete l'elenco di tutti gli arredi inseriti in tutte le abitazioni e dunque calcolato su tutta la slp effettivamente derivata da progetto e non solo su un piano.

È necessario solo il computo degli elementi di arredo relativo al piano tipo scelto.

Relativamente al “costo al m² di slp, dedotto il box, valutato 15.000 € cadauno”. Dalla risposta al quesito: “Le cantine, di cui non è richiesto il progetto grafico, sono da inserire nel computo metrico?” che riportiamo esser stata: ”Le cantine sono da inserire nel computo metrico estimativo del fabbricato, che determina il costo di costruzione dell’alloggio. Sono, tuttavia, escluse dalla valutazione del costo del fabbricato per mq di superficie lorda di pavimento, in quanto la superficie di tali spazi non concorre alla determinazione della superficie lorda di pavimento. Inoltre, la superficie delle cantine è quantificata in misura del 25% per determinare la superficie commerciale degli alloggi”, si deduce che: Per la determinazione del costo in oggetto il concorrente deve valutare la slp complessiva di tutto il progetto e valutare i costi relativi alla realizzazione esclusivamente di quelle parti dell’edificio che costituiscono slp. Detta interpretazione è corretta? Se così non fosse si chiede l’esatta procedura per la determinazione del costo in oggetto.

Il computo metrico estimativo è la quantificazione dei costi relativi all’intero edificio.

Il costo complessivo di realizzazione del fabbricato, che non deve risultare superiore a 1.600 € per mq di slp, comprende, oltre al costo di costruzione, anche i "costi indiretti di gestione cantiere e gli oneri aggiuntivi", così come definiti al foglio 2 dell’allegato C.

L’ammontare complessivo del prezzo dell’immobile è da riportare nel “cruscotto del progetto” in forma di costo per mq di superficie lorda di pavimento.

Il costo per metro quadro di superficie lorda di pavimento si determina considerando il prezzo complessivo del fabbricato, che va suddiviso per la superficie lorda di pavimento.

Il costo per la realizzazione dei box è escluso dal computo metrico dettagliato ed è valutato in misura pari a 15.000 Euro.

Per l'illuminazione delle parti comuni (vano scala, ingressi) cantine e box, è obbligatorio attingere dall'abaco?

Gli elementi illuminanti sono inclusi nell’abaco degli arredi, a cui è obbligatorio attingere per la determinazione dei costi dell’arredo relativi a un piano tipo.

Nel computo metrico, dove vanno inserite le sotto elencate voci? sottofondi di pavimenti e vespai isolamenti (a parete, a pavimento) opere complementari (pensiline di legno in copertura)

Il computo metrico estimativo è da articolare indicativamente nelle voci di sintesi definite dall’allegato C al bando.

Per ciascuna di queste voci deve essere riportato lo specifico computo metrico estimativo.

Nel caso delle opere indicate, si riporta una indicativa ripartizione delle voci di costo:

  • i sottofondi di pavimenti e vespai rientrano nelle opere che concorrono alla determinazione del costo di pavimentazione;
  • gli isolamenti sono da computare nella categoria delle opere strutturali o murarie a cui si riferiscono;
  • le pensiline in legno in copertura costituiscono voci di costo a integrazione del costo della copertura, che è parte delle opere strutturali.
Avendo nel progetto una loggia di profondità maggiore di 150cm sulla quale sono aperte delle finestre è necessario prendere in considerazione, per il calcolo del rapporto aeroilluminante, l'art. 44 comma 4 del RE e in particolare lo schema esplicativo del Regolamento di Igiene. Lo schema è facilmente applicabile per le aperture che si affacciano frontalmente nella loggia, dove il valore di "L" è pari alla profondità della loggia; si richiede un chiarimento in merito alle finestre che, invece, si affacciano sulla suddetta loggia in maniera perpendicolare alle altre. In particolare si richiede come calcolare il valore "L" indicato nel predetto articolo per queste finestre.

“L” individua la lunghezza della sporgenza posta al di sopra dell’apertura finestrata (finestra o porta finestra), di cui si deve calcolare la superficie ai fini del rapporto aeroilluminante, ed è misurata in perpendicolare alla parete ove si trova l’apertura finestrata, a partire da tale parete sino al filo esterno dell’aggetto (loggia).

Per quanto riguarda l’edificio in linea, la richiesta di rappresentazione delle piante del piano tipo in scala 1:100 non può essere contenuta entro il formato A1 definito, mentre per quanto riguarda l’edificio a torre la richiesta di una sezione in scala 1:50 non consente l’inserimento nello stesso formato specialmente in orizzontale. Dalle risposte ai quesiti sembra che il formato possa essere modificato in base alle esigenze attraverso ingrandimento del foglio in orizzontale o in verticale, è giusta la nostra interpretazione? Oppure si devono affiancare in orizzontale o in verticale due tavole in formato A1 orizzontale? E in questo ultimo caso le tavole conteggiate sono due delle 12 permesse o valgono come una tavola?

Per uniformare e rendere più agevole la presentazione degli elaborati progettuali, è stato richiesto che tutte le tavole siano redatte su un formato A1. Nel caso in cui la rappresentazione delle piante del piano tipo in scala 1:100 non sia contenibile nel formato A1, è stato reso possibile ricorrere al formato A0 o, eventualmente, di rappresentare il progetto su un formato ottenuto affiancando in orizzontale due fogli A1.

Analogamente, nel caso in cui la sezione in scala 1:50 non sia riportabile nel formato A1, si potrà ricorrere al formato A0.

Per la stesura delle relazioni è possibile utilizzare come programma adobe indesign al posto di word? Dal momento che voi chiedete le relazioni in pdf e in formato.doc pensavamo di utilizzare indesign per la stesura delle relazioni (perché rispetto a word permette una migliore e più rapida impaginazione) e poi trasmettervi la relazione su supporto informatico in pdf, indesign e se necessario copiare i testi in word in modo da potervi trasmettere anche il formato .doc: è possibile questa operazione?

È possibile anche ricorrere ad un altro sistema informatico per la produzione degli relazioni descrittive, purché gli elaborati siano forniti su supporto cartaceo e informatico in forma di file pdf.

La diversa distribuzione interna dell'appartamento, per la verifica della flessibilità, può comportare una conseguente variazione del costo, vorrei sapere se si deve considerare anche l'aspetto economico della nuova versione di appartamento.

Non è richiesto che si effettui una valutazione del costo in base alla diversa organizzazione e distribuzione degli spazi in base al criterio della flessibilità.

In riferimento alla tipologia quadrilocale da 100 mq e, in relazione alla comunicazione di chiarimento pubblicata sul sito che recita “La cucina, anche se avente le caratteristiche di spazio abitabile, e quindi rispondente al requisito della superficie minima di 7 mq, richiesta dal Regolamento di Igiene del Comune, non e? da considerare come locale della tipologia abitativa”, sembrerebbe corretto proporre una distribuzione interna che prevede, oltre i due bagni e la cucina abitabile (progettata come locale autonomo), tre stanze da letto e soggiorno. Di conseguenza sarebbero da considerare superate le prescrizioni espresse in due risposte pubblicate rispettivamente nella sezione Quesiti/Progetto: “Nella tipologia di un quadrilocale, in cui è prevista la realizzazione di cucina abitabile e soggiorno, sono da prevedere altri due locali.” e nella sezione Quesiti/SLP: “Nel caso del quadrilocale, è prevista la realizzazione della cucina abitabile che, quindi, deve necessariamente rispondere ai requisiti minimi di superficie che la rendono abitabile e deve costituire un locale della unità immobiliare […] Nel caso in cui si intenda prevedere una zona giorno comprensiva di cucina abitabile e un altro spazio di abitazione quale, ad esempio, il soggiorno, nel progettare l’alloggio potrebbero essere realizzati solamente altri due locali costituenti la zona notte". Sono dunque da considerarsi valide entrambe le soluzioni (soggiorno/cucina/tre stanze e soggiorno/cucina/due stanze) o si deve necessariamente optare per la configurazione con tre stanze?

È da considerare valida la più recente indicazione in base alla quale la cucina non si considera, indipendentemente dalla relativa superficie, come locale.

Inizialmente si era ipotizzato di fornire alcune indicazioni sulle possibili soluzioni di tipologie abitative da prevedere nella stesura dei progetti, considerando la cucina come un vero e proprio locale nel caso in cui fosse prevista come abitabile.

In seguito si è appurato, anche alla luce dei vari quesiti pervenuti, che tali indicazioni venivano recepite quasi come disposizioni vincolanti, cosa che non rientra assolutamente nei proponimenti del bando; è auspicabile, anzi, proporre soluzioni alternative che siano il risultato di uno studio improntato su progetti che garantiscano un alto livello di vivibilità e flessibilità dell’alloggio.

Si è successivamente affermata, quindi, l’esigenza di rivedere le nostre indicazioni al fine di incentivare ed ampliare l’elasticità di gestione della soluzione distributiva degli spazi, in modo da favorire una maggiore flessibilità progettuale.

Nel caso specifico del quadrilocale da 100 mq, in cui vi è una cucina abitabile e altri due locali, alla luce dell’orientamento in base al quale la cucina non rappresenta un locale, risulta possibile prevedere un ulteriore locale, affinché l’alloggio rientri nella tipologia di un quadrilocale.

È comunque ammessa anche una soluzione progettuale differente, considerando che l’interpretazione, inizialmente suggerita, ha indirizzato il progetto verso una diversa soluzione distributiva degli spazi interni.

Resta ferma la necessità che, nel progetto, la scelta della soluzione distributiva degli alloggi deve comunque essere supportata dalla esigenza di conferire al progetto il carattere di migliore espressività in termini di caratteristiche di flessibilità.

Preso atto che “nel caso in cui la redazione degli elaborati progettuali alla scala richiesta non sia adeguatamente realizzabile sul formato A1, è possibile ricorrere all’impiego del formato immediatamente superiore A0”, dobbiamo anche noi segnalare che, come già rilevato in diversi quesiti pubblicati nella sezione Progetto, stante il considerevole sviluppo dell’edificio in linea la sua rappresentazione nella scala richiesta, seppur di poco, supera lo spazio reso disponibile da una tavola A0 orizzontale. Questa condizione si aggraverebbe ulteriormente nel caso in cui, per il piano terra, si desiderasse prevedere la rappresentazione di un’ipotesi di sistemazione esterna per le aree di immediata prossimità dell’edificio. Il ricorso a un formato A0 esteso o, in alternativa, all’accostamento di due A1 orizzontali (eventualmente stampati a seguire in un unico elaborato per consentire la lettura unitaria della pianta) ovvierebbe al problema. Considerando l’entità e l’impegno del lavoro profuso per la partecipazione a questo bando e ben comprendendo l’esigenza di uniformità nella rappresentazione dei diversi progetti, chiediamo un chiarimento in merito a questo problema sebbene non sia di natura tecnica e/o qualitativa.

Nel caso in cui, a seguito del considerevole sviluppo dell’edificio in linea, la rappresentazione nella scala richiesta superi lo spazio reso disponibile da una tavola A0 orizzontale, è possibile ricorrere ad unico elaborato, il cui formato sia ottenuto dall’accostamento di due formati A1 orizzontali.

Per “murature perimetrali” si intendono quelle relative all’edificio oppure quelle che delimitano il singolo appartamento?

Le murature perimetrali, al netto delle quali deve essere determinata la superficie lorda di pavimento (slp), come precisato al punto 12 del bando, comprendono i muri perimetrali portanti e di tamponamento costituenti l’involucro esterno del fabbricato. Occorre tenere presente che lo scomputo delle murature perimetrali nel calcolo della slp è previsto dalla l.r. 26/95 e s.m.i., in base alla quale non sono da considerare nel computo per la determinazione della s.l.p. i muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni, in presenza del soddisfacimento del requisito di riduzione del 10% del limite del fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica.

In vari quesiti è stato posto il problema della rappresentazione dell’edificio in linea, quando supera i 118 metri lineari, nel formato A0; evidentemente non è possibile inserire né le piante né i prospetti in questo formato. Si chiede quindi se è possibile usare un formato A0 esteso in orizzontale sino a al contenimento del disegno in un’unica tavola.

Nel caso in cui non sia contenibile la rappresentazione neanche nel formato A0 è possibile ricorrere al formato ottenuto affiancando due A1.

Data la notevole lunghezza della soluzione in linea, è possibile suddividere la superficie complessiva in più blocchi autonomi, oppure articolarla in una composizione di blocchi lineari su assi diversi?

Per garantire una maggiore flessibilità, nonché per favorire la possibilità di una effettiva realizzazione, è possibile articolare la soluzione lineare in una unica composizione elaborata prevalentemente secondo un unico asse, purché, sia garantito il soddisfacimento delle caratteristiche dimensionali e dei requisiti prestazionali degli edifici. Non è possibile, invece, sviluppare l’elaborazione del tema progettuale dell’edificio in linea mediante la suddivisione della superficie complessiva in più blocchi autonomi, in quanto tale articolazione della tipologia abitativa si discosta dall’impostazione di continuità del fabbricato che caratterizza la soluzione in linea. Nel progetto, sia per l’edificio a torre che per l’edificio in linea, dovrà, altresì, essere precisato l’orientamento, al fine di una corretta valutazione delle prestazioni energetiche dei fabbricati e della disposizione dei locali interni. Le motivazioni alla base della scelta dell’orientamento progettuale dovranno essere esplicitate nella relazione tecnica, per poter poi essere pubblicate in fase di redazione del Repertorio dei progetti.

Per quanto riguarda la pianta arredata è necessario inserire anche le quote, perché data l'abbondanza di linee derivate dall'arredo la quotatura andrebbe a creare una confusione tale da non comprendere chiaramente ciò che la pianta arredata vuole esprimere. È possibile evitare di quotare quella pianta mentre andremo a quotare tutte le altre (P_TIPO, P_TERRA, SEZIONE 1_50, ecc...)

Non è necessario riportare le quote nella pianta arredata.

Per la consegna finale è corretto quello che scrivo: occorre consegnare 2 copie cartaceo delle tavole da piegare in formato A4 e inoltre consegneremo la copia su formato che preferiamo anche rigido che servirà per la presentazione?

Nel bando si richiede la consegna degli elaborati su supporto cartaceo e informatico.

Da quanto si evince da diverse domande poste sul sito, le tavole coincidono con il nome degli elaborati richiesti al punto 11 del bando, ad esempio la pianta del piano tipo (nome del file PT_) va su una tavola..., così che gli 11 elaborati richiesti saturano praticamente le 12 tavole. Corretto? Così facendo alcuni elaborati, come ad esempio le piante, risultano stare nel formato A1 orizzontale, ma i prospetti decisamente no; è possibile quindi in tal senso utilizzare più formati? ad esempio usare per le piante, per le viste gli A1 e per i prospetti e sezioni A0, sia in formato orizzontale che verticale?

Confermiamo che il nome di ciascun elaborato corrisponde a una tavola.

Nel bando è stato previsto un numero massimo di 12 documenti di progetto, al fine di contenere all’essenziale il quantitativo di elaborati da produrre secondo le lettere b e c dell’art.11.

Tuttavia, al proponente è consentito allegare ulteriore documentazione nel caso in cui ciò sia necessario per permettere una più corretta e ampia valutazione del progetto, non solo da parte della Giuria, ma, in futuro, anche da parte della committenza.

Nella rappresentazione degli elaborati progettuali si è richiesto, per quanto possibile e in modo da garantire una certa uniformità nella redazione delle tavole, l’impiego del formato A1 orizzontale, prevedendo, per le tavole che non siano contenibili in tale formato, l’utilizzo del formato A0 o, eventualmente, la rappresentazione del progetto su un formato ottenuto affiancando in orizzontale due fogli A1.

L’orientamento del formato, orizzontale o verticale, analogamente alla scelta del formato stesso, deve essere dettata dall’esigenza di rappresentare il progetto nel modo più agevole e migliore possibile.

Il bando prevede la progettazione di edifici con destinazione residenziale svincolato da qualsiasi contesto reale, ciò significa che il progettista non deve tenere conto di nessun vincolo urbanistico e contestuale o sarebbe consigliabile fare una progettazione che tenga conto di parametri urbanistici vincolanti previsti dal PGT di Milano su un ipotetico lotto da edificare?

La progettazione dell’edificio deve avvenire su un lotto non identificato, relativo all’ambito periurbano del comune di Milano, con orientamento specificato dal concorrente. Non sono previsti vincoli urbanistici di alcun tipo; nella progettazione del fabbricato dovranno essere rispettate le caratteristiche dimensionali e tipologiche richieste al punto 14 del bando.

Si richiedono maggiori chiarimenti riguardo al punto 13 del bando, laddove si fa riferimento alla "identità architettonica milanese reinterpretata in chiave contemporanea". Mi pare che si tratti di un concetto un po' vago, per cui richiedo cortesemente maggiori dettagli al riguardo.

Gli edifici residenziali che andranno a costituire il repertorio dovranno essere progettati con l’obiettivo di essere effettivamente realizzati nella città di Milano; pertanto, dovranno soddisfare il requisito di contribuire alla valorizzazione del territorio milanese. Il concetto di soddisfacimento del requisito progettuale di "identità architettonica milanese reinterpretata in chiave contemporanea" costituisce l’opportunità per fornire una risposta adeguata all’esigenza di rivisitare il modello edilizio delle tipologie costruttive già consolidatosi nella città di Milano, attraverso la progettazione di edifici che contribuiscano a fornire un valore aggiunto al contesto milanese. Per valorizzare le specificità del territorio milanese, è richiesto che il progetto del fabbricato, consistente in un edificio a torre o in linea, concorra allo sviluppo urbano della città, attraverso un’opera che migliori e restituisca identità alle aree costituenti il tessuto periurbano di Milano.

Fermo restando che gli alloggi in progetto devono rispettare i requisiti della L.13/89 e della L.R. 6/89 per il superamento delle barriere architettoniche, considerato che la predetta Legge Regionale, all'art. 14 comma 4 prevede la dimostrazione dell'adattabilità in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia con disegni supplementari, si richiede se, ai fini del bando di gara, sia sufficiente l'elaborato di verifica della visitabilità degli alloggi.

Gli elaborati progettuali devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio, con riferimento a quanto prescrive il decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, all’allegato A di tale decreto per gli edifici con più di tre piani fuori terra.

Tra gli elaborati richiesti dal bando compare la descrizione dettagliata delle opere comprensiva di soluzione costruttiva, finiture e impianti. In cosa si differenzia rispetto ad esempio alle informazioni contenute nella relazione tecnica delle finiture, degli impianti o delle strutture?

La descrizione dettagliata delle opere è un elaborato che intende fornire un quadro complessivo del progetto tipo, trattando le principali peculiarità dell’intervento edilizio e indicando le scelte progettuali che hanno indirizzato e che delineano l’opera edilizia. Le opere progettate dovranno essere descritte in termini di caratteristiche della soluzione costruttiva adottata per lo sviluppo del tema progettuale, definendo, inoltre, le principali caratteristiche delle opere di finitura, impianti e strutture. Nella definizione del progetto dovranno emergere dalla descrizione, oltre che dallo sviluppo grafico, gli elementi salienti e la rispondenza a determinati principali obiettivi del progetto tipo, tra cui il sistema costruttivo evoluto, la sostenibilità in termini di gestione del ciclo di vita e di costi e tempi realizzativi, la fruibilità e la flessibilità progettuale e degli alloggi e la relativa aggregabilità, l’ottimizzazione degli aspetti prestazionali e l’impiego di elementi innovativi, la reinterpretazione in chiave contemporanea dell’identità architettonica milanese, intesa anche in termini di adattabilità del progetto alle esigenze di una futura immissione sul mercato. Le relazioni tecniche delle finiture, degli impianti e delle strutture sono mirate a descrivere in modo puntuale e distinto le caratteristiche delle componenti che costituiscono l’opera edilizia, in termini di aspetti realizzativi e prestazionali dell’intervento edilizio.

Con riferimento al cronoprogramma di realizzazione dei manufatti (Time), si chiede di precisare se il medesimo deve essere riferito all'intero edificio completo ed agibile, e se deve essere o meno comprensivo degli elementi d'arredo.

Il cronoprogramma deve essere riferito alle lavorazioni da porre in essere per la realizzazione dell’intero edificio, senza considerare gli elementi di arredo.

Per quanto riguarda l'edificio in linea, vista la lunghezza dell'edificio,è possibile proporre un edificio al 'L', con due lati tra loro ortogonali?

Non è possibile proporre un edificio a “L”; è consentito articolare la soluzione in linea in una unica composizione elaborata prevalentemente secondo un unico asse. Deve essere immediata, quindi, la percezione dell’asse principale lungo il quale si sviluppa l’edificio in linea: un edificio a “L” non risponde a questo principio.

Fermo restando che, come da Vs. risposta a un quesito, nella redazione del CME è richiesta anche l'indicazione dei costi della sicurezza, si chiede se tra la documentazione da consegnare deve essere incluso, diversamente da quanto indicato nel bando, anche il PSC in fase di progettazione.

La documentazione da consegnare non comprende il piano della sicurezza e coordinamento.

Per quanto riguarda la relazione tecnica del progetto delle strutture (.doc REL_T_STRU), essa deve contenere anche i calcoli oppure deve avere solo carattere descrittivo/qualitativo?

Non è necessario che la relazione tecnica del progetto delle strutture contenga i calcoli relativi al dimensionamento degli elementi strutturali; è sufficiente che descriva le componenti strutturali e definisca gli aspetti alla base della scelta sistema strutturale.

Nell’elenco della documentazione ed elaborati indicati all’art. 11 del Bando, non è richiesta la presentazione di planimetria del Piano interrato, ma dei soli piani fuori terra. Si chiede di chiarire se detto elenco è da ritenersi esaustivo e vincolante.

La documentazione indicata all’art. 11 del Bando è da considerarsi minima per la illustrazione del progetto ed il raggiungimento delle finalità del Repertorio. Qualora il progetto preveda piani interrati è senz’altro opportuna, al fine di meglio illustrare il progetto proposto , la presentazione della planimetria relativa anche al fine di permettere una più corretta e ampia valutazione, da parte della possibile futura Committenza, di quanto previsto; ugualmente si consiglia, a questo fine, di allegare la documentazione che il proponente ritenga essenziale per meglio individuare qualità e caratteristiche del progetto, anche se non espressamente riportata nella documentazione minima di cui all’art. 11 del Bando.

In merito alla relazione degli impianti REL_T_IMP, di massimo 3600 battute, spazi inclusi, Vi chiediamo se si intende una unica per tutti gli impianti (idrico – sanitario + riscaldamento + elettrico, ecc.) o se vanno distinte per tipologia di impianto.

La relazione tecnica è riferita a tutte le tipologie di impianto.

Ad un quesito sul chiarimento a cosa si riferisce la voce “Sigla di riconoscimento” presente sul cartiglio avete risposto che la stessa sigla individua l’identificativo della tavola rappresentata. Ma sul cartiglio stesso è presente anche la voce “titolo dell’elaborato”. Si richiede pertanto di chiarire se sotto la voce “titolo dell’elaborato” andrà riportato il nome delle tavole per esteso senza l’indicazione della sigla della tavola (es: PT ARR) e se sotto la voce “sigla di riconoscimento” andrà riportata la sigla della tavola o invece una sigla di riconoscimento del progetto presentato.

Il titolo dell’elaborato individua per esteso la denominazione della tavola e la sigla di riconoscimento della tavola indica la sigla della tavola.

Premesso che, come da Vs. precedenti risposte a quesiti già sottopostiVi, le opere di sistemazione esterna, incluse le opere a verde, al di fuori del perimetro del fabbricato oggetto di sviluppo progettuale, non devono essere considerate nel calcolo del CME del costo di costruzione, si chiede puntualmente di precisare se: le stesse opere esterne al di fuori dell'impronta a terra dell'edificio, quale ad esempio, le opere a verde per la copertura dell'eventuale piano interrato fuori proiezione, sono anch'esse da intendersi escluse nel calcolo del CME del costo di costruzione oppure devono essere considerate nel costo del medesimo, cioè nel valore massimo parametrico di €/mq. 1600.

Le opere di sistemazione esterna al di fuori dell’impronta a terra dell’edificio sono escluse dal calcolo del computo metrico estimativo del costo di costruzione del fabbricato.

Si chiede di specificare se il valore di spese generali ed utili da inserire nella tabella dei costi indiretti è libero e soggettivo per ogni impresa partecipante oppure se lo stesso deve essere predeterminato (ad esempio 10% + 15%) e in tal caso, di specificare quali devono essere le percentuali minime da considerare per tali spese generali ed utili.

Il valore delle spese generali e utili previsto è già stato indicato nel modello dell’allegato C relativo allo schema del computo metrico estimativo e corrisponde al 15% dell’ammontare complessivo di costo di costruzione e costi indiretti di cantiere.

Volevo richiedere chiarimenti rispetto all’allegato C del bando relativo alla scheda dei costi indiretti: La direzione lavori è compresa nei costi di progettazione o sarà un onere che si accollerà successivamente chi condurrà l’operazione immobiliare? Il compenso dei singoli professionisti è da comprendere nel costo di 1600 euro al mq di slp? Gli oneri di sicurezza sono compresi nel costo di 1600 euro al mq di slp? ritenete che secondo la legge vigente sia ammissibile che tali costi siano compresi nell’offerta? Il preventivo deve essere redatto a prezzi o a costi?

L’elencazione delle voci rientranti nei costi indiretti di cantiere comprende le principali categorie di oneri relativi all’attività di cantiere e, in particolare, quelle che il bando richiede che vengano computate per determinare il costo complessivo.

La direzione lavori non è compresa nei costi di progettazione.

Nei costi indiretti di cantiere sono compresi i costi della progettazione architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo.

Nella definizione dei costi di costruzione sono stati inclusi i costi della sicurezza, a completamento del costo da sostenere per la realizzazione dell’opera.

Il preventivo è definito dal prezzo complessivo come somma del costo di costruzione, dei costi indiretti e delle spese generali e utili.

E’ da riportare, inoltre, nel cruscotto del progetto anche il costo valutato al metro quadrato di superficie lorda di pavimento e al metro quadrato di superficie commerciale.

Gli elementi d'arredo quali wc, bidet, doccia, lavabo e vasca, "arredi fissi", vanno computati tra le opere edili (quindi facenti parte dei 1600 €/mq di slp) o degli elementi di arredo (250 €/mq di slp)

I sanitari sono da considerare nel computo arredi in quanto previsti nell’abaco arredi.

L'edificio in linea progettato è di m. 160 circa e, in scala 1:100, è più lungo del formato A0 (avente lato lungo pari a cm 118,8): è possibile la redazione delle tavole in scala 1:200 con inserimento di stralci significativi in scala 1:100, così come richiesto nel bando? In alternativa, per rispettare la richiesta del bando circa la scala di rappresentazione (1:100), si potrebbe utilizzare il formato A0 modificato con lato corto di cm 84 e lato lungo di cm 170?

Nel caso in cui la rappresentazione delle piante del piano tipo in scala 1:100 non sia contenibile nel formato A1, è stato reso possibile ricorrere al formato A0 o, eventualmente, di rappresentare il progetto su un formato ottenuto affiancando in orizzontale due fogli A1.

La documentazione amministrativa (art 11 punto A del Bando) va fornita in duplice copia su supporto cartaceo e duplice copia su supporto digitale? La presentazione libera in PPT (articolo 11 punto B del Bando) va fornita su supporto cartaceo in formato A4 verticale e su supporto informatico in formato pdf? Va fornita su supporto informatico in formato .ppt? Il contrassegno da utilizzare nella presentazione dei documenti informatizzati va individuato liberamente dal concorrente? Cosa succederebbe nel caso in cui due raggruppamenti, casualmente, si presentassero con il medesimo contrassegno? Il contrassegno va indicato anche nei documenti di progetto (articolo 11 punto B del Bando) nel cartiglio (campo: "sigla di riconoscimento")? L'ulteriore documentazione (articolo 11 punto C del Bando) su supporto cartaceo deve essere priva di contrassegno?

La documentazione amministrativa di cui alla lettera A del punto 11 del bando deve essere fornita su supporto cartaceo in A4.

La presentazione libera in PPT, di cui alla lettera C del punto 11 del bando deve essere fornita su supporto cartaceo in A4 verticale e su supporto informatico in formato pdf.

Nella domanda di partecipazione è da indicare una sigla da utilizzare per la presentazione dei documenti informatizzati in caso di raggruppamento non ancora costituito.

La sigla è individuata liberamente dal proponente.

Non si ritiene che possano comunque crearsi dei problemi di carattere amministrativo o nei confronti dell’attività valutativa da parte delle Giurie, in presenza di concorrenti con medesimo contrassegno, in quanto la Segreteria Organizzativa, in fase di istruttoria, adotterà ogni opportuna cautela, ai fini della distinzione dei progetti.

Al punto 11.B scrivete che gli elaborati devono essere consegnati in formato digitale, e in particolare quelli a risoluzione 300 dpi, devono avere base di 24 cm per la pubblicazione. Cosa intendete con questo? volete dire che il jpg o il pdf devono avere misure (se la tavola è un A1) di base 24 cm e altezza 16.97 cm? Sempre nel punto 11 avete individuato già dei nomi per le tavole, ma essendo il numero massimo di tavole pari a 12 come si devono chiamare le tavole che non avete dato nome? Possiamo dare dei nomi diversi da quelli che avete indicato voi a seconda del contenuto della tavola? al punto 11 individuate la tavola dei dettagli strutturali, per schema strutturale cosa intendete essendo che si deve rappresentare in scala 1:20? Facendo l'edificio in linea siamo costretti ad affiancare 2 A1 per rappresentare le piante al 100, è possibile considerare questa una unica tavola o si devono considerare 2 tavole separate?

Gli elaborati andranno forniti su supporto informatico e salvati in formato ipg e pdf con risoluzione da 72 dpi per eventuale proiezione e formato ipg e pdf con base di misura pari a 24 cm per la pubblicazione.

Per le tavole a cui non è stato attribuito il nome, la denominazione è a scelta del concorrente.

Per gli elaborati di cui è indicato il nominativo del file deve essere mantenuto il nome del file già prestabilito.

Lo schema strutturale individua la rappresentazione grafica nel particolare delle componenti che definiscono il sistema costruttivo dell’edificio e ne costituiscono la struttura portante.

Indicativamente dovranno essere rappresentati gli elementi strutturali di elevazione (pilastri, muratura portante o di tamponamento), le partizioni orizzontali (solai, copertura) e i corpi scala e ascensori.

La tavola risultante da due formati A1 affiancati costituisce un unico elaborato.

Nel nostro caso avendo valutato un edificio servito da 5 centrali termiche (una per scala), la normativa ci chiederebbe una certificazione per ogni scala; la cosa poi si complica ancora di più in quanto poi, ogni appartamento, ha un suo sistema di gestione impianto (contabilizzazione) il che farebbe richiedere nella realtà una certificazione per ogni singolo appartamento (con la contabilizzazione sarebbe equiparato l’impianto come autonomo). La domanda in sostanza è questa: Possiamo in questa fase procedere al calcolo come se l’edificio fosse alimentato da una sola centrale termica con sistema centralizzato anche se un domani poi il sistema sarà come detto?

Il calcolo deve essere rispondente al sistema di impianto adottato nella progettazione del fabbricato.

Si richiede se nel Cruscotto del Progetto alla voce "Percentuale alloggi con loggia" vadano computati esclusivamente gli alloggi con loggia o anche quelli dotati di balcone.

Nella percentuale degli alloggi con loggia non sono da computare gli alloggi dotati di balcone.

In virtù della comunicazione sulla cucina, (dove si dice che non costituisce in ogni caso locale) nel trilocale di 85 mq deve sempre essere prevista una cucina separata, con le caratteristiche riportate nelle risposte che avete dato, oppure può essere locale a sé, con superficie maggiore di 7 mq, aeroilluminazione rispondente ai requisiti richiesti ed indipendente dalla zona soggiorno/pranzo?

Nel caso del trilocale da 85 mq è stato indicato di prevedere la cucina separata, per cui si presuppone la realizzazione della cucina come spazio facente parte della zona giorno, non previsto come angolo cottura a vista, ma distinto da altro ambiente della zona giorno (quale il soggiorno o la sala da pranzo).

Tuttavia, al fine di favorire una maggiore flessibilità progettuale, anche per tale tipologia abitativa, sono ammesse soluzioni progettuali differenti; per questo la cucina può anche essere realizzata con le caratteristiche di spazio abitabile e rispondere al requisito della superficie minima di mq. 7 richiesta dal Regolamento di Igiene del Comune.

La scelta adottata di non considerare la cucina come locale, indipendentemente dalla superficie, è stata dettata dalla necessità di incentivare soluzioni distributive degli alloggi diversificate, oltre che della flessibilità interna, riconoscendo la valenza indicativa delle caratteristiche dimensionali degli alloggi definite nel bando e incentivando la redazione di diverse soluzioni progettuali.

Resta ferma la necessità che la scelta della soluzione distributiva degli alloggi deve, comunque, essere supportata dalla esigenza di conferire al progetto il carattere di migliore espressività in termini di caratteristiche di flessibilità e vivibilità degli spazi.

- Le tavole in formato A1 possono essere presentate anche come pannelli rigidi tipo forex oltre a due copie piegate in formato A4? - Il numero massimo di tavole A1 è 12? - Qual è il numero massimo di battute delle relazioni tecniche? - E’obbligatorio l’utilizzo del Template DWG che ci consegnate all’atto di iscrizione?

Gli elaborati costituenti la documentazione di progetto dovranno essere forniti su supporto cartaceo in formato A1 orizzontale.

L’eventuale presentazione degli elaborati grafici su pannelli rigidi tipo forex è rimessa alla facoltà del concorrente.

Il numero massimo di elaborati costituenti i documenti di progetto presentabili è pari a 12.

Tutte le relazioni tecniche dovranno essere redatte con un numero massimo di 3600 battute compresi gli spazi.

Gli elaborati grafici possono essere redatti utilizzando il template dwg fornito all’iscrizione.

Le tavole dovranno essere redatte, oltre che su carta in formato A1, anche su supporto informatico ed essere convertite in formato jpg e pdf per l’eventuale proiezione e la successiva pubblicazione, secondo le specifiche indicate alla lettera B del punto 12 del bando.

Nel cartiglio avete inserito la figura del "consulente per gli interni" ma sul bando non è riportano nulla a riguardo, cosa intendete per consulente degli interni? una figura specializzata? chi si è occupato della progettazione? nella casella "progettista e collaboratori" si deve indicare la figura fisica del progettista o è possibile indicare solo la società di progettazione?

Il consulente degli interni può essere un professionista all’interno del gruppo di progettazione o il progettista stesso e individua la figura che ha curato l’aspetto di distribuzione interna degli spazi e dell’arredo.

Nella casella progettista e collaboratori può essere indicato il progettista e le altre figure professionali che hanno redatto il progetto o eventualmente la società di progettazione.

Con riferimento al nome dei file delle tavole da consegnare, vorrei sapere che nome dare alla tavola del solo piano interrato, che nome dare alla tavola della sola copertura e che nome dare ad una eventuale tavola con pianta copertura, pianta piano comune intermedio e piano interrato. Esiste un criterio per dare il nome alle tavole aggiunte rispetto a quelle previste dal bando?

Il nominativo alle tavole indicate è stato attribuito in modo da richiamarne la rappresentazione grafica contenuta e la risoluzione. Per gli altri elaborati, la scelta del nome del file è a discrezione del progettista.

Con la presente siamo a chiederVi se i collaboratori per gli interni da indicare nel cartiglio devono essere necessariamente figure professionali iscritte all'albo architetti/ingegneri, ecc.

I collaboratori per gli interni devono essere figure comprese nel gruppo di progettazione, anche se non necessariamente iscritte all’albo architetti, ingegneri.

Vista la lunghezza dell’edificio in linea sarebbe comodo potere usare un A1 con una lunghezza tale da farci stare le piante e prospetti, al posto che affiancare 2 A1. Oppure si intende per “affiancare due A1” comunque un’unica tavola? Inoltre, per i file digitali si salvano, per esempio, solamente la pianta al 100 o si mette tutta la tavola dove vi è la pianta? Cioè i file digitali contengono gli elaborati o solamente il disegno richiesto (pianta, sezione ecc...)?

L’affiancamento di due A1 si riferisce alla redazione di una unica tavola.

Per la creazione dei file digitali si deve salvare l’elaborato contenente la rappresentazione della pianta.

Volevamo chiedere se l’inserimento dell’impianto fotovoltaico all’interno dei progetti deve essere computato all’interno dei 1600 € al mq o se invece può essere detratto dal computo metrico?

Nel computo metrico estimativo deve essere compreso anche il costo degli impianti.

Per "superficie Utile Cantine" si intende la superficie calpestabile della cantina (escludendo i muri perimetrali e i muri divisori)?

La superficie utile individua la superficie calpestabile, calcolata escludendo i muri perimetrali e divisori.

Al punto 12 del bando viene spiegato come calcolare la "superficie commerciale" (calcolata al lordo dei muri + 50% di balconi e/o logge + 25% superficie utile cantine + 5% del totale ricavato dalla somma delle voci precedenti a valere sugli spazi comuni). Il 5% a far valere sugli spazi comuni si deve calcolare sulla somma delle percentuali ricavate dalla somma dell'appartamento, del balcone, della loggia e delle cantine (moltiplicate per i loro relativi coefficienti) oppure dalla somma delle superfici (dell'appartamento + balcone + logge...) tutte al 100% senza riduzioni di coefficienti di calcolo commerciale?

Il bando, al punto 12, definisce la superficie commerciale ottenuta calcolando la superficie dell’alloggio al lordo dei muri, il 50% di balconi e/o logge, il 25% della superficie utile delle cantine e il 5% della somma delle voci precedenti a valere sugli spazi comuni.

La superficie che il progetto riserva agli spazi comuni è valutata in misura fissa del 5% sul totale delle altre superfici calcolate ai fini della determinazione della superficie commerciale.

È possibile specificare il concetto di flessibilità dei tagli di alloggio espresso come requisito al documento PT ALL? Basta la rappresentazione di un ulteriore piano rispetto al piano tipo a dimostrazione della pluralità dei tagli richiesti dal bando?

La richiesta che la progettazione degli edifici oggetto del Repertorio sia rispondente al tema della flessibilità è dettata dallo scopo di favorire una maggiore espressione della libertà progettuale e, nel contempo, contribuire alla realizzazione degli alloggi che siano il più possibile adattabili alla variabilità della domanda.

Il progettista può decidere la soluzione che meglio rappresenta tale aspetto nella redazione del progetto dell’edificio.

Come proposto, è possibile eventualmente ricorrere alla integrazione della pianta del piano tipo con una rappresentazione che definisca come articolare la flessibilità nella distribuzione degli spazi interni e nella configurazione delle tipologie abitative.

Vorremmo sapere se la cifra indicativa di 250 € al mq per l'arredamento può essere inferiore e fino a quale cifra (esempio 180 €/mq).

Il costo dell’arredo di 250 € al mq rappresenta il valore a cui deve indicativamente corrispondere il costo per mq di slp ottenuto dal computo degli arredi del piano tipo.

Si chiede di precisare se il computo metrico estimativo richiesto dovrà essere suddiviso in due distinti documenti: uno riguardante i box (€ 15.000/cad) e l'altro riguardante il costo di costruzione dell'edificio (€/mq. slp 1.600).

Il computo metrico estimativo relativo al costo di costruzione si riferisce all’edificio.

Il costo di costruzione dell’edificio e i relativi costi indiretti di gestione del cantiere e oneri aggiuntivi non devono risultare superiori a 1.600 €/mq di slp (iva esclusa).

I box sono da computare a parte in misura pari a 15.000 € per ciascun posto auto o box.

L'importo forfettario di €/cad. 15.000 riguardante i box/posti auto, è da considerarsi comprensivo di "costi indiretti di gestione di cantiere e oneri aggiuntivi", oppure il medesimo è riferito al solo costo diretto di costruzione ?

L’importo di 15.000 € per ciascun box o posto auto si considera comprensivo del costo di costruzione e dei costi indiretti di gestione del cantiere.

Si chiede di definire se all'interno del conto della superficie calpestabile, componente della superficie commerciale, devono essere comprese le superfici di spazio collettivo e le distribuzioni ai piani coperte.

Per la determinazione della superficie commerciale, si deve far riferimento alla definizione indicata al punto 12 del bando – cruscotto del progetto.

La definizione indicata nel glossario (allegato D al bando), in cui è citata la superficie calpestabile, è complementare a quanto disposto nel bando e disciplina le sole componenti non regolamentate nel bando.

La superficie corrispondente agli spazi comuni, nell’ambito della quale sono comprese le superfici di spazio collettivo e le distribuzioni ai piani coperte, è calcolata in misura pari al 5% della somma delle voci corrispondenti a: superficie dell’alloggio (calcolata al lordo dei muri), 50% della superficie di balconi e logge, 25% della superficie utile cantine.

Il contenuto delle singole tavole A1 deve rispettare rigorosamente la suddivisione richiesta per i supporti informatici (es. file PT_72 dpi e 300 dpi contiene una tavola A1, o più tavole affiancate, con piano tipo, nomenclatura, rispetto slp ecc.)? oppure è possibile avere delle tavole A1 liberamente organizzate con tutti i contenuti richiesti e poi la suddivisione del materiale come richiesto per i file jpg e pdf? in questo secondo caso le tavole A1 consegnate in formato cartaceo devono anche essere salvate in jpg e pdf? con che nome?

Il contenuto delle singole tavole A1 deve rispettare la suddivisione richiesta per i supporti informatici.

In un discorso di flessibilità dell'edificio vorremmo studiare due diversi tipi di impianto di climatizzazione, cosi da proporre un edificio collocabile in qualsiasi zona di Milano. In un caso utilizzando il teleriscaldamento e nell'altro un sistema standard, come dobbiamo comportarci con il certificato energetico CENED e con il computo metrico? Dobbiamo fornire due certificati e due computi?

E’ stato richiesto che i progetti costituenti il Repertorio individuino un edificio adattabile a contesti differenti, al fine di favorirne la commerciabilità e ampliarne la possibilità di scelta ai fini realizzativi da parte della committenza.

Il tema della flessibilità interna e della pianta libera si riferisce alla composizione interna degli alloggi ed alla possibilità di aggregabilità delle soluzioni tipologiche degli alloggi.

Nella redazione del progetto, la caratterizzazione in termini di flessibilità degli alloggi non costituisce un requisito minimo di accesso al bando e, pertanto, non pregiudica l’ammissibilità del progetto al Repertorio.

L’aspetto della flessibilità sarà inizialmente esaminato dalla Giuria Tecnica, che valuterà il livello di fattibilità esecutiva del progetto, con riferimento, in particolare, alla durabilità del manufatto edilizio e all’impiego di componenti innovativi.

Successivamente, il tema della flessibilità interna degli alloggi sarà successivamente valutato dalla Giuria Qualitativa, in termini di analisi della qualità compositiva dell’insieme, a cui è riconducibile l’aspetto della flessibilità.

 

Nel progetto che viene presentato dovrà essere ipotizzato un solo sistema di impianto da adottare, scegliendo l’ipotesi che garantisce al meglio il raggiungimento degli obiettivi del progetto tipo, tra i quali è compresa l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e delle prestazioni acustiche.

La verifica delle caratteristiche prestazionali degli edifici deve essere effettuata con riferimento alla tipologia di impianto scelto nel progetto.

La possibilità di utilizzo di un’altra dotazione impiantistica potrà essere trattata nella descrizione dettagliata di opere, finiture e impianti, definendone le relative caratteristiche e provvedendo a un’opportuna analisi, in modo da sottolineare l’adattabilità del fabbricato a diversi contesti a seconda dell’impianto tecnologico previsto.

Non si ritiene necessaria la predisposizione di una verifica della rispondenza ai requisiti energetici e dei costi per entrambe le soluzioni; è sufficiente fornire il certificato energetico CENED e il computo metrico estimativo per il tipo di impianto di cui si intende dotare il progetto.

In relazione alla richiesta del bando allegato C, alla voce performance acustiche, chiediamo di avere delucidazioni in merito a come intendere tale voce; si intende una stima dei valori di isolamento acustico, al fine del rispetto dei limiti degli indici previsti dal DPCM 5/12/97 o la classe acustica prevista dalla Norma UNI 11367?

Tra la documentazione di progetto da presentare di cui alla lettera c del punto 11 del bando, è previsto il cruscotto del progetto.

Nel cruscotto del progetto la voce “performance acustiche” si riferisce alla verifica delle caratteristiche tecniche del fabbricato in termini di requisiti acustici passivi che, come meglio specificato nell’indicazione delle prestazioni minime di accesso al Repertorio, sono valutati sul progetto ai sensi della norma UNI TR 11175 o EN 12354 e devono essere almeno pari alla classe III di classificazione acustica ai sensi della norma UNI 11367.

ll documento PRE_TOT cosa dovrà comprendere e come dovrà essere redatto? Il prezzo totale dell’edificio non si deduce già dalla seconda pagina dell’allegato C da Voi fornito?

Il documento pre_tot si riferisce al computo metrico estimativo del costo di costruzione (primo foglio all’allegato C), a cui si sommano i costi indiretti, spese generali e utili determinando il Prezzo complessivo (secondo foglio dell’allegato C).

Il prezzo totale dell’immobile è comprensivo del totale risultante dal costo di costruzione dell’edificio, i costi indiretti di gestione del cantiere e l’importo del prezzo dei box stabilito in misura di 15.000 € per posto auto o box.

Come dobbiamo comportarci con gli apparecchi illuminanti nelle parti comuni (distribuzione e interrato)? Rientrano nel computo degli elementi d'arredo, e quindi all'interno dei 250 euro al mq, distribuiti in proporzione alla metratura degli alloggi? o rientrano nel computo dell'edificio, e quindi nel costo di costruzione? In tal caso, è necessario comunque attingere dall'abaco illuminazione o è scelta svincolata?

La determinazione dei costi degli elementi di arredo comprende l’illuminazione dell’interno degli appartamenti e anche delle parti comuni, con riferimento all’ipotesi di arredo del piano tipo.

I corpi illuminanti, com’è noto, sono presenti nell’abaco degli elementi di arredo, per cui sono inclusi nel computo degli elementi di arredo e la scelta di tali apparecchi deve essere effettuata considerando le tipologie indicate nell’abaco.

Per quanto riguarda l'elaborato PT_ALL, oltre all'inserimento in pianta degli arredi è necessario rappresentare la scelta di marche e modelli (ad esclusione dei prezzi che verranno inseriti nella documentazione cartacea PRE_PT)? É possibile inserire anche le viste dell'interno (INT_ARR)? in tal caso come ci si comporta con sigle e file separati? Per ragioni di impaginazione, è possibile che sia necessario inserire due file che si riferiscono a due sigle diverse (es. PT ALL e PT ARR), in tal caso, come possono essere nominati i file da allegare? E allo stesso modo, è possibile “sdoppiare” in più parti uno stesso tipo di file? (es. PR_01, PR_02, PR_03 nel caso si vogliano rappresentare tutti i prospetti). Gli elaborati grafici hanno una sigla ma non una numerazione, l'ordine è libero? Se si ritiene che per una corretta lettura del progetto sia d'aiuto una numerazione, è possibile inserirla davanti alla sigla? (es. 01_PT)

La tavola relativa all’elaborato PT_ALL riguarda la sola rappresentazione del piano tipo.

L’arredo del piano tipo deve essere rappresentato in un altro elaborato grafico relativo alla pianta del piano tipo arredato PT_ARR.

La scelta di marche e modelli può essere riportata nella descrizione delle voci di costo relative al computo degli arredi (PRE-PT).

Il computo degli arredi, analogamente agli altri documenti della parte C punto 11 del bando, deve essere fornito su supporto cartaceo e su supporto informatico in formato pdf.

La vista dell’interno della pianta arredata, in base a quanto richiesto, è da riportare in un elaborato grafico separato.

Per uniformare le modalità di presentazione della documentazione costituente il progetto, si è ritenuto opportuno fornire delle indicazioni relative all’elencazione degli elaborati da produrre e al contenuto che deve essere rappresentato in ciascuna tavola.

Nel caso dei prospetti la denominazione della tavola è unica e può comunque contenere più viste prospettiche.

Nel caso in cui un progetto preveda al piano copertura una serie di serre ad uso comune condominiale (non una per unità immobiliare), queste devo rientrare nel conteggio della superficie commerciale? Se sì, in che percentuale?

Le serre ad uso condominiale possono essere considerati quali spazi ad uso comune.

La superficie corrispondente agli spazi comuni, nell’ambito della quale sono comprese le superfici di spazio collettivo e le distribuzioni ai piani coperte, è calcolata in misura pari al 5% della somma delle voci corrispondenti a: superficie dell’alloggio (calcolata al lordo dei muri), 50% della superficie di balconi e logge, 25% della superficie utile cantine.

Al punto 13 del bando tra gli obiettivi del progetto si afferma: "controllo e contenimento dei costi di realizzazione con assunzione da parte dell'impresa realizzatrice delle relative garanzie di adempimento". Ciò significa che verrà considerato un parametro premiante abbassare detto costo rispetto al tetto dei 1600 euro/mq previsti, o il progettista e l'impresa devono solo dimostrare che tale tetto non venga raggiunto?

La realizzazione di un progetto in cui il costo per mq di slp non superi i 1.600 € è un requisito minimo per l’accesso al Repertorio. 

Uno sviluppo del tema progettuale in cui sia garantito il contenimento dei costi, ottimizzando la componente economica, oltre alla rispondenza ai requisiti qualitativi e tecnici richiesti, è un aspetto che concorre alla valutazione complessiva del progetto.

Con riferimento al punto 15.1.2 (prestazioni minime di accesso al repertorio), si chiede se l'ultimo capoverso debba intendersi in termini ridotti di piccole variazioni (e in tal caso entro quale range), oppure ampi, potendosi proporre anche soluzioni, del tutto diverse, come ad esempio di 90 mq. con tipologia unica. In tal caso, ammesso che tutti gli altri requisiti per l'accesso siano soddisfatti, può la giuria qualitativa tener conto di questa circostanza, considerando che non rientra tra gli elementi di valutazione?

La previsione delle proporzioni e delle superfici degli alloggi ha la primaria finalità di fornire un’indicazione di base secondo la quale articolare la distribuzione della superficie lorda di pavimento delle unità abitative nello sviluppo del progetto. Detta previsione rappresenta anche un criterio di base per valutare i progetti degli edifici, senza che risulti vincolante per la libera espressione della flessibilità progettuale. Si precisa, inoltre, che il bando, oltre a prevedere l’auspicio di soluzioni distributive degli alloggi che interpretino il tema della flessibilità interna e della pianta libera, considera quale elemento di valutazione qualitativa del progetto la qualità compositiva dell’insieme. Pertanto, la tipologia unica di alloggi di 90 mq non è per nulla rispondente alla lettera e allo spirito del bando.

Avrei bisogno di una precisazione in merito alla definizione economica dell’arredo; all’interno del bando fate riferimento ad un costo di € 250,00 al mq, tale costo è un target massimo a cui dobbiamo tassativamente arrivare o si può individuare una dotazione che consenta di avere un costo inferiore? Inoltre in che termini questi prezzi devono figurare all’interno del CME?

Nel bando è stato richiesto un costo indicativo quantificato in misura di 250 € per mq della superficie lorda di pavimento.

Il computo degli arredi deve essere redatto in modo che emerga la rispondenza al requisito del prezzo indicativo di 250 € per mq di superficie lorda di pavimento.

Eventualmente, è possibile strutturare il computo riportando le voci di costo degli arredi, il relativo costo unitario e il prezzo risultante.

Al punto 2.2 del bando -Prestazioni minime di accesso al repertorio- è richiesto che i requisiti acustici passivi siano "almeno pari alla III classe di classificazione acustica". Tale prestazione deve essere assicurata da ogni singolo elemento (solai, pareti divisorie, pareti perimetrali, ecc.) oppure va intesa come prestazione delle unità immobiliari, cioè dei singoli appartamenti? Il progetto di norma per la classificazione dei requisiti acustici degli edifici prevede per le pareti perimetrali che la classe da assicurare sia funzione del contesto in cui l'edificio si colloca, e nello specifico dalla zonizzazione acustica del lotto ove si realizzerà l'edificio. In base a tale progetto di norma gli edifici in classe III di classificazione acustica non potranno essere realizzati in zone acustiche di IV classe o superiori. In zone di IV classe o superiori potranno essere realizzati solo edifici con unità classificate in I e II classe. Poiché il bando non fa riferimento a zone specifiche della città ove saranno realizzati gli edifici, un edificio in II classe non potrà essere realizzato in una zona di IV. Per superare tale limitazione gli edifici dovrebbero essere in II o I classe, con costi maggiori. Per orientare le scelte tecniche si chiede se il conseguire una prestazione acustica migliore della III classe abbia un peso nel giudizio tecnico. Da quanto ci risulta dal 2014 la classe dei requisiti acustici minima per l'ottenimento dell'agibilità sarà la II. Progettare un edificio in III classe acustica, classe acustica minima per essere conformi a quanto richiesto dal bando, potrebbe non essere sufficiente a conseguire l'abitabilità nel caso l'edificio sia costruito dopo il 1 gennaio 2014. In questo caso sembrerebbe addirittura necessario conseguire una classificazione dei requisiti acustici superiore a quella minima del bando. Per orientare le scelte tecniche anche in questo caso si chiede se il conseguire una prestazione acustica migliore della III classe abbia un peso nel giudizio tecnico.

I progetti saranno valutati in termini di rispetto dei requisiti acustici richiesti, anche con riferimento alle relative componenti.

L’ottimizzazione della efficienza energetica e delle prestazioni acustiche costituisce un obiettivo dello sviluppo del tema progettuale.

Le scelte progettuali, anche in termini di determinazione delle caratteristiche tecniche e prestazionali, saranno valutate nel loro complesso, in funzione della possibilità di garantire la rispondenza al meglio agli obiettivi richiesti nella redazione del progetto tipo.

In relazione alla vs. risposta ad un quesito sull'ammissibilità dei cavedii, reputo che ci sia stato un errore. Il R.E. di Milano vigente all'art. 53 punto 8 recita "i cavedii non sono consentiti nelle nuove edificazioni." Ora, anche se in evidente contrasto con il punto 1 del medesimo articolo che voi avete citato nella vs. risposta, mi sembra inequivocabile che la presenza dei cavedii sia ammessa solo nel caso di edifici esistenti.

Per la partecipazione al Repertorio è richiesta la rispondenza alla normativa vigente, per cui anche se la bozza del Regolamento edilizio di Milano del 2007 contiene una diversa previsione sulla possibilità di realizzare dei cavedi negli edifici nuovi, non può essere utilizzata quale riferimento per il progetto.

Come precedentemente detto, l’ammissibilità alla realizzazione dei cavedi in base al Regolamento Edilizio vigente, riguarda edifici sino a dieci piani e, come da Voi sottolineato, non è applicabile alle nuove edificazioni.

In merito alla possibilità di realizzare cavedii negli edifici in linea la Segreteria Organizzativa si è espressa indicando che "la redazione dei progetti per la partecipazione al Repertorio deve essere rispondente al Regolamento Edilizio del Comune di Milano del 1999" e che "Tale Regolamento prevede la possibilità di realizzare cavedii per la ventilazione e l’illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine di un edificio fino a un massimo di dieci piani." Tuttavia il citato regolamento all'art 53 comma 8 recita: "I cavedii non sono consentiti nelle nuove edificazioni." Si chiede, pertanto, nuovamente se la realizzazione dei cavedii sia ipotizzabile o meno.

Conformemente a quanto dispone il Regolamento Edilizio di Milano del 1999, non è ipotizzabile la realizzazione dei cavedii in edifici di nuova costruzione aventi più di dieci piani.

Le cantine realizzate nel piano interrato non vengono conteggiate nella slp? Le cantine possono essere realizzate in fondo a ciascun box, con accesso diretto dal box stesso? In questo caso, devono essere delimitate da muri e porta, oppure è sufficiente indicarne la delimitazione sul progetto?

Le cantine non sono spazi da conteggiare nella superficie lorda di pavimento qualora siano ubicate ai piani interrati e seminterrati con pavimento a quota pari o superiore di un metro sotto il piano di spiccato, di altezza interna inferiore a 2.60 m e del tutto privi dei requisiti di aeroilluminazione naturale o artificiale richiesti per la permanenza continua di persone in relazione alla destinazione d’uso.

Non sono da conteggiare nella superficie lorda di pavimento anche le cantine poste a piano terreno aventi superficie inferiore a 7 mq cadauna e del tutto prive dei requisiti di agibilità.

Le superfici destinate a box devono essere separate dagli spazi adibiti ad altre funzioni mediante pareti e porte che rispondano ai requisiti imposti dalla normativa antincendio.

In particolare, il DM 16 maggio 1987, recante le “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, prevede per le aree a rischio specifico (tra cui le autorimesse) di adottare determinate misure di prevenzione incendi.

La costruzione delle autorimesse deve essere rispondente alle prescrizioni antincendio indicate nel decreto ministeriale 1 febbraio 1986, che prevede idonei requisiti di resistenza al fuoco e la realizzazione delle opportune compartimentazioni antincendio.

-Nel trilocale, la cucina separata viene computata come locale? trilocale slp 70 mq dotati di un bagno e una cucina a vista, quante camere da letto? trilocale slp 85 mq dotati di un bagno e cucina separata, quante camere da letto? -Nel quadrilocale la cucina abitabile viene computata come locale? quadrilocale slp 100 mq dotati di due bagno e una cucina abitabile, quante camere da letto?

Nella definizione della tipologia abitativa, il numero dei locali è individuato dagli spazi di abitazione presenti in ciascuna unità abitativa, esclusi gli spazi di servizio. In base al Regolamento di Igiene del Comune di Milano (che viene richiamato nella normativa applicabile, consultabile nell’allegato E del bando), gli spazi sono distinti, a seconda della previsione d’uso, in: • spazi di abitazione, comprendenti sale soggiorno, uffici, studi, cucine, sale da pranzo, camere da letto, sale da gioco, sale da lettura ed assimilabili; • spazi di servizio, consistenti in bagni, gabinetti, corridoi, disimpegni e ripostigli, lavanderia, spogliatoi e guardaroba. Alla luce di tale disposizione regolamentare, la cucina separata che individui uno spazio abitabile (per il quale la superficie minima richiesta dal Regolamento di Igiene è 7 mq.) è da considerare come locale. Nel progettare la tipologia abitativa del trilocale (di superficie lorda di pavimento - slp pari a 70 mq), dotato di un bagno (che costituisce spazio di servizio) e di una cucina a vista (soggiorno con spazio cottura), sono da prevedere due camere (con superficie minima per ciascuna, in base al Regolamento di Igiene, di 9 mq se a un letto e di 14 mq se a due letti). Nell’ipotesi di un trilocale (nel caso specifico di 85 mq di slp), dotato di un bagno e di cucina separata, considerando che la cucina costituisce un locale aggiuntivo, se indipendente e di superficie almeno pari al valore minimo richiesto, sono da realizzare altri due locali da destinare a spazi di abitazione, che possono essere due camere. Nel quadrilocale (nel caso specifico di 100 mq di slp), un locale è costituito dalla cucina abitabile. I restanti tre locali sono destinabili ad altri spazi di abitazione per la funzione residenziale, tra cui le camere.

Nella tavola del piano tipo arredato si possono rappresentare i singoli alloggi in scala 1:50 come delle cellule separate, estrapolandoli dall'edificio? ... visto che la rappresentazione del piano tipo complessiva dell'edificio (atta a dimostrare l'aggregazione degli alloggi) in scala 1:100 viene già fornita nelle due tavole precedenti.

Nella tavola del piano arredato è ammissibile anche adottare una modalità di redazione della pianta arredata, in cui la rappresentazione dell’arredo sia distinta per ogni singola tipologia abitativa.

Nel caso in cui nel piano tipo siano previsti degli spazi ad uso comune in cui si intende prevedere le modalità di gestione dell’arredo, si può optare per una rappresentazione che illustri la disposizione dell’arredo per l’intero piano tipo.

Stiamo progettando l'edificio in linea di 5 piani e la lunghezza supera la dimensione in scala 1:100 dell'A1 orizzontale quindi vorremmo sapere come poter impaginare le piante in modo che l'edificio si veda interamente.

Nel caso in cui la rappresentazione grafica del progetto in scala 1:100 non sia attuabile usufruendo del formato dei fogli A1 per produrre gli elaborati, è possibile ricorrere all’impiego del maggiore livello formato A0, in modo da consentire un’agevole e migliore rappresentazione grafica del progetto.

Volevamo un chiarimento in merito alla distinzione tra due degli elaborati richiesti, elencati all'articolo 11.C del Bando: il "computo metrico estimativo" (comprensivo dell'allegato C "costi di costruzione + costi indiretti di gestione cantiere e oneri aggiuntivi") e il "prezzo di realizzazione dell'intero edificio"? Analizzando in particolare l'allegato C nelle sue due schede, si deduce che: • nel primo dei due elaborati ("computo metrico estimativo") è da escludere il costo dei garage con le relative superfici di pertinenza (rampe, divisori, corselli e disimpegni sia interrati sia fuori terra), mentre sono da considerare i costi delle cantine e dei vani scala. • nel secondo elaborato ("prezzo di realizzazione dell'intero edificio") alle voci del computo metrico estimativo va aggiunto anche il costo per la realizzazione dei posti auto (già quantificato in € 15.000 cadauno). È questa l'unica aggiunta da farsi rispetto all'elaborato precedente? (altrimenti non si riesce a comprendere la differenza tra i due elaborati). Da entrambi gli elaborati rimangono esclusi quindi i costi relativi alle sistemazioni esterne e all'arredo, il cui costo (solo di questo ultimo) sarà fornito a parte nell'elaborato successivo "prezzo riassuntivo degli elementi di arredo". È corretta la nostra interpretazione?

La distinzione tra le due tipologie di elaborati è riconducibile alla descrizione che viene indicata nel quesito.

Il computo metrico estimativo definisce il costo di costruzione del fabbricato e i costi indiretti di gestione del cantiere.

Il prezzo di realizzazione dell’intero edificio è dato dall’ammontare del costo di costruzione del fabbricato, i costi indiretti di gestione e l’ammontare del costo di realizzazione dei box e posti auto, valutato in misura di 15.000 € cadauno.

Il nostro progetto prevede la realizzazione di un piano interrato adibito ad autorimessa con box auto con accesso mediante rampe. In una risposta ai quesiti si sostiene che il costo dei 15.000 euro per ogni posto auto è comprensivo della incidenza delle superfici di pertinenza ai posti auto stessi: rampe, divisori, corselli e disimpegni. Nel computo metrico estimativo sono pertanto da considerarsi comprese nei 15.000 euro tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dei posti auto e delle relative pertinenze: magrone, fondazioni, muri in c.a., bocche di lupo, sottofondo in cls, travi e solaio in c.a. per il soffitto dei garage (trattasi del 1° solaio dell'edificio, che costituisce poi il pavimento del piano terra), impianti, portoni basculanti, porte metalliche. Va escluso invece il pacchetto di pavimentazione del piano terra poggiante sul primo solaio, perché questa voce non è da considerare legata alla realizzazione dei garage interrati. Vanno, invece, inseriti nel computo i costi per la realizzazione dei vani scala che giungono fino al piano interrato, delle cantine, e dei locali tecnici per le centrali termiche (e quindi magrone, fondazioni, muri in c.a., bocche di lupo, sottofondo in cls, travi e solaio in c.a. del 1° solaio dell'edificio, impianti, porte metalliche, pavimentazioni relativi ad essi). È corretta la nostra interpretazione?

Per quanto riguarda il costo di € 15.000 per ciascun box/posto auto, lo stesso è da attribuirsi a numero di posti auto (un posto per alloggio), indifferentemente dalla soluzione adottata, ed è un prezzo comprensivo della incidenza delle superfici di pertinenza ai box/posti auto, quali rampe, divisori, corselli e disimpegni, ossia delle superfici da indicare a parcheggio nel planivolumetrico,  sulla base del Regolamento Edilizio del Comune di Milano.

Sono da conteggiare nel computo del costo di costruzione le opere strutturali e le voci di costo che riguardano la realizzazione dell’intero fabbricato.

Nel calcolo del costo di costruzione dell'edificio sono incluse anche le strutture che costituiscono i piani destinati a parcheggio auto, ove compresi all'interno del fabbricato.

Tali piani devono necessariamente essere considerati come parte integrante del complesso edilizio, visto che le strutture che li compongono assolvono una funzione portante per l'intero fabbricato.

La determinazione del costo di riferimento, così come previsto nel bando (determinato in rapporto alla sola superficie lorda di pavimento) avviene sottraendo dall'intero costo di costruzione del fabbricato l'importo ottenuto moltiplicando i 15.000 € per il numero di box o posti auto previsti.

Il nostro progetto prevede la realizzazione di un piano interrato adibito ad autorimessa con box auto con accesso mediante rampe. Il costo dello scavo va inserito nel computo metrico e va considerato per tutta l'area dell'edificio, anche se resosi necessario principalmente per la realizzazione dei posti auto, il cui costo viene calcolato a parte?

Le opere di scavo sono da includere nella determinazione del costo di costruzione dell’edificio.

I vani scala, gli spazi comuni chiusi o a pilotis posti al piano terra o in copertura, gli androni d'ingresso, le logge, le terrazze, i portici, le cantine, i tetti giardino, pur non concorrendo al calcolo della SLP, concorrono al calcolo dei costi di costruzione: tutte le lavorazioni necessarie alla loro realizzazione rientrano nel computo metrico. È corretta la nostra interpretazione?

Tutte le opere che costituiscono l’edificio sono da includere nel computo metrico estimativo del costo di costruzione, compresi gli spazi che non sono conteggiati ai fini della determinazione della superficie lorda di pavimento.

Le zone ricreative e i servizi igienici comuni sono all'interno dell'impronta a terra dell'edificio, pertanto vanno computati nei 250 €/mq o nei 1.600 €/mq?

Le opere necessarie alla realizzazione di tali spazi sono computate nel costo di costruzione dell’edificio (che non deve essere maggiore di 1.600 € per mq di slp), ad eccezione delle voci costituenti gli elementi di arredo, che sono da conteggiare separatamente nel computo dell’arredo, che deve risultare indicativamente pari a 250 €/mq.

Stiamo prevedendo due livelli destinati a box, di cui uno fuori terra in conformità a quanto previsto dal bando. Tale soluzione come incide nel calcolo della cubatura e soprattutto degli oneri concessori?

La determinazione del volume del fabbricato dipende dalla superficie lorda di pavimento dell’edificio, dal cui computo sono escluse le superfici adibite ad autorimesse.

Il volume, in base a quanto disposto dal Regolamento Edilizio del Comune di Milano, è ottenuto moltiplicando la superficie lorda di pavimento dei singoli piani per l’altezza virtuale di interpiano di tre metri, indipendentemente dall’altezza effettiva del fabbricato.

Pertanto, la previsione in progetto di livelli di piano interrati o fuori terra adibiti a box non incide sul calcolo della cubatura e non concorre al calcolo del volume, dato che tali superfici non costituiscono superficie lorda di pavimento.

Quanto agli oneri di urbanizzazione, l’ammontare degli stessi è determinato in funzione del volume del fabbricato.

La realizzazione degli spazi adibiti a box, fuori terra o interrati, non incide sul calcolo dell’importo degli oneri, in quanto non concorre alla determinazione della volumetria del fabbricato.

L’intera superficie adibita a parcheggio non concorre alla determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione (ai sensi dell’art. 69 della l.r. 12/2005), il quale, insieme agli oneri di urbanizzazione, costituisce il contributo concessorio.

Per quanto riguarda la vista prospettica dell'interno dell'unità abitativa arredata è sufficiente la rappresentazione di due vani (cucina e soggiorno) o è possibile per avere una visione d'insieme dell'appartamento uno spaccato assonometrico con vista dall'alto dell'intera unità abitativa?

Tra gli elaborati progettuali da produrre vi è la richiesta di almeno una vista prospettica all’interno dell’unità abitativa arredata. È possibile elaborare la vista prospettica dell’unità abitativa relativamente alla rappresentazione di soli due vani.

È stato previsto un numero massimo di 12 documenti di progetto, al fine di contenere all’essenziale il quantitativo di elaborati da produrre secondo le lettere b e c dell’art.11 del bando.

È consentito allegare ulteriore documentazione, nel caso in cui ciò sia necessario per permettere una più corretta e ampia valutazione del progetto.

Quindi, è possibile anche produrre una ulteriore tavola una visione d’insieme attraverso uno spaccato assonometrico nel caso in cui ciò si ritenga particolarmente significativo ai fini esemplificativi del progetto.

Si richiede se è da considerarsi loggia lo spazio al piano terra chiuso su tre lati o se è da considerarsi tale solo un balcone chiuso su tre lati.

Lo spazio al piano terra chiuso su tre lati è da considerarsi loggia, visto che la loggia costituisce un elemento architettonico, aperto integralmente almeno su un lato, spesso rialzato, coperto e di norma sostenuto da colonne ed archi. Di solito, la loggia viene realizzata al piano terra, ma può anche essere realizzata al primo piano.

Nella tavola PT (pianta del piano tipo), il calcolo della slp e il calcolo della superficie commerciale richiesta è riferita all’intero progetto o al piano rappresentato?

Il calcolo della slp di pavimento e della superficie commerciale si riferisce all’edificio nel suo complesso e deve essere distinto per piano tipo e tipologia di alloggi.

L'edificio in progetto con le soluzioni costruttive e impiantistiche impiegate risulta essere in classe energetica B. L'intero progetto però è predisposto per il passaggio in classe A, questo avverrebbe mediante l'installazione di macchine per il ricambio d'aria. L'idea è quella di proporre come soluzione base la "classe B", a un costo X, e come possibile optional la "classe A" a un costo X+Y; questa proposta di "flessibilità energetica" verrebbe esplicata nelle relative relazioni. Vorremmo sapere se è una cosa fattibile.

Il progettista individua le soluzioni costruttive e impiantistiche che ritiene più idonee allo sviluppo del progetto dell’edificio.

L’adozione di scelte progettuali, anche in termini impiantistici, che consentano di rendere gli alloggi il più possibileadattabili alla variabilità della domanda e di migliorare la vivibilità degli ambienti, può essere adeguatamente illustrata nelle descrizione dettagliata di opere, impianti e finiture.

In particolare, nello sviluppo del progetto dell’edificio, si ritiene opportuno che le scelte effettuate siano descritte in funzione degli aspetti fondamentali che le caratterizzano, tra cui la flessibilità distributiva degli spazi e l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche del fabbricato, da descrivere anche in termini di caratteristiche e costi di eventuali soluzioni alternative.

Nel bando vi è scritto che bisogna avere 5.000 mq di slp. In precedenti quesiti vi è scritto che è un valore indicativo, però vorrei capire quanto è il margine che si può avere in questo calcolo. Per esempio se si arriva a 5.300 – 5.400 o 4.700 sono valori accettabili?

Nel progettare l’edificio, il raggiungimento del dato prestabilito in termini di superficie lorda di pavimento o di volumetria rappresenta uno degli aspetti fondamentali al quale si deve attenere il progettista nella redazione del progetto.

Nel bando non è stata prevista alcuna percentuale di tolleranza rispetto al valore della slp richiesta.

Non è richiesto di realizzare esattamente la quota di slp prefissata, ma tale quota rappresenta un dato che dovrebbe quanto più possibile essere eguagliato.

Il raggiungimento di un valore in termini di slp quanto più possibile aderente ai 5.000 mq richiesti rappresenta, quindi, un elemento che verrà tenuto presente ai fini della valutazione della qualità progettuale dell’edificio.

Chiediamo se è possibile dettagliare meglio la richiesta di “prezzo di realizzazione dell’intero edificio completo e agibile, riferito alla data di presentazione del progetto; a tal fine, il prezzo di realizzazione dovrà essere computato, considerando il terreno a fondo scavo con portata pari a 1,5 kg/cm², bonificato, con esclusione di ogni tipo di sistemazione esterna e di allacciamenti, in assenza di problemi di falda freatica, con fondazioni dirette senza aggottamenti. Si tratta di una dichiarazione? Quale è il criterio di calcolo con riferimento al vostro allegato C?

Il prezzo di realizzazione non consiste in una dichiarazione, ma nel computo del prezzo complessivo di realizzazione del fabbricato.

Il computo metrico estimativo del fabbricato (redatto secondo il modello di cui all’allegato C del bando) comprende le voci di costo che determinano il costo di costruzione dell’intero edificio, i costi indiretti di gestione del cantiere e le spese generali e utili.

La somma del valore del costo di costruzione del fabbricato e dei costi indiretti di cantiere con annesse spese generali e utili determina il prezzo complessivo del fabbricato.

Tale prezzo, ai fini della determinazione del valore del costo complessivo di riferimento, che non dovrà risultare superiore a 1.600 € al mq di slp, dovrà essere considerato al netto dell’importo dei box.

Per la determinazione di tale costo, dovrà essere utilizzato l’importo del costo di costruzione dell’intero fabbricato che, in caso di struttura adibita a box compresa nell’edificio stesso, comprende anche le voci di costo che concorrono alla formazione dei box e il relativo costo indiretto di gestione del cantiere con spese generali e utili.

Nel caso in cui i box siano compresi nella struttura del fabbricato, avendo dovuto includere nel computo delle voci di costo anche la parte corrispondente ai box, si dovrà detrarre dall’importo del prezzo complessivo risultante dal costo di costruzione del fabbricato e dal costo indiretto di gestione del cantiere, l’importo forfettario di 15.000 € per ciascun box, ottenendo così il costo complessivo di realizzazione del fabbricato.

L’ammontare complessivo del costo di costruzione del fabbricato, dei relativi costi indiretti e delle spese generali e utili, suddiviso per i metri quadrati di superficie lorda di pavimento, individua il costo complessivo di realizzazione per metro quadrato di superficie lorda di pavimento che non dovrà risultare superiore a 1.600 € per metro quadrato di superficie lorda di pavimento.

Il prezzo di realizzazione dell’intero edificio richiesto comprende il prezzo complessivo risultante dall’ammontare del costo di costruzione del fabbricato, dei costi indiretti di gestione del cantiere e spese generali e utili (con eventualmente dedotto l’importo forfettario di 15.000 € per box, nel caso in cui si siano dovute conteggiare anche voci di costo relative ai box, in quanto parte integrante dell’intero edificio) e il costo di realizzazione di box e posti auto, valutato in misura di 15.000 € cadauno.

Chiedo conferma: i dettagli strutturali sono previsti in scala 1:20; si intende che nella stessa tavola, oltre ai dettagli al 20 potranno esserci disegni in scala al 100 per la descrizione dell'impalcato e per una opportuna collocazione dei suddetti dettagli al 20? Le relazioni sono richieste con max 3600 battute, tale indicazione però non é riportata per la relazione strutturale, si intende quindi che questa potrà avere una lunghezza maggiore? C'é comunque un limite da considerare?

La tavola relativa allo schema strutturale è distinta dagli altri elaborati e si riferisce alla sola redazione dei dettagli strutturali in scala 1:20, prevedendo la rappresentazione di particolari tipici per strutture in elevazione, solai, corpi scala e ascensori.

Nell’elencare la documentazione da presentare a integrazione degli elaborati progettuali grafici, si è ritenuto opportuno limitare l’elaborazione del testo di alcune relazioni tecniche e descrittive a 3.600 battute, alle quali è obbligatorio, pertanto, attenersi.

Si precisa, peraltro, che, con riferimento ad altra documentazione richiesta, non viene definito alcun limite quantitativo dei contenuti.

I frangisole sono ritenuti validi come oscuramento per le camere da letto? Le zone giorno devono essere obbligatoriamente oscurate, oppure per le finestre delle zone giorno che danno sulle logge è sufficiente l’oscuramento della sola loggia? Frangisole e tende avvolgibili da esterno e, più in generale teli di chiusura delle serre bioclimatiche, possono essere computati negli arredi? Qualora gli stessi non potessero essere reperiti nell’abaco Federlegno è possibile fare riferimento ad altre aziende? Esistono produttori di queste stesse finiture associati e non presenti in abaco? Se si quali?

Nella redazione del progetto, la scelta delle modalità con cui provvedere all’utilizzo di dispositivi oscuranti, analogamente alla individuazione di altri tipi di finiture ed elementi di arredo, è affidata al progettista. I frangisole possono essere impiegati anche nelle camere da letto. 

In ossequio alle disposizioni regolamentari, occorre garantire la rispondenza ai requisiti di aero illuminazione degli ambienti.

I frangisole, gli avvolgibili e gli altri dispositivi oscuranti sono classificati nell’Abaco finiture, con riferimento al quale non vi è alcun obbligo di scelta da parte dei concorrenti.

Il computo di tali elementi non concorre alla determinazione del costo degli arredi, in quanto è parte degli elementi di finitura.

L’Abaco Arredi e l’Abaco Finiture contengono i prodotti inseriti da parte delle aziende iscritte a Federlegno. Per ogni sottocategoria è stata garantita la presenza di prodotti con relativo prezzo per permettere ai progettisti di calcolare correttamente i costi come previsto dal bando.

In un recente quesito pubblicato, è stato spiegato come, in riferimento all’allegato C, “il costo complessivo di realizzazione del fabbricato, che non deve risultare superiore a 1600 €/mq di slp, comprende i costi di costruzione al foglio 1 e i costi di cantiere e oneri aggiuntivi definiti al foglio 2”. I box sono da computarsi a parte rispetto ai suddetti costi (e vanno riferiti ai 15000 €/box), mentre le cantine rientrano nel costo di costruzione di cui all’allegato C. Nel caso di un edificio in linea composto da cinque piani fuori terra e un piano interrato, quest’ultimo rappresenta sia la struttura di fondazione per i piani superiori fuori terra (con setti, travi, pilastri), sia la “scatola contenitrice” dei box e delle cantine. Alla luce di quanto detto prima, dovremmo in qualche modo scorporare il costo dei box dal costo totale di costruzione dell’allegato C. Ma come è possibile effettuare questa operazione se, come detto, l’interrato è al tempo stesso fondazione, posti auto e cantine? Come è necessario procedere?

Dal computo metrico dettagliato analitico deve emergere che il costo per mq di slp non deve essere superiore a 1.600 €.

Sono da conteggiare nel computo del costo di costruzione le opere strutturali e le voci di costo che riguardano la realizzazione dell’intero fabbricato.

Nel calcolo del costo di costruzione dell'edificio sono incluse anche le strutture che costituiscono i piani destinati a parcheggio auto, ove compresi all'interno del fabbricato.

Tali piani devono necessariamente essere considerati come parte integrante del complesso edilizio, visto che le strutture che li compongono assolvono una funzione portante per l'intero fabbricato.

Il costo di riferimento, così come previsto nel bando (determinato in rapporto alla sola superficie lorda di pavimento) viene calcolato sottraendo dall'intero costo di costruzione del fabbricato l'importo ottenuto moltiplicando i 15.000 € per il numero di box o posti auto previsti.

In considerazione del fatto che l'inserimento del piano tipo arredato all'interno della tavola in formato A1 lascerebbe grande parte dello spazio libero, si chiede se all'interno della stessa tavola A1 sia possibile inserire le viste prospettiche interne(INT ARR_72 dpi). Questa soluzione consente la più efficace impaginazione e la migliore comprensione del progetto. La tavola sarebbe denominata con la sigla di ambedue file. Analogamente si chiede se possibile unire i file stratigrafie e dettagli serramento.

Nell’elencazione dei documenti di progetto, ogni tipo di elaborato grafico richiesto corrisponde a una tavola distinta: pertanto, la pianta arredata costituisce una tavola separata dalla vista prospettica dell’interno arredato.

Analogamente, anche le stratigrafie orizzontali e verticali e i particolari dei serramenti esterni sono previsti come due elaborati grafici distinti.

È possibile uno sviluppo planimetrico costituito da due corpi di fabbrica paralleli distribuiti da un unico ballatoio? Il criterio del doppio affaccio verrebbe comunque rispettato nel caso di un solo corpo di fabbrica servito da ballatoio, qualora sul ballatoio si affacciassero i vani accessori?

Lo sviluppo planimetrico di due corpi di fabbrica paralleli serviti da un unico ballatoio non risulta possibile, in quanto, in tal caso, l’intervento non consisterebbe in un unico fabbricato, ma in un complesso composto da due corpi di fabbrica indipendenti. Un fabbricato servito da ballatoio, per poter essere conforme a quanto richiesto nel bando, deve comunque garantire il requisito del doppio affaccio, mediante la realizzazione di vedute su due lati dell’edificio, anche se, nel caso specifico, su di un lato si intendono localizzare i vani accessori.

Riguardo all'impaginazione delle tavole, ho visto che è possibile affiancare 2 tavole A1, nel momento in cui l'edificio progettato non si adatti ad altro formato. I due A1 devono essere stampati e nominati come una sola tavola?

La possibilità di utilizzare un formato il cui dimensionamento sia ottenuto dalla somma di due fogli A1 affiancati è stata prevista al fine di poter redigere il progetto in modo che sia contenuto in una unica tavola.

Quindi, anche se la tavola risultante deriva da due A1 affiancati, costituisce un unico elaborato.

Il numero massimo di 12 tavole indica, quindi, anche "le doppie tavole" (come detto per l' A0)? Eventualmente possiamo unire due piante su uno stesso doppio A1 chiamandola ad esempio PT P TERRA_72dpi, O PT ARR INT ARR_72dpi? Inoltre, lo schema strutturale, se ripetuto tipologicamente sull’interezza dell'edificio può essere riportato solo in parte in scala 1:100? Ovviamente la parte riportata sarà la parte che identifica chiaramente tutto l'edificio.

Il numero massimo di tavole si riferisce all’elenco degli elaborati grafici indicati alla lettera B del punto 11 del bando.

Ogni contenuto delle tavole, indicato in tale elenco, costituisce un unico elaborato, anche nel caso in cui la tavola abbia un formato risultante da due fogli A1 affiancati.

Al punto 15 1.2 del bando vengono indicate le percentuali delle tipologie dimensionali degli alloggi, la cui sommatoria corrisponde solamente all’80% della superficie lorda di pavimento da progettare. Si chiede, pertanto, se le percentuali indicate siano da considerarsi come minime, ovvero se il concorrente possa a suo arbitrio aumentare una o più tipologie fino al raggiungimento del 100% della Superficie lorda di pavimento da progettare, oppure se il rimanente 20% debba essere lasciato per autorimesse/box, cantine e spazi comuni.

Le proporzioni e le superfici richieste hanno un carattere meramente indicativo.

In base a quanto previsto dal bando, il concorrente può aumentare o diminuire la percentuale da destinare a determinate tipologie abitative, in modo da destinare la totalità della slp per la realizzazione degli alloggi, mantenendo una proporzione anche nel distribuire la slp residua tra le varie tipologie.

Pertanto, non è possibile attribuire la quota di superficie lorda di pavimento che residua dall’applicazione delle percentuali minime fissate dal bando alla progettazione di superfici da destinare a box, cantine e spazi comuni, poiché tali spazi non rientrano nel computo della superficie lorda di pavimento.

Con la presente per chiederVi se sia corretto valutare i costi per la sicurezza (voce n°16 dell’allegato C) tramite una % sull’importo totale dei costi di costruzioni, dato che il PSC non è stato fornito come materiale nel bando di gara.

La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata considerando, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Nella tavola PT, per il calcolo della slp, è sufficiente indicare la superficie totale, dimostrabile dalle quote, oppure è necessaria la dimostrazione grafica con tabelle di calcolo? Nella tavola PT ALL è possibile partire dalla pianta tipo (PT) ed inserirvi dei richiami a lato della pianta per dimostrare la flessibilità degli spazi interni ed eventualmente inserire anche degli schemi, non in scala 1.100, che dimostrino la diversa aggregazione degli appartamenti?

Nel calcolo della superficie lorda di pavimento è sufficiente indicare il totale della superficie lorda di pavimento relativa alle varie tipologie di alloggi senza l’esigenza di ricorrere alla dimostrazione grafica della modalità di determinazione della slp.

La dimostrazione della flessibilità del progetto può essere ottenuta adottando le modalità che meglio consentono di valutare lo sviluppo di tale componente nella redazione del progetto.

All’art. 11 del bando housing contest (documentazione ed elaborati), c'è l'elenco di tutte le tavole da rappresentare. Come già precedentemente detto in altre domande, la suddivisione dei files deve corrispondere al contenuto delle tavole. Vorremmo chiedere se è possibile inserire, in una sola tavola della pianta piano tipo, due o tre piante piano tipo, visto che stiamo usando il formato di due fogli A0 accostati (per la eccessiva lunghezza dell'edificio in linea) ci rimane tanto spazio in verticale. Stessa cosa per la tavola del prospetto.

Nell’elenco degli elaborati grafici da presentare sono stati individuati i contenuti che devono essere sviluppati in ciascuna tavola, al fine di garantire una uniformità nella presentazione dei contenuti delle tavole.

Un corpo di fabbrica con distribuzione a ballatoio rientrerebbe nella tipologia in linea? In caso affermativo alla domanda, al fine di compattare un fabbricato che altrimenti si svilupperebbe per una lunghezza di circa 150/160 mt, rientrerebbe nella tipologia in linea un edificio costituito da due corpi di fabbrica paralleli e serviti da un ballatoio comune, con corti interne, testata unica, unico asse secondo cui si sviluppa quello che può considerarsi un unico edificio? Il riscontro d'aria (di cui al punto 18 del Bando di concorso) dato dal doppio affaccio è da considerarsi solo per gli alloggi di taglio maggiore (70, 85 e 100 mq) o anche per quelli più piccoli (35 e 55 mq)? La tipologia a torre può essere costituita da corpi di fabbrica di differente altezza (scalettamento)?

La tipologia dell’edificio in linea può prevedere spazi di distribuzione a ballatoio anche se, di solito, su edifici alti cinque piani i corridoi comuni sono interni.

Se l’intervento è composto da più corpi di fabbrica indipendenti, vuol dire che trattasi di più edifici i quali, fra l’altro, se si fronteggiano con pareti finestrate, non possono stare ad una distanza inferiore ai 10 metri. Non è, pertanto, possibile ricondurre questa tipologia di intervento ai temi del repertorio.

Per quanto riguarda il riscontro d’aria, si precisa che, secondo il Regolamento Edilizio di Milano, tale requisito è obbligatorio soltanto per le unità immobiliari di superficie lorda di pavimento superiore a mq 70 (art. 39). Nonostante ciò, esso costituisce un fattore che concorre a determinare la qualità dell’immobile (come per l’appunto indicato al punto 18 del bando); sarebbe, quindi, opportuno estendere tale requisito, per quanto possibile, anche alle unità immobiliari aventi superfici inferiori.

Quanto al progetto dell’edificio a torre, infine, l’immobile potrà avere porzioni di fabbricato a differenti altezze, ma dovrà, comunque, essere sempre costituito da un unico corpo di fabbrica.

Si chiede, essendo i tagli sviluppati nel nostro progetto in un numero piuttosto elevato anche con lievi differenze, come ad esempio le sole posizioni dei serramenti, ed avendo servizi sanitari genericamente simili per taglia è possibile eseguire la verifica della adattabilità solo su un campione per ogni taglio di bagno preso sul quello più penalizzante? Inoltre, la pre certificazione energetica eseguita con CENED+ ,o soft commerciale adeguato, può essere sviluppata per intere facciate (mantenendo diverse le condizioni puntuali dei serramenti) e non unità per unità come definito dalle procedure di calcolo, consci che l'imperfezione non inficia il risultato che comunque non può essere perfetto visto che manca il contesto cioè eventuali ombre riportate delle costruzioni? CESTEC ieri ha annunciato cambio relise 1.2 il 26 maggio prossimo si deve mantenere CENED plus 1.1 spero?

In merito alla verifica della rispondenza alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si richiede semplicemente la verifica alla adattabilità dei locali e, nel caso in cui il progetto preveda un elevato numero di unità immobiliari con le soluzioni progettuali tipo, con sia pur lievi differenze, si ritiene ammissibile produrre le verifiche su un singolo caso per ogni tipologia di alloggio, purché siano effettivamente rappresentate le soluzioni più penalizzanti.

La certificazione energetica deve riguardare l’intero progetto, anche in considerazione del fatto che il progetto deve poter essere adattabile alle esigenze della domanda di una futura committenza, per cui è opportuno avere un quadro complessivo delle caratteristiche dei vari alloggi in termini di rispondenza si requisiti tecnici e prestazionali.

Come stabilito dalla d.g.r. Lombardia del 22 dicembre 2008 n. 8/8745, é possibile effettuare un unico calcolo della prestazione energetica, valido per più unità immobiliari, qualora queste abbiano le seguenti caratteristiche: unico proprietario o amministratore, medesima destinazione d'uso, unico impianto termico. In tal caso, dunque, è possibile evitare di assegnare ad ogni unità immobiliare una singola prestazione energetica.

In merito al programma CENED+ da impiegare, nel caso in cui sia previsto l’aggiornamento del software CENED + con una nuova versione, saranno considerati validi i conteggi effettuati sia con la precedente versione che con l’eventuale aggiornamento previsto.

Il progetto prevede delle serre adibite a orti in copertura acquistabili dagli inquilini degli appartamenti. Sono locali chiusi e a uso privato ed esclusivo di chi li acquista. Essendo del tutto assimilabili a dei terrazzi nella valutazione della superficie commerciale prevediamo di quantificare la loro superficie allo stesso modo dei balconi / logge. Corretto?

La quantificazione della percentuale per la determinazione della superficie commerciale è stata stabilita per gli spazi adibiti a giardino ad uso esclusivo degli appartamenti in misura pari al 15%, come indicato nel glossario allegato al bando.

Si ricorda, inoltre, che tali superfici, per non essere computate nel calcolo della slp, devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 10.2.8 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, ovvero devono essere attigue a terrazzi o giardini destinati a serra, chiuse da pareti o coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, purché tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato.

In relazione a quanto contenuto all'art 11 - Documentazione ed elaborati, punto B documenti di progetto, si richiede codifica per la numerazione (nome file) delle eventuali tavole aggiuntive.

Non è stata individuata una codifica per l’eventuale numerazione delle tavole aggiuntive.

Nel Regolamento Edilizio del Comune di Milano, all'art. 11 (Calcolo del Volume), è indicato che: " 1. Il volume delle costruzioni è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento (S.l.p.) dei singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano di m. 3,00 indipendentemente dalla sua altezza effettiva." Appurato, mi sembra, che dal calcolo della s.l.p. debbano essere escluse le murature perimetrali, in quanto gli edifici in progetto devono rispondere al requisito dell'abbattimento minimo del 10% dei consumi energetici, chiedo che vengano chiariti gli aspetti relativi alle altezze dei solai, dei piani e dell'intero edificio. Ad esempio, se per ragioni costruttive ipotizzando una struttura in acciaio, si dovessero raggiungere spessori dell'ordine di 50/55 cm., come nel caso di edifici da noi già realizzati (fra struttura, riporto superiore per coibentazioni, impianti e pavimentazione, e isolamento inferiore per isolamento e controsoffittature), la soluzione sarebbe compatibile? Se poi, si decidesse di consentire l'installazione di condotti impiantistici di vario genere, ma comunque finalizzati alla realizzazione di soluzioni di risparmio energetico (ventilazioni naturali, installazione di scambiatori di calore a soffitto, ecc.) di aumentare ulteriormente il "pacchetto" di interpiano, ciò sarebbe possibile? In definitiva esiste un limite massimo per lo spessore del solaio strutturale e di un'eventuale intercapedine "impiantistica", compatibile con le altezze massime raggiungibili dagli edifici di progetto e nel rispetto del criterio di calcolo del volume come previsto dalle norme vigenti nel Comune di Milano?

La realizzazione di soluzioni costruttive in cui i solai strutturali raggiungano degli spessori di 50 cm sarebbe compatibile con la previsione di calcolo della volumetria del fabbricato con altezza di interpiano di 3 metri, purché si garantisca la rispondenza al requisito minimo di altezza interna dei locali, al netto delle eventuali intercapedini impiantistiche di 2,70 metri.

Si richiedono, inoltre, indicazioni per la rappresentazione nella pianta del piano tipo arredato (nome file PT ARR) degli elementi di arredo individuati dall'abaco: - se con la simbologia contenuta nella relativa scheda prodotto (o se mancante reperendola dalla ditta fornitrice); - o, in alternativa, se è ammesso l'utilizzo di una simbologia a discrezione del progettista con la creazione di rimandi puntuali che specifichino le caratteristiche del prodotto utilizzato.

È ammesso l'utilizzo di una simbologia a discrezione del progettista con la creazione di rimandi puntuali che specifichino le caratteristiche del prodotto utilizzato.

Il regolamento del Comune di Milano indica come superficie minima per la cucina mq 5, mentre il Regolamento di Igiene stabilisce come superficie minima mq 7. Dobbiamo considerare quella più restrittiva? Inoltre, per le cucine è stabilito un rapporto tra i due lati.

Il riferimento da considerare è quello indicato nel Regolamento di igiene del Comune di Milano che fornisce un’indicazione di superficie minima più vincolante in termini di soddisfacimento del requisito di abitabilità e di vivibilità degli ambienti rispetto al Regolamento edilizio. Con particolare riferimento al locale cucina non è stabilito alcun rapporto tra i due lati.

Il bando prevede una pressione di contatto di 1.5kg/cmq (si presume in SLE rara) che risulta essere sufficiente per l'edificio in linea su fondazioni dirette e inadeguata per l'edificio a torre. Realizzando il modello dell'analisi dinamica modale (NTC2008) del ns. edificio, considerando i soli carichi della struttura della torre si perviene ad una pressione di contatto massima (SLE rara) pari a 2.9 kg/cmq, con conseguenti cedimenti assoluti e differenziali non compatibili con la costruzione in esame su tale terreno. A tal proposito chiediamo se è necessario valutare nei costi l'ipotesi di fondazione diretta, non tenendo in considerazione il risultato dell'analisi sui cedimenti, o se diversamente valutare nei costi fondazioni indirette piuttosto che interventi di bonifica finalizzati al miglioramento delle qualità meccaniche del terreno.

Come precedentemente indicato in risposta a un precedente quesito, il progetto dell’edificio è localizzato nel territorio comunale di Milano appartenente alla zona a bassa sismicità (zona 4), così come definita dalla dgr 28 maggio 2008, n. 8/7374, al punto 1.4. Analisi della pericolosità sismica.

In base a quanto indicato nella componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di Milano, nel territorio milanese vi è l’obbligo di applicare, in fase di progettazione, le norme tecniche allegate alla dgr 8/7374 del 28/05/2008, secondo le modalità indicate e previste dal DM 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, solo per edifici strategici e opere infrastrutturali di nuova realizzazione, la cui funzionalità durante gli eventi sismici diviene fondamentale ai fini di protezione civile.

Qualora il progettista ritenga opportuno prevedere l’impiego di modalità che consentano di aumentare la resistenza del terreno e la portata delle fondazioni, può comunque descrivere nella relazione del progetto delle strutture eventuali scelte migliorative adottate e indicarne l’eventuale ripercussione in termini di costo.

Stiamo progettando edifici dotati di serre solari/bioclimatiche e vorremmo avere la conferma che la vigente L.R.39/2004, anche se non allegata al Bando “housing Contest”, è di riferimento alla progettazione in questo Bando: in particolare, questa norma esclude le serre solari dal calcolo del volume dell’ edificio o del singolo alloggio (art.4, comma 4) assimilando le serre a locali tecnici per impianti. Inoltre, il Comune di Milano con la bozza di nuovo Regolamento Edilizio del 2007 recepisce la 39/2004 con l’ allegato V. Chiediamo inoltre se nel dimostrare l’ efficienza delle serre, la commissione del Bando preferisce un particolare metodo di calcolo dell’ apporto di energia o se è sufficiente l’ applicazione del metodo “CENED”della Regione Lombardia.

Per tutti i calcoli energetici è necessario rifarsi alla procedura vigente in Lombardia (e dunque al software CENED o altri che comunque implementino la ddg 5796 dell'11 giugno 2009). La LR Lombardia n. 39/04 non ha valenza autonoma, dal momento che la sua applicazione è demandata ai singoli Comuni; il Comune di Milano non l'ha ancora ufficialmente recepita.

A seguito di numerose e contrastanti interpretazioni di quanto sopra, chiedo se si ritiene corretto il metodo seguente per la computazione del costo di costruzione e conseguentemente della slp. In base all'alleg. C, bisogna computare le voci 01 scavi e 02 strutture. Queste voci interessano il volume occupato dalle cantine, ma anche dai box/posti auto. L'importo di costruzione reale deve essere comprensivo delle voci 01 e 02 anche per il volume occupato dai box. Da questo detraggo l'importo virtuale di 15.000 € x n° box in progetto, e divido il rimanente importo per i mq di SLP progettati. Il risultato deve essere inferiore a 1.600.€/mq di slp (comprensivo delle cantine).

Come indicato nel quesito, sono da conteggiare nel computo del costo di costruzione le opere strutturali e le voci di costo che riguardano la realizzazione dell’intero fabbricato.

Nel calcolo del costo di costruzione dell'edificio sono incluse quindi anche le voci di costo che costituiscono i piani destinati a parcheggio auto, ove compresi all'interno del fabbricato; per cui si considerano anche le opere di scavo e strutturali relative non solo alla parte residenziale dell’edificio ma anche ai box.

La determinazione del costo di riferimento, così come previsto nel bando (determinato in rapporto alla sola superficie lorda di pavimento) avviene sottraendo dall'intero costo di costruzione del fabbricato l'importo ottenuto moltiplicando i 15.000 € per il numero di box o posti auto previsti.

L’ammontare complessivo del costo di costruzione del fabbricato, dei relativi costi indiretti e delle spese generali e utili, suddiviso per i metri quadrati di superficie lorda di pavimento, individua il costo complessivo di realizzazione per metro quadrato di superficie lorda di pavimento che non dovrà risultare superiore a 1.600 per metro quadrato di superficie lorda di pavimento.

Si richiede se viene considerata in linea una composizione dell'edificio basata sull'aggregazione ripetitiva di più corpi scala/ascensori posti al centro ed intorno ai quali si distribuiscono da 4 a 6 alloggi.

Una composizione dell’edificio basata sulla aggregazione ripetitiva di vani scala e ascensori collocati in zona centrale del fabbricato e intorno ai quali si distribuiscono gli alloggi potrebbe anche rientrare nella composizione dell’edificio in linea.

È necessario, però, che la conformazione risultante del fabbricato rispetti le prescrizioni che caratterizzano il tema dell’edificio in linea, che si sviluppa su cinque piani residenziali e abitabili. Nel progetto, analogamente all’edificio a torre, è da garantire la rispondenza alle percentuali minime di distribuzione delle varie tipologie abitative nell’edificio.

Solo per conferma, il valore di €/mq 250 per gli arredi è da considerare in aggiunta al valore di €/mq 1600 per la costruzione?

Il valore di 250 € per mq di superficie lorda di pavimento del piano tipo si riferisce al solo costo degli arredi e deve essere conteggiato separatamente dal costo di 1.600 € per mq di superficie lorda di pavimento, relativo al costo di realizzazione del fabbricato.

Relativamente alla formulazione del prezzo totale e relativa giustificazione del prezzo di €/mq 1600: chiedo conferma di quanto ci sembrerebbe corretto come interpretazione. a) l'importo da computo metrico estimativo pensiamo debba comprendere anche l'importo dei box. b) da tale importo totale si detrae € 15.000 per cad box o posto auto c) il risultato al netto di tale detrazione viene diviso per la SLP ed il risultato deve essere al massimo 1.600 €/mq di SLP. È corretta come interpretazione?

Come già espresso in risposta a precedenti quesiti, sono da conteggiare nel computo del costo di costruzione le opere strutturali e le voci di costo che riguardano la realizzazione dell’intero fabbricato.

Pertanto, nel calcolo del costo di costruzione dell'edificio sono incluse anche le strutture che costituiscono i piani destinati a parcheggio auto, ove compresi all'interno del fabbricato.

La determinazione del costo complessivo del fabbricato al netto dei box avviene sottraendo dal valore del costo del fabbricato residenziale e dei costi indiretti di gestione del cantiere, l'importo ottenuto moltiplicando i 15.000 € per il numero di box o posti auto previsti.

Per calcolare il costo di riferimento, che non dovrà essere superiore a 1.600 € per mq di superficie lorda di pavimento, è necessario dividere il costo complessivo del fabbricato al netto dei box per la superficie lorda di pavimento del fabbricato.

In un edificio progettato con sistemi costruttivi tradizionali, in cui è previsto l’utilizzo di blocchi prefabbricati per realizzare la struttura e le finiture dei bagni, compresi i sanitari; tale struttura, completa di ogni elemento funzionale, viene acquistata e consegnata in blocco e installata direttamente dal fornitore. Tali strutture prefabbricate prodotte industrialmente e complete di tutti i sanitari, ai fini di quanto previsto nel bando, rientrano nel computo metrico delle opere edili o dell’arredo?

Nel caso in cui la progettazione dell’edificio preveda l’impiego di bagni prefabbricati, i costi dell’intero blocco del bagno prefabbricato, e quindi anche dei sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, sono da includere nel computo metrico estimativo relativo al costo di costruzione dell’immobile e non sono compresi nel computo degli elementi di arredo.

Si precisa, inoltre, che non vi è obbligo, in questo caso, di ricorrere all’abaco degli arredi, ove non sono neppure comprese opzioni relativamente alla categoria dei bagni prefabbricati.

Nella scheda “Costi indiretti di cantiere e oneri aggiuntivi” non compaiono le voci relative al compenso delle prestazioni professionali per la Direzione lavori (architettonica strutturale e impiantistica) e per il coordinamento della sicurezza (sia in fase di progetto che di esecuzione), e ai costi di eventuali prove di carico e delle certificazioni di prova per il calcestruzzo e per i ferri di armatura. Sono da ritenersi escluse o devono essere incluse in altre voci? Nel secondo caso in quali voci vanno comprese?

L’elencazione delle voci rientranti nei costi indiretti di cantiere comprende le principali categorie di oneri relativi all’attività di cantiere e, in particolare, quelle che il bando richiede che vengano computate per determinare il costo complessivo.

Nella definizione delle voci costituenti il costo complessivo dell’immobile, è stata notevolmente semplificata l’articolazione dei costi dell’intervento, riportando solo le principali componenti dei costi indiretti gestionali del cantiere che interessano la realizzazione del manufatto edilizio.

Le voci di costo che non sono state contemplate non necessitano di essere computate nella valutazione dei costi indiretti di cantiere. In particolare, per le figure professionali nominate dalla committenza, quali il coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione e la direzione lavori, i relativi oneri e costi sono a carico della committenza stessa.

Nella scheda “Sintesi Computo Metrico Estimativo Costi di Costruzione, la voce n. 12 “opere da verniciatore” comprende tutte le tinteggiature interne ed esterne (Pareti e soffitti di alloggi e parti comuni, ringhiere e parapetti metallici eventuali opere in legno e tinteggiature speciali)?

Le opere da verniciatore comprendono tutte le tinteggiature interne ed esterne.

Vista la richiesta di individuare soluzioni con piante libere, ossia utilizzando per le partizioni tra i locali elementi di arredo, è possibile definire anche gli antibagni con elementi di arredo (interpareti e armadiature a tutta altezza), o sono necessarie pareti in muratura e/o carton gesso?

Non sono state imposte limitazioni in merito alla tipologia di partizioni divisorie da utilizzare nella predisposizione del progetto.

Occorre precisare, però, quanto prevede il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, con riferimento ai requisiti che devono avere i servizi igienici, i cui pavimenti e pareti, sino ad un’altezza di 180 cm devono avere una superficie di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente e il cui soffitto deve essere di materiale traspirante.

L’ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato dal locale cucina mediante un apposito vano (antibagno, corridoio, atrio) delimitato da serramenti. Il lavabo può essere ubicato nell’antibagno.

Considerato che non è possibile presentare tutta la sezione dell'edificio a torre in scala 1:50 nella tavola A0 orizzontale, in quanto l'altezza dell'edificio supera in scala 1:50 gli 84 cm massimo del formato A0 è possibile stampare detta sezione in scala 1:75? Diversamente dateci una indicazione di come presentarla o va bene presentare solo degli stralci della suddetta?

Nel caso in cui non si riesca a rappresentare integralmente la sezione in scala 1:50 nella tavola formato A0 orizzontale, è possibile procedere ricorrendo alla modalità di impaginazione del formato A0 in verticale.

Il costo degli arredi, pari al valore indicativo di 250 € al mq di slp, si intende comprensivo di messa in opera e montaggi, o è solo riferito alla fornitura? Il limite di 250 € al mq è vincolante? E’ un costo diretto o omnicomprensivo delle spese utili d’impresa? Il computo metrico degli arredi dove va inserito e dove va specificato?

Il costo degli arredi di 250 € al mq di slp non è vincolante, ma costituisce un valore indicativo dell’ammontare del costo degli arredi per  mq di slp del piano tipo.

Per la computazione dell’arredo è obbligatorio ricorrere all’abaco Arredi predisposto da Federlegno e consultabile dal sito dedicato ad housing contest, accedendo all’area riservata agli iscritti.

Nella scheda di ogni singolo elemento di arredo dell’abaco Arredi è precisato se il prezzo è comprensivo di montaggio e posa in opera.

Il costo degli arredi non comprende l’utile di impresa.

Il prezzo riassuntivo degli elementi di arredo del piano tipo costituisce un documento progettuale da presentare a integrazione degli elaborati grafici e, come indicato alla lettera C del punto 11 del bando, è denominato PRE_PT.

Desidereremmo avere un chiarimento sul p. 12) Cruscotto del Progetto, in particolare: costo totale dell’edificio, distinto anche tra costruzione e finiture. Che cosa comprende il costo della costruzione? E cosa comprende quello delle finiture?

Il costo totale dell’edificio deve essere distinto in costruzione e finiture.

Il costo relativo alla costruzione include tutte le voci di costo che concorrono alla realizzazione del fabbricato (tra cui opere di scavo) e che compongono la struttura portante del fabbricato (fondazioni pilastri, travi e murature portanti) e la parte strutturale delle partizioni divisorie orizzontali e inclinate (solai, coperture) e verticali (murature divisorie di tamponamento, tramezzi) e delle strutture di elevazione (vani scala e ascensori).

Le finiture comprendono tutte le opere che completano la realizzazione della intera parte strutturale che costituisce la costruzione del manufatto edilizio, tra cui le opere di pavimentazione e rivestimento, gli intonaci, le tinteggiature interne ed esterne e altri elementi di finitura.

Vorremmo sapere se è possibile proporre arredamenti e finiture come "optional" rispetto a quelli presenti nell'abaco, per ottenere le migliori prestazioni e ottimizzare la funzionalità dell'edificio.

I partecipanti al bando sono tenuti ad attingere all’abaco degli elementi di arredo predisposto da FederlegnoArredo, con i relativi prezzi unitari, per la definizione della descrizione lavori dell’arredo interno di un piano tipo e per la relativa computazione.

Per ciò che concerne, invece, la definizione delle finiture, i concorrenti possono attingere all’abaco degli elementi di finitura predisposto da FederlegnoArredo con relativi prezzi unitari, ma, non essendo vincolati nella scelta di tali componenti, possono liberamente ricorrere ad altre tipologie di finiture.

In particolare, nel caso in cui il progettista intenda ricorrere a varianti di prodotto diverse rispetto a quanto indicato nell’abaco, il progettista può rivolgersi alle aziende produttrici, per richiedere eventuali informazioni aggiuntive, anche di carattere tecnico, ovvero scegliere altre tipologie di prodotti, il cui prezzo concorre alla determinazione del computo degli arredi.

In ogni caso, dovrà essere verificata la rispondenza al requisito del costo indicativo dell’arredo di 250 € per mq di slp del piano tipo.

In risposta a precedenti quesiti riguardanti l'edificio "in linea" codesta Segreteria Organizzativa ha risposto che la configurazione deve essere elaborata "...prevalentemente secondo un unico asse…". Ciò premesso si chiede: è possibile, rispettando il requisito della "configurazione prevalentemente secondo un unico asse.." prevedere corpi paralleli, integrati con aree centrali che costituiscono elementi funzionali all'edificio nel suo complesso e che realizzino un'unica composizione volumetrica in cui si percepisce l'asse principale di sviluppo, ovvero l'asse direttore della "configurazione prevalentemente in linea"?

Il progetto redatto con riferimento a corpi di fabbrica paralleli, anche se integrati con aree centrali e costituenti un’unica composizione volumetrica, non è conforme al tema dell’edificio in linea, poiché non risultano riconducibili a tale tema i complessi composti da più fabbricati disposti secondo più assi (anche se paralleli).

Infatti, in tal caso, anche se i fabbricati sono assemblati in un modo da costituire un solo complesso, non sono parte di un immobile che si sviluppa secondo un solo asse.

Il R.E. del Comune di Milano agli artt. 39, 40 e segg. indica che, ad esempio, uno dei 2 bagni per alloggi con superficie maggiore di 70 mq deve essere aerato naturalmente. Ciò risulterebbe in contrasto con i principi che individuano un "edificio residenziale ad elevate prestazioni" in cui si adotta la VMC. Si richiede a tal fine un chiarimento per poter derogare dall'obbligo della ventilazione naturale nei casi previsti dal R.E.

La disposizione in base alla quale la ventilazione meccanica di un servizio igienico è possibile qualora esista un bagno nell’unità immobiliare aerato naturalmente non è derogabile: tale condizione come confermato sia nel Regolamento Edilizio che nel Regolamento d’Igiene di Milano, rientra tra i pochi casi in cui è ammissibile l’aerazione meccanica in sostituzione all’aerazione naturale, usufruendo di sistemi adeguati alla destinazione dei locali. Tale previsione deriva dall’applicazione del principio generale, sottolineato nel Regolamento d’igiene, in base al quale gli edifici devono essere progettati in modo che ogni locale possa fruire di aerazione naturale adeguata alla sua destinazione.

Quando dite: "In base al Regolamento di Igiene del Comune di Milano ...., gli spazi sono distinti, a seconda della previsione d’uso, in: • spazi di abitazione, comprendenti sale soggiorno, uffici, studi, cucine, sale da pranzo, camere da letto, sale da gioco, sale da lettura ed assimilabili; • spazi di servizio, consistenti in bagni, gabinetti, corridoi, disimpegni e ripostigli, lavanderia, spogliatoi e guardaroba. Alla luce di tale disposizione regolamentare, la cucina separata che individui uno spazio abitabile (per il quale la superficie minima richiesta dal Regolamento di Igiene è 7 mq.) è da considerare come locale.... Nell’ipotesi di un trilocale (nel caso specifico di 85 mq di slp), dotato di un bagno e di cucina separata, considerando che la cucina costituisce un locale aggiuntivo, SE indipendente e di superficie almeno pari al valore minimo richiesto, sono da realizzare altri due locali da destinare a spazi di abitazione, che possono essere due camere". Quel SE vuol dire che la tipologia trilocale da 85 mq di slp può avere, a scelta del progettista: - la cucina abitabile (delimitata da muri e porte, con superficie > di 7 mq) da considerarsi come UNO dei TRE locali della specifica tipologia. - la cucina aperta e comunicante verso la sala (di superficie < di 7mq e quindi senza porte verso la sala ma "separata" da essa solo con qualche partizione muraria) da non conteggiare separatamente come locale. Non riuscirei a spiegarmi altrimenti la differenza tra cucina separata e cucina abitabile inserita nel bando.

Nella risposta data ad altro quesito si è precisato che la cucina, per essere considerata come cucina separata e, quindi, per non costituire locale e spazio abitabile, deve essere uno spazio che non presenta le caratteristiche del locale: non deve essere, pertanto, un’area a sé stante, ma deve essere integrata ad un’altra area della zona giorno (tipo soggiorno, sala) unitamente alla quale rappresenta un locale.

Tale tipologia di cucina non deve soddisfare il requisito della superficie minima di 7 mq richiesta dal Regolamento di Igiene, poiché altrimenti diventa cucina abitabile ed è computata come locale.

Nella progettazione del trilocale da 85 mq., è richiesta la realizzazione della cucina separata: è ammissibile, pertanto, l’ipotesi di una cucina aperta e comunicante verso la sala (di superficie < 7 mq) separata unicamente mediante partizione muraria, in modo che non sia da considerare come locale.

Quando dite: "Nel progettare la tipologia abitativa del trilocale (di superficie lorda di pavimento - slp pari a 70 mq), dotato di un bagno (che costituisce spazio di servizio) e di una cucina a vista (soggiorno con spazio cottura), sono da prevedere due camere (con superficie minima per ciascuna, in base al Regolamento di Igiene, di 9 mq se a un letto e di 14 mq se a due letti)." Una delle due camere può essere sostituita da uno studio di 7 mq (sup. come da Reg. edilizio di Milano) visto che nel reg. di igiene lo studio è equiparato a "spazio abitabile"?

L’indicazione data nella risposta costituisce una possibilità di gestione degli spazi interni che possono essere organizzati anche in maniera differente; oltre al locale soggiorno con spazio cottura è realizzabile un locale studio, anziché una ulteriore camera, qualora sia già stata prevista una camera costituente la zona notte della tipologia abitativa.

Nel caso di trilocale da 70 mq (con due camere da letto) sarà necessaria l’aerazione naturale del bagno? La doppia esposizione dovrà essere garantita o è sufficiente inserire un’aerazione meccanica forzata?

Nella realizzazione di tutte le tipologie abitative, in considerazione anche di quanto previsto dal Regolamento Edilizio e di Igiene di Milano, è necessario che sia garantita l’aerazione naturale di un bagno. L’aerazione meccanica forzata è ammessa qualora nell’alloggio vi sia più di un locale bagno ed almeno uno sia aerato naturalmente.

Con riferimento all'articolo 18 del Bando "Elementi di valutazione della giuria qualitativa" chiediamo specifiche riguardo al primo punto: "gli affacci (percentuale di alloggi con riscontro d'aria per dimensione)": a. cosa si intende per riscontro d'aria? b. per dimensione si intende la metratura degli alloggi o la dimensione degli elementi che determinano il riscontro d'aria (dimensioni delle finestre, lunghezza delle pareti esterne dell'alloggio, o altro)?

a.       Il riscontro d’aria, in base a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, definisce la possibilità, anche meccanica, di creare all’interno dell’unità immobiliare un movimento d’aria tale da consentirne il riciclo.

Per consentire la ventilazione naturale degli ambienti è necessario che le parti apribili dei serramenti, misurate al lordo dei telai, non siano inferiori a un decimo del piano di calpestio dei locali da aerare.

b.      Per ciascuna tipologia abitativa deve essere indicato il rispettivo riscontro d’aria, valutando il grado di illuminazione e di aerazione dell’alloggio, attraverso la verifica del rapporto tra le superfici finestrate e le corrispondenti aree dei locali da aerare.

Con riferimento all'articolo 15 del Bando dove si auspica che le soluzioni distributive degli alloggi interpretino il tema della flessibilità interna e della pianta libera e all'abaco degli arredi visionato sul vostro sito si chiede: a. ipotizzando che tale flessibilità e libertà della pianta voglia essere ottenuta utilizzando pareti mobili e/o attrezzate non ritrovabili nell'abaco arredi (dove si sono trovate solo tipologie prettamente legate alle divisorie per uffici, quindi poco adatti ad abitazioni) come dobbiamo comportarci? b. infine, se tali pareti mobili e/o attrezzate costituiscono sia arredo che elementi di divisione dei locali, dove vanno computati? [negli arredi o nelle opere edili che debbono rispettivamente stare al di sotto di € 250/mq (indicativo) e € 1600/mq (tassativo)].

a.È possibile elaborare soluzioni progettuali alternative in cui sia prevista la realizzazione di pareti mobili o attrezzate.

Qualora le soluzioni di pareti attrezzate non siano confacenti allo sviluppo dell’idea progettuale, è possibile optare per una diversa previsione di realizzazione delle pareti divisorie degli ambienti.

È da considerare, però, che se la parete mobile assolve ad una funzione di arredo degli ambienti il bando prevede l’obbligatorietà di attingere all’abaco arredi per l’arredo interno del piano tipo e la relativa computazione. L’elaborazione di pareti mobili diverse dalle proposte contenute nell’abaco arredi è ammissibile qualora tali strutture divisorie interne assolvano a una funzione prevalente di ripartizione degli spazi.

b. In tal caso, la computazione delle pareti mobili, realizzate in modo differente dalla previsione di parete attrezzata quale elemento di arredo indicato nell’abaco arredi, è computata nel costo delle opere edili del fabbricato.

Le cantine, di cui non è richiesto il progetto grafico, sono da inserire nel computo metrico?

Le cantine sono da inserire nel computo metrico estimativo del fabbricato, che determina il costo di costruzione dell’alloggio.Sono, tuttavia, escluse dalla valutazione del costo del fabbricato per mq di superficie lorda di pavimento, in quanto la superficie di tali spazi non concorre alla determinazione della superficie lorda di pavimento.

Inoltre, la superficie delle cantine è quantificata in misura del 25% per determinare la superficie commerciale degli alloggi.

In relazione al costo di costruzione, invece, vi chiedo se il costo dell’arredamento (250 €/mq di Slp – art. 11 punto C del bando) è compreso o escluso dal costo di costruzione (1.600 €/mq di Slp – art. 15 punto 3 del bando).

Il costo dell’arredamento è valutato separatamente dal costo di costruzione.

In riferimento al punto 11 - B) del bando riguardo la pianta del piano tipo arredata: nel caso in cui si abbiamo più piani tipo dove vengono ripetute le tipologie degli alloggi ma combinati e adattati in modo differente sui vari piani bisogna rappresentare tutte le piante dei piani tipo arredate?

Con riferimento a quanto richiesto dal bando, la rappresentazione degli arredi è definita mediante l’elaborazione di una sola pianta arredata relativa al piano tipo.

Nel caso di più piani tipo, in cui le tipologie degli alloggi siano le stesse, anche se diversamente combinate sul piano, è sufficiente fornire una rappresentazione di distribuzione degli arredi.

Nella redazione della pianta del piano tipo arredato, il progettista ha la facoltà di redigere gli elaborati nella scala che consente di rappresentare al meglio l’alloggio e le componenti che lo caratterizzano.

Il numero massimo di 12 tavole è vincolante? Come ci si comporta se non si riuscisse a rappresentare ciò che è richiesto in 12 tavole A1?

Il numero massimo di tavole richiesto per la rappresentazione del progetto è pari a 12.

Nel caso in cui, però, non si riuscisse a rappresentare il progetto sulle tavole A1, è possibile ricorrere a un maggiore formato per la rappresentazione delle tavole.

La richiesta di un numero massimo di elaborati da produrre deriva da una scelta convenzionale per uniformare la presentazione dei progetti in fase di partecipazione e per evitare di incrementare eccessivamente il quantitativo degli elaborati da produrre.

È possibile rappresentare il piano cantine in scala 1:200?

Non è stata esplicitamente richiesta la produzione della tavola del piano cantine.

Qualora il progetto preveda piani interrati è senz’altro opportuna, al fine di meglio illustrare il progetto proposto, la presentazione della planimetria relativa, anche al fine di permettere una più corretta e ampia valutazione, da parte della possibile futura committenza, di quanto progettato.

Nella risposta al quarto quesito NUMERO DEI PIANI si recita: La soluzione del rapporto tra struttura dell'edificio e distribuzione nei piani interrati può essere rappresentata anche attraverso la redazione di ulteriori tavole rispetto alle indicazioni minime di elaborati grafici da produrre per definire lo sviluppo del progetto nei suoi aspetti essenziali e maggiormente significativi. Nella risposta al sesto quesito PROGETTO si recita: Allegare la documentazione che il proponente ritenga essenziale per meglio individuare qualità e caratteristiche del progetto, anche se non espressamente riportata nella documentazione minima di cui all’art. 11 del Bando. Nella risposta al quattordicesimo quesito PROGETTO si recita: Il numero massimo di elaborati costituenti i documenti di progetto presentabili è pari a 12. Si chiede pertanto quale è il numero minimo e massimo dei documenti di progetto da presentare (art.11 comma B del bando).

Nel bando è stato previsto un numero massimo di 12 documenti di progetto, al fine di contenere all’essenziale il quantitativo di elaborati da produrre secondo le lettere b e c dell’art.11.

Tuttavia, al proponente è consentito allegare ulteriore documentazione nel caso in cui ciò sia necessario per permettere una più corretta e ampia valutazione del progetto, non solo da parte della Giuria, ma, in futuro, anche da parte della committenza.

Nella risposta al nono quesito PROGETTO si recita: Nel caso in cui la rappresentazione grafica del progetto in scala 1:100 non sia attuabile usufruendo del formato dei fogli A1 per produrre gli elaborati, è possibile ricorrere all’impiego del maggiore livello formato A0, in modo da consentire un’agevole e migliore rappresentazione grafica del progetto. Nella risposta al quattordicesimo quesito PROGETTO si recita: Gli elaborati costituenti la documentazione di progetto dovranno essere forniti su supporto cartaceo in formato A1 orizzontale. Si chiede pertanto quale è il formato permesso per le tavole di progetto (art.11 comma B del bando e cartiglio tipo esistente sul sito).

Il formato richiesto per la produzione degli elaborati è il formato A1; nel caso eccezionale in cui il progetto non si riesca a rappresentare su tale formato si consente, come precisato in risposta ad altro quesito, di ricorrere al formato superiore.

Nella risposta al quattordicesimo quesito PROGETTO si recita: Tutte le relazioni tecniche dovranno essere redatte con un numero massimo di 3600 battute compresi gli spazi. Si chiede pertanto, visto che all'art. 11 comma C del bando la seconda relazione "descrizione dettagliata delle opere comprensiva di soluzione costruttiva, delle finiture e degli impianti" e la quarta "relazione tecnica del progetto strutture" non prevedono la limitazione delle 3600 battute (infatti sono dettagliate), di precisare il numero delle battute di ogni singola relazione.

Nel caso delle descrizioni non è stata definita alcuna limitazione con riferimento al numero di battute.

In riferimento alle caratteristiche dimensionali degli alloggi, p.15 1.2 , si intende conoscere le caratteristiche specifiche della "cucina separata" richiesta per i trilocali da 85 mq.

In risposta ad altri quesiti si è precisato che la cucina, per essere considerata come cucina separata e, quindi, per non costituire locale e spazio abitabile, deve essere uno spazio che non presenta le caratteristiche del locale: non deve essere, pertanto, un’area a sè stante, ma deve essere integrata ad un’altra area della zona giorno (tipo soggiorno, sala) unitamente alla quale rappresenta un locale.

Tale tipologia di cucina non deve soddisfare il requisito della superficie minima di 7 mq richiesta dal Regolamento di Igiene, poiché altrimenti diventa cucina abitabile ed è computata come locale.

Nella progettazione del trilocale da 85 mq., è richiesta la realizzazione della cucina separata: è ammissibile, pertanto, l’ipotesi di una cucina aperta e comunicante verso la sala (di superficie < 7 mq), separata unicamente mediante partizione muraria, in modo che non sia da considerare come locale.

Quando al punto 15 1.2 si auspicano soluzioni distributive degli alloggi che interpretino il tema della flessibilità interna e della pianta libera, ci si riferisce esclusivamente alla composizione interna degli alloggi o ci si riferisce anche alla flessibilità di accorpamento, diversa distribuzione tra alloggi adiacenti?

Il tema della flessibilità interna e della pianta libera si riferisce alla composizione interna degli alloggi ed anche alla flessibilità di accorpamento, ovvero alla possibilità di aggregabilità delle soluzioni tipologiche degli alloggi.

Nel costo di 250 €/mq destinati all'arredamento si devono intendere anche gli elettrodomestici, materassi e guanciali? I sanitari vanno considerati nei 250 €/mq dato che sono inseriti nell'abaco degli arredi, o devono rientrare nei 1600 €/mq del costo di costruzione?

Il costo di 250 €/mq si riferisce a tutti gli elementi  di arredo costituenti il piano tipo.

La/le planimetrie degli interrati destinati a box/posti auto vanno disegnati? Se si è possibile in scala minore? O in alternativa si possono disegnare su una o più tavole aggiuntive alle 12 richieste?

Qualora il progetto preveda piani interrati, è opportuna la redazione della corrispondente planimetria, per illustrare al meglio il progetto e permetterne una più corretta e ampia valutazione del progetto. La redazione di tali elaborati può essere effettuata nella scala che si ritiene più idonea per meglio definire lo sviluppo del progetto.

Il numero delle tavole è di n° 12 vincolante per tutti i partecipanti o è possibile, in base a quanto richiesto al punto precedente non vincolante. In questo caso verrà tenuto conto dalle giurie o la produzione di più tavole oltre quelle richieste sarà irrilevante?

La richiesta del numero massimo di dodici elaborati da produrre deriva da una scelta convenzionale per uniformare la presentazione dei progetti in fase di partecipazione e per evitare di incrementare eccessivamente il quantitativo degli elaborati da produrre.

La redazione di ulteriori elaborati, finalizzata ad una necessaria e migliore rappresentazione del progetto, non costituisce un elemento condizionante la valutazione della giuria.

Si richiede conferma delle seguenti condizioni che configurano la cucina separata: locale inferiore a 7 mq e privo con rapporti aeroilluminanti non soddisfatti (altrimenti sarebbe un locale abitabile). In una precedente risposta è stata erroneamente accettata l'ipotesi del trilocale da 85 mq con cucina separata minimo 7 mq; deve essere aperto sul soggiorno oppure può essere chiuso da porte (ad anta o scorrevoli)?

La cucina separata non deve costituire uno spazio di abitazione e non deve essere un locale indipendente da altri spazi della zona giorno, e quindi non è richiesta la rispondenza al requisito minimo di superficie di 7 mq. Deve comunque essere adeguatamente aeroilluminata, senza l’impiego della ventilazione meccanica, che la regolamentazione locale non ammette per gli spazi adibiti a cucina.

La cucina separata non costituisce uno spazio a vista sul soggiorno.

Dalla risposta ad alcuni quesiti derivano unità così composte: A - 35 mq: monolocale composto da WC+S/K+L(eventuale) B - 55 mq: bilocale composto da WC+S/K+L C - 70 mq: trilocale composto da WC+S/K+L+L D - 85 mq:trilocale composto da WC+S+K(7 mq)+L E - 100 mq: quadrilocale composto da WC+S+K+L+L con l'appartamento C da 70 mq previsto con due camere da letto e quello D da 85 mq con una sola camera da letto. Si chiede pertanto conferma della composizione delle unità sopra riportata o chiarimenti in merito, anche in funzione di un'eventuale esclusione dal repertorio.

Con riferimento all’ipotesi di distribuzione degli spazi all’interno delle unità abitative è da considerare quanto segue:

Ipotesi A: il monolocale – 35 mq. deve essere composto da un unico locale e servizio igienico.

Ipotesi B: nel bilocale – 55 mq. devono essere realizzati due locali e servizio igienico.

La composizione suggerita rispecchia i criteri indicati.

Ipotesi C: nel trilocale - 70 mq. devono essere realizzati tre locali, con un bagno e cucina a vista.

La cucina a vista è compresa in un locale a zona giorno e sono da prevedere altri due locali. La composizione proposta è attinente i criteri indicati.

Ipotesi D: nel trilocale - 85 mq. devono essere previsti tre locali, due bagni e cucina separata.

La cucina è compresa in uno spazio della zona giorno che costituisce un locale, ma deve essere a vista. Oltre alla cucina è necessario prevedere altri due locali.

Nella composizione suggerita il soggiorno e la cucina costituiscono un unico locale, quindi, è possibile prevedere altri due locali.

Ipotesi E: nel quadrilocale – 100 mq. è richiesta la realizzazione di due bagni e cucina abitabile. La cucina abitabile costituisce un locale e quindi sono da prevedere altri tre locali.

L’ipotesi di distribuzione degli spazi interni è conforme ai criteri indicati.

Si precisa che nel bando, al punto 15, l’articolazione degli alloggi è indicativa ed è riconosciuta la possibilità, in merito alla distribuzione degli alloggi, di prevedere soluzioni progettuali differenti.

Vorrei sapere se la lunghezza della relazione è realmente di sole 3600 battute che corrisponde circa ad una pagina formato A4, dato che di solito una relazione tecnica come riferito dall'impiantista si basa di solito sulle 30 pagine. Quindi, è più una relazione descrittiva globale del progetto degli impianti (ad esempio quello elettrico) oppure è realmente una relazione tecnica, dato che se fosse in questa seconda ipotesi allora una pagina rimane un po’ scarna di contenuti.

Nell’elencare la documentazione da presentare a integrazione degli elaborati progettuali grafici, si è ritenuto opportuno limitare l’elaborazione del testo di alcune relazioni tecniche e descrittive a 3.600 battute, alle quali è obbligatorio, pertanto, attenersi.

Si precisa, peraltro, che con riferimento ad altra documentazione richiesta, non viene definito alcun limite quantitativo dei contenuti.

Il bando prevede che le strutture di fondazione vengano progettate considerando il terreno a fondo scavo con portata pari a 1.5 kg/cmq ed utilizzando solo fondazioni dirette e non profonde. Chiedo cortesemente conferme in merito e soprattutto a quale combinazione (SLU, SLE o T.A.) si riferisce tale valore di portata. Chiedo, inoltre, se il valore di 1.5 kg/cmq possa essere considerato come un valore limite della media delle pressioni sul terreno.

Il valore di 1,5 Kg/cmq costituisce una media delle pressioni sul terreno.

Per il dimensionamento delle strutture di fondazione occorre prendere in considerazione i cedimenti del terreno in proporzione ai carichi a cui è sollecitata la struttura.

E’ applicabile l’ipotesi di presupporre la rigidezza flessionale della struttura di fondazione tale da consentire di considerare la lineare distribuzione dei carichi sul terreno, applicabile in caso di terreno omogeneo e sufficientemente resistente, non soggetto a deformazioni plastiche.

Dovranno essere effettuate tutte le verifiche necessarie a garantire la stabilità della struttura (resistenza a flessione, compressione, taglio) in relazione alle tensioni a cui è sottoposta.

Qual è la zona di sismicità da considerare nella verifica di rispondenza del progetto alla normativa antisismica?

Il progetto dell’edificio è localizzato nel territorio comunale di Milano. La dgr 28 maggio 2008, n. 8/7374, al punto 1.4. Analisi della pericolosità sismica, definisce il territorio di Milano appartenente alla zona 4, classificata quale zona a bassa sismicità. In base a quanto indicato nella componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di Milano, nel territorio milanese vi è l’obbligo di applicare, in fase di progettazione, le norme tecniche allegate alla DGR 8/7374 del 28/05/2008, secondo le modalità indicate e previste dal DM 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, solo per edifici strategici e opere infrastrutturali di nuova realizzazione, la cui funzionalità durante gli eventi sismici diviene fondamentale ai fini di protezione civile.

Si richiede di chiarire se il bagno delle unità da 35 e 55 mq può essere cieco con ventilazione meccanica (come previsto dal R.E. art. 40) in quanto l'art. 3.4.7 del Regolamento d'Igiene lo consente solo per alloggi fino a 30 mq (pari ad 1 utente virtuale).

Effettivamente il Regolamento di Igiene prevede il bagno con aeroilluminazione attivata solo per alloggi di un solo utente virtuale; si consideri che secondo la medesima normativa gli alloggi per un solo utente virtuale possono avere una superficie compresa tra i 30 ed i 40 mq.

Nel Regolamento Edilizio, invece, è ammessa l’aerazione attivata nei bagni delle unità sino a 70 mq di superficie, purché dotati di una sola camera da letto.

Essendo quest’ultima normativa di più recente approvazione (in vigore dal 20 ottobre 1999), si ritiene prevalga rispetto al Regolamento di Igiene, le cui ultime modifiche sono state approvate nel 1996.

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Le dimensioni previste per il monolocale, 35 mq slp non paiono sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento d'Igiene per l'utilizzo da parte di due persone: 29 mq. di superficie utile per lo spazio pluriuso + il servizio igienico e relativo disimpegno (nei 35 mq slp sono, infatti, comprese le murature di separazione dai vani scale, ascensori, distribuzione orizzontale). La tipologia di monolocale richiesta è, quindi, per una sola persona? o è possibile prevedere almeno parte dei monolocali di dimensioni sufficienti per l'utilizzo da parte di due persone (es. giovani coppie), quindi, attorno ai 39 mq di slp?

La tipologia abitativa del monolocale richiesta presenta requisiti tali da consentirne l’utilizzo da parte di un solo utente.

In base alla determinazione del volume minimo degli alloggi in relazione al numero di utenti, indicata nel Regolamento di Igiene, la superficie proposta non consente di soddisfare il requisito di abitazione dell’alloggio da parte di due utenti, requisito al quale corrisponde la soluzione abitativa del bilocale.

In corrispondenza del giunto di dilatazione strutturale, il muro di divisione tra due appartamenti va considerato nel computo della superficie lorda di pavimento, oppure può essere escluso?

Il muro di divisione tra due appartamenti è incluso nel computo della superficie lorda di pavimento.

Le murature perimetrali all’unità immobiliare escluse dal computo della superficie lorda di pavimento sono solo quelle costituenti l’involucro esterno del fabbricato e rispondenti ai requisiti minimi di riduzione del fabbisogno energetico del 10% (l.r. 33/2007), per cui non sono scomputati muri di confine con luoghi non riscaldati interni all’involucro della costruzione.

Nel caso di un vano scala con il fronte vetrato, le pareti che lo delimitano, si possono considerare come esterne e quindi escluse dal computo della superficie lorda di pavimento?

Le pareti che delimitano il vano scala sono da considerare incluse nel computo della superficie lorda di pavimento.

Lo scomputo delle pareti costituenti l’involucro esterno del fabbricato implica il soddisfacimento del requisito di riduzione del fabbisogno energetico e si riferisce alle murature esterne delle porzioni di fabbricato che hanno consentito la riduzione del 10% del fabbisogno energetico.

Lo scomputo non può applicarsi alle pareti che delimitano il vano scala sull’esterno, in quanto delimitano ambienti non riscaldati del fabbricato con riferimento ai quali non è garantito il requisito della riduzione del 10% del fabbisogno energetico.

Nel bando il trilocale di 85 mq è previsto con due bagni e cucina separata. Nelle risposte ai quesiti più volte si riporta che il trilocale di 85 mq è previsto con un bagno. Quale delle due versioni è corretta? Valgono tutte e due le versioni?

Il trilocale da 85 mq deve essere progettato con due bagni.

Nelle risposte fornite ai quesiti che richiedevano quanti locali siano realizzabili rispetto alle indicazioni minimali fornite nel bando, si è omessa la precisazione che le tipologie abitative devono comunque sempre rispondere ai requisiti minimi indicati nel Repertorio.

Nel caso specifico del trilocale da 85 mq di slp devono esserci due bagni e cucina separata.

Nella tipologia a stecca è possibile effettuare degli slittamenti verso l'alto del corpo di fabbrica? Ossia se l'edificio ha una sezione costante piano terra su pilotis + 5 piani di residenze (6 piani totali) è possibile in alcune parti abbassare l'edificio ed avere quindi residenze al piano terra (5 piani totali)?

È possibile adottare la soluzione progettuale proposta, garantendo il soddisfacimento del requisito di uno sviluppo in linea del progetto previsto strutturato in un unico corpo di fabbrica.

Sono possibili variazioni della sagoma dell'edificio in planimetria? andamenti sinuosi, zig-zag, scarti etc... oppure solo un andamento rettilineo?

Sono consentite delle variazioni della sagoma del progetto che non siano particolarmente significative, ovvero che non alterino lo sviluppo del fabbricato secondo un unico asse.

Esiste un limite di lunghezza per l'edificio?Esiste un limite di altezza per l'edificio?

I parametri di lunghezza e altezza del fabbricato non sono stati prestabiliti. E’ necessario che sia soddisfatto il requisito di una superficie lorda di pavimento pari a 5.000 mq.

Sono possibili soluzioni con volumi, spazi aperti, tetti giardino in copertura?

È consentita l’elaborazione di progetti del fabbricato in cui risultino previsti spazi aperti o tetti giardino in copertura.

Nella distribuzione dei tagli delle tipologie la somma delle percentuali produce un 85%; il 15% restante deve essere ridistribuito equamente tra le diverse tipologie o si possono effettuare altri tipi di scelte, quali, ad esempio, tipologie particolari con tagli particolari (tipo attici, duplex con superfici differenti da quelle proposte al fine di aumentare la differenziazione dell'offerta)?

Dall’applicazione dei criteri di ripartizione percentuale della superficie lorda di pavimento indicata nel bando non risulta regolamentata la restante quota del 20% della superficie lorda di pavimento.  Tale superficie deve essere sviluppata nel progetto mantenendo la proporzione tra le tipologie abitative previste e non può essere destinata all’elaborazione di ulteriori tipologie con tagli particolari.

All'interno dei tagli degli appartamenti è da prevedere uno spazio adibito a ripostiglio?

Non è richiesto esplicitamente nel bando di prevedere un ambiente da destinare a ripostiglio, ma è possibile elaborare il progetto prevedendo anche la realizzazione di tale spazio, ulteriore rispetto ai requisiti minimi richiesti per lo sviluppo delle tipologie abitative richieste dal Repertorio.

La tipologia abitativa con tre camere, due bagni, un soggiorno con cucina abitabile separata dal soggiorno attraverso una parete mobile, è considerato un quadrilocale?

L’unità immobiliare così articolata non risponde ai requisiti di articolazione degli ambienti dell’alloggio predefiniti nel bando.

Infatti, la tipologia abitativa del quadrilocale richiesta deve avere due bagni e deve essere dotata di cucina abitabile.

La cucina abitabile costituisce un locale. Nel progetto del quadrilocale ipotizzato, prevedendo un soggiorno oltre agli spazi richiesti, restano solo due locali, per cui le camere realizzabili restano due non tre.

Nell'edificio in linea è preferibile l'uso di uno oppure due ascensori per vano scale?

Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.

Gli ascensori da prevedere devono soddisfare il minimo richiesto per garantire il superamento delle barriere architettoniche.

In base alla legge 5/1989 negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

– lunghezza m. 1.30 e larghezza m. 0.90;

– porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m. 0.85.

É possibile pensare ad una tipologia a duplex rispettando comunque i tagli previsti?

Nella realizzazione delle tipologie abitative è possibile ipotizzare il ricorso alla tipologia duplex.

Alcune domande per i piani interrati: è possibile uscire con il piano interrato al di fuori della sagoma dell'edificio? è possibile suddividere in due parti i box auto, una interrata ed una fuori terra? è possibile prevedere un edificio staccato dalle residenze dedicato ai box auto?

Il piano interrato può svilupparsi anche in modo che l’estensione sia maggiore rispetto del piano della sagoma dell’edificio fuori terra. I box auto possono essere realizzati anche in parte interrati e in parte fuori terra.

È possibile anche prevedere un edificio staccato dalle residenze da dedicare alla realizzazione dei box auto.

Negli spazi comuni oltre a box auto e vano scala/atrio sono previsti anche sale riunioni o altri tipi di spazi? Esiste un limite nonostante non siano calcolati come slp? Sono compresi anche servizi di quartiere (asili nido etc)?

Non è stata prestabilita la destinazione degli spazi da adibire a parti comuni e non è predefinita l’estensione in termini di superficie che devono avere tali spazi. Nelle superfici da destinare a spazi comuni non sono compresi i servizi di quartiere (quali ad esempio gli asili nido, che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria), la cui realizzazione rientra in progetti di riqualificazione di ambiti più vasti. Nel caso specifico è richiesta la sola progettazione di un fabbricato a destinazione residenziale.

Impianti: è preferibile l'uso di un impianto centralizzato? Sono previste delle percentuali di produzione di energia rinnovabile?

Per la scelta degli impianti non sono state date indicazioni sul tipo di impianto da realizzare, per cui il progettista può ricorrere al tipo di impianto che ritiene più idoneo per garantire la qualità del fabbricato.

In particolare, nel definire gli obiettivi che devono caratterizzare il progetto nel suo insieme sono richiesti l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e l’impiego di componenti innovativi.

Le disposizioni in materia di efficienza energetica sono trattate nella dgr 8745/2008, che contiene la definizione dei requisiti di prestazione energetica dell’involucro edilizio e degli impianti.

Esiste un limite per il disegno delle sistemazioni esterne dell'edificio?

Nel rappresentare le sistemazioni esterne dell’edificio deve essere rappresentato un inquadramento che consente di definire al meglio la funzionalità dell’edificio residenziale in rapporto al contesto circostante, indicando anche la relativa accessibilità.

Nella lista dei disegni richiesti non è previsto l'eventuale piano/i interrato, è possibile pensare ad un'ulteriore elaborato o si deve inserire all'interno di quelli previsti?

Qualora il progetto preveda piani interrati, si ritiene opportuno, come chiarito in risposta ad altri quesiti, che, al fine di meglio illustrare il progetto proposto, venga presentata la pianta del piano interrato per permettere una più corretta e ampia valutazione.

Le piante del piano arredato in che scala? 1:100 come le altre?

Con riferimento a quanto richiesto dal bando, la rappresentazione degli arredi è definita mediante l’elaborazione di una sola pianta arredata relativa al piano tipo.

Nel caso di più piani tipo, in cui le tipologie degli alloggi siano le stesse, anche se diversamente combinate sul piano, è sufficiente fornire una rappresentazione di distribuzione degli arredi.

Nella redazione della pianta del piano tipo arredato, il progettista ha la facoltà di redigere gli elaborati nella scala che consente di rappresentare al meglio l’alloggio e le componenti che lo caratterizzano.

Nell'impaginazione delle tavole, vista la lunghezza dell'edificio, è possibile suddividerlo graficamente in più parti? Nel caso si voglia rappresentare la pianta delle coperture in quale elaborato è possibile inserirla? I renders e le viste prospettiche devono stare forzatamente tutti in un'unica tavola o esiste la possibilità di ridistribuirli nelle altre tavole? Negli elaborati in elenco è possibile inserire ulteriori disegni/schemi/immagini oltre a quelli richiesti al fine di rendere più agevole la comunicazione senza aumentarne il numero totale?

Nell’impaginazione delle tavole è preferibile riportare la rappresentazione in pianta dell’edificio, in modo che sia integralmente visibile su un unico elaborato.

È stato previsto un numero massimo di 12 documenti di progetto, al fine di contenere all’essenziale il quantitativo di elaborati da produrre secondo le lettere b e c dell’art.11 del bando.

È consentito allegare ulteriore documentazione, nel caso in cui ciò sia necessario per permettere una più corretta e ampia valutazione del progetto.

La rappresentazione della pianta copertura può essere redatta ad integrazione della documentazione minima richiesta relativa agli elaborati quando assume una valenza necessaria per una migliore illustrazione del progetto. La rappresentazione delle viste prospettiche è indicata nell’elenco degli elaborati distintamente da altri aspetti del progetto che devono essere rappresentati.

Si ritiene opportuno raggruppare in un unico documento tali viste prospettiche e rappresentare in un’ulteriore elaborazione la vista dell’interno dell’unità abitativa arredata.

In alcuni elaborati di testo è previsto un numero massimo di battute (3600) in altri no, è una svista o realmente non c'è limite?

Nell’elencare la documentazione da presentare a integrazione degli elaborati progettuali grafici, si è ritenuto opportuno limitare l’elaborazione del testo di alcune relazioni tecniche e descrittive a 3.600 battute, alle quali è obbligatorio, pertanto, attenersi.

Si precisa, peraltro, che con riferimento ad altra documentazione richiesta, non viene definito alcun limite quantitativo dei contenuti.

Premesso che il fabbricato in oggetto presenta vedute che si aprono su tutti i quattro lati dell'edificio, nella soluzione dell'edificio a torre il riscontro d'aria dei singoli appartamenti sarebbe garantito da luci che si aprono su un corridoio centrale aperto: è una soluzione accettata dal bando? Considerando che l'edificio presenta una corte interna, per il riscontro d'aria dei singoli appartamenti sono presenti delle luci che si aprono su tale corte: è una soluzione accettata dal Regolamento di Milano e dal Bando di Concorso?

Il riscontro d’aria, che si attua nel creare un movimento d’aria nell’unità immobiliare tale da consentirne il riciclo, può essere garantito anche mediante la realizzazione di luci che si aprono su un corridoio centrale, a condizione che sia soddisfatto il requisito di aero illuminazione dei locali.

L’aerazione naturale e il riscontro d’aria in tutte le unità immobiliari abitabili degli edifici possono essere ottenuti anche mediante l’apertura di luci su corte interna.

In base al Regolamento Edilizio, le corti sono preordinate alla ventilazione e alla illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.

Le corti devono avere una superficie netta minima non inferiore a un quarto di quella delle pareti che li delimitano e non possono avere lati inferiori a 4 metri.

Va prevista una illuminazione di tipo condominiale? Se sì, i corpi illuminanti sono da considerarsi facenti parte dell’arredo e sono esclusi o inclusi nella fornitura? Nelle illuminazioni interne i corpi illuminanti vanno forniti? come prezzo vanno considerati come parte degli elementi di arredo o nel costo di costruzione?

Nella progettazione è da prevedere anche l’illuminazione delle parti comuni.

I corpi illuminanti, che, com’è noto, sono presenti nell’abaco degli elementi di arredo, sono inclusi nel computo degli elementi di arredo.

La determinazione dei costi degli elementi di arredo comprende l’illuminazione dell’interno degli appartamenti e anche delle parti comuni, con riferimento all’ipotesi di arredo del piano tipo.

Relativamente alla tipologia in linea: un edificio definito da un unico corpo di fabbrica che si sviluppa lungo un asse principale lineare, non rettilineo, caratterizzato da puntuali e limitate porzioni del corpo con sviluppo anche lungo direzioni trasversali all’asse suddetto, senza avere mai soluzioni di continuità, né strutturali, né tipologico - architettoniche, può ritenersi un edificio rispondente ai parametri del bando?

La soluzione proposta non è configurabile nella tipologia dell’edificio in linea richiesta dal bando.

Nel bando si richiede che l’edificio si sviluppi prevalentemente lungo un unico asse, ma deve avere delle soluzioni di continuità e non può essere caratterizzato da blocchi autonomi.

Relativamente al formato di stampa: si può utilizzare un A0 esteso (900 x 1245 cm) o un fuori formato in orizzontale? Tutte le tavole previste da vostro elenco, devono essere consegnate su supporti di dimensioni tutti uguali?

Per uniformare e rendere più agevole la presentazione degli elaborati progettuali, è stato richiesto che tutte le tavole siano redatte su un formato A1. 

Nel caso in cui la redazione degli elaborati progettuali alla scala richiesta non sia adeguatamente realizzabile sul formato A1, è possibile ricorrere all’impiego del formato immediatamente superiore A0.

Essendo la cucina abitabile considerata locale, l'alloggio quadrilocale da 100 mq è in sostanza costituito da cucina abitabile, soggiorno e solo due camere? O è possibile prevedere tre camere da letto?

Nella tipologia di un quadrilocale, in cui è prevista la realizzazione di cucina abitabile e soggiorno, sono da prevedere altri due locali.

La superficie lorda di pavimento di 5000 mq deve essere considerata un intorno indicativo o una superficie massima da non superare?

La superficie lorda di pavimento di 5.000 mq costituisce il valore della superficie da realizzare.

La capacità di realizzare un progetto il più possibile rispondente a tale superficie influirà sulla valutazione complessiva.

L’edificio a torre deve configurarsi come un corpo di fabbrica servito da un unico corpo scala dotato di più ascensori o può essere servito da due corpi scala indipendenti, cosa che favorirebbe la distribuzione tipologica degli alloggi?

La distribuzione degli alloggi nel fabbricato può essere servita anche da più di corpi scala e ascensori, optando per la soluzione che meglio garantisce la friubilità degli ambienti.

In merito al formato delle tavole da produrre, è possibile utilizzare un formato A1 allungato (fuori formato) o è obbligatorio passare al formato A0?

Nel caso in cui il progetto nella scala richiesta sia di difficile rappresentazione nel formato A1, è preferibile ricorrere all’impiego del formato immediatamente superiore A0, piuttosto che utilizzare un formato A1 differente.

Quali sono i caratteri salienti che definiscono il tema dell’edificio in linea?

Il tema dell’edificio in linea deve consistere in una unica composizione elaborata principalmente secondo un unico asse.

Nello sviluppo del progetto non è ammissibile la ripartizione della superficie complessiva in più blocchi autonomi e distinti, in quanto non risponde al requisito di continuità che deve caratterizzare l’edificio in linea.

Nella soluzione in linea l’edificio non può essere articolato su assi differenti, che determinano una conformazione del progetto diversa dallo sviluppo di un unico complesso lineare; per cui non è ammissibile una soluzione progettuale che si sviluppi in modo rilevante su più assi.

La redazione di un progetto composto da corpi di fabbrica paralleli, anche se costituenti un unico complesso, non è riconducibile al tema dell’edificio in linea, poiché i fabbricati risultano disposti secondo più assi, anche se paralleli.

Lo sviluppo planimetrico della soluzione in linea mediante la realizzazione di un fabbricato servito da ballatoio è ammissibile, purchè si tratti di una sola composizione volumetrica, articolata secondo un unico asse di elaborazione del progetto.

La conformazione del corpo di fabbrica, che deve essere caratterizzato da una lineare continuità di tipo strutturale e architettoniconello sviluppo planimetrico, può risultare anche dall’assemblaggio di più blocchi.

Nel caso di una soluzione in linea che superi i 118 metri lineari di sviluppo, anche utilizzando il formato A0, la rappresentazione della pianta e dei prospetti longitudinale in un’unica tavola non risulterebbe possibile. È consentito utilizzare tavole fuori formato o, vice versa, piante e prospetti vanno rappresentati in due tavole da accostare?

Per la rappresentazione delle tavole è stato richiesto l’impiego del formato A1.

In risposta a precedenti quesiti è stata indicata la possibilità di ricorrere all’impiego del formato A0, qualora la rappresentazione grafica della soluzione in linea in scala 1: 100 non sia contenibile nel formato A1.

Nell’elenco degli elaborati le tavole di rappresentazione in pianta sono indicate come documenti di progetto separati dai prospetti e sono da rappresentare su fogli distinti e non su un’unica tavola.

requisiti
Cosa si intende per "progettista": il singolo individuo, anche se fa parte di una società di ingegneria e/o studio associato, oppure la struttura a cui è affiliato ? Due progettisti, che fanno parte della stessa struttura organizzativa, debbono poter partecipare al concorso in associazione con un'altra ditta?

Il bando richiede la partecipazione di un’impresa insieme a un progettista. Pertanto, ogni singolo progettista che risulti in regola con la propria iscrizione all’Ordine di appartenenza, può partecipare al bando, a nulla rilevando – a questi fini – che lo stesso progettista sia inserito in una società di ingegneria e/o studio associato insieme ad altri, ai quali, nello stesso modo, è consentita analoga partecipazione.

A proposito dei requisiti richiesti alle imprese e in particolare per l’iscrizione SOA per un importo pari al valore dell’offerta economica, è obbligatorio possedere tale requisito già in fase di iscrizione oppure può essere acquisito anche nel periodo successivo all’iscrizione stessa?

Il requisito del possesso di certificazione SOA è requisito di ammissione alla gara che deve essere dimostrato alla data del 31 maggio 2011, termine di scadenza per la consegna del plico contenente la proposta di progetto e la documentazione connessa, insieme agli altri requisiti di partecipazione al bando come indicato al punto 9) del bando stesso.

Al riguardo, in assenza di uno specifico riferimento nella documentazione di gara, si precisa che l’impresa dovrà possedere l’attestazione SOA per la categoria generale OG1, nella classifica adeguata all’importo dei lavori; questa è, infatti, la categoria SOA generale concernente la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione in edilizia.

Si precisa, inoltre, come indicato al punto 9) del bando, che in tutti i casi di progetti realizzati con struttura portante in legno, si richiede l’ulteriore requisito del possesso dell’iscrizione SOA per la categoria OS32 per un importo pari al valore della struttura in legno.

Il punto 4 dell'articolo 9 del Bando richiede la realizzazione di 100 appartamenti negli ultimi 10 anni. Rientrano in questi anche case unifamiliari od a schiera?

Il requisito della realizzazione di almeno 100 alloggi di edilizia residenziale negli ultimi dieci anni è certamente soddisfatto con la realizzazione di abitazioni private mono-bi-familiari o anche di piccoli complessi a schiera.

Al punto 9, sezione imprese al sottopunto 4) è richiesto di aver realizzato almeno 100 alloggi di edilizia residenziale negli ultimi 10 anni: come è possibile dimostrare questo requisito? Si intende la parte strutturale? Gli edifici industriali come vengono conteggiati? E le sole coperture?

Il soddisfacimento del requisito della costruzione degli alloggi di edilizia residenziale può essere dimostrato mediante il rilascio della certificazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’opera.

Ai sensi di quanto dispone la normativa nazionale (dpr 380/2001, articolo 23 comma 2), regionale lombarda (n. 12/2005 art. 35 comma 4) e comunale (Regolamento del Comune di Milano art. 90 comma 2), il richiedente del titolo abilitativo è tenuto a segnalare immediatamente al Comune (Sportello Unico per l’Edilizia) la data di ultimazione dei lavori.

Occorre precisare che il concetto di ultimazione dei lavori dell’edificio non è limitato alla realizzazione della parte strutturale dell’intervento, in quanto, per poter ottenere l’agibilità dell’edificio, la presentazione della relativa richiesta da parte del titolare del permesso di costruire deve avvenire entro quindici giorni dalla avvenuta ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.

Al fine del conseguimento del requisito di costruzione di almeno 100 alloggi residenziali, la realizzazione di edifici industriali non è ammissibile, poiché riguarda una diversa tipologia di fabbricato.

La sostituzione della sola copertura dell’edificio, o altre tipologie di intervento che interessano solo una parte del fabbricato, non soddisfano il requisito di realizzazione dell’immobile, in quanto sono finalizzati a innovare e sostituire unicamente alcune componenti, e non a realizzare l’edificio nel suo complesso.

Il progettista deve essere sempre esterno all'azienda?

Come indicato al punto 5 del bando, sono ammessi a partecipare le imprese singole, consorziate o temporaneamente associate, che siano affiancate almeno da un progettista, ingegnere o architetto, regolarmente iscritto per l'anno in corso al rispettivo Ordine professionale. Non si richiede, quindi, che il progettista sia necessariamente esterno all'impresa, purché in possesso del requisito di iscrizione all'Ordine.

Si prevede anche, al punto 9, che il possesso da parte dell'impresa della certificazione SOA anche per la progettazione non sarà considerato requisito sufficiente per la partecipazione alla gara. Pertanto, le imprese in possesso di certificazione SOA in progettazione non possono partecipare affidando l'esecuzione del progetto a progettisti che hanno contribuito alla dimostrazione dei requisiti per l'ottenimento della SOA in progettazione, ma dovranno necessariamente affiancarsi a un progettista esterno.

Può partecipare un "Gruppo" (che comprende più aziende "figlie")? O le aziende figlie devono presentarsi da sole o riunirsi in associazione temporanea?

Possono partecipare alla gara sia il gruppo sia le singole imprese figlie, da sole o riunite in associazione temporanea, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Il progettista, avendo possibilità di elaborare una proposta progettuale per ciascun tema, dunque una proposta di edificio a torre ed una di edificio in linea (vedi punto 14-TEMI DEL REPERTORIO), dovrà partecipare con un'unica impresa per tutte e due le proposte o potrà presentare ciascuna proposta con una impresa diversa?

Il progettista, a differenza delle imprese, ha la possibilità di partecipare al bando presentando esclusivamente una proposta progettuale per un edificio a torre e una proposta progettuale per un edificio a schiera. Al progettista è consentito presentare tali proposte anche con imprese differenti.

In relazione ai requisiti di ammissione di cui al punto 9 del Bando ed in particolare al numero 4) dello stesso, è obbligatorio alla data del 31 maggio 2011 aver già realizzato il numero di alloggi richiesti oppure è sufficiente aver in corso la realizzazione degli stessi in forza di un contratto sia esso pubblico o privato debitamente sottoscritto?

È obbligatorio alla data del 31 maggio 2011 aver già realizzato il numero di alloggi richiesti.

Il soddisfacimento del requisito della costruzione degli alloggi di edilizia residenziale può essere dimostrato mediante il rilascio della certificazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’opera.

Ai sensi di quanto dispone la normativa nazionale (dpr 380/2001, articolo 23 comma 2), regionale lombarda (n. 12/2005 art. 35 comma 4) e comunale (Regolamento del Comune di Milano art. 90 comma 2), il richiedente del titolo abilitativo è tenuto a segnalare immediatamente al Comune (Sportello Unico per l’Edilizia) la data di ultimazione dei lavori.

Occorre precisare che il concetto di ultimazione dei lavori dell’edificio non è limitato alla realizzazione della parte strutturale dell’intervento, in quanto, per poter ottenere l’agibilità dell’edificio, la presentazione della relativa richiesta da parte del titolare del permesso di costruire deve avvenire entro quindici giorni dalla avvenuta ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.

Al punto 9, sezione imprese al sottopunto 4), è richiesto di aver realizzato almeno 100 alloggi di edilizia residenziale negli ultimi 10 anni: le unità immobiliari con destinazione sede di uffici direzionali sono da considerarsi incluse nel conteggio?

Al fine del conseguimento del requisito di costruzione di almeno 100 alloggi residenziali, la realizzazione di uffici direzionali non è ammissibile, poiché riguarda una tipologia di fabbricato diversa da quella oggetto del bando per la formazione del repertorio e richiesta quale requisito di partecipazione.

In relazione ai requisiti di ammissione di cui al punto 9 del Bando ed in particolare al n.4) dello stesso, ovvero l’aver realizzato nell’ultimo decennio un numero di 100 alloggi di edilizia residenziale, per soddisfare tale requisito è facoltà dell’impresa ricorrere all’istituto dell’avvalimento?

E’ possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento come previsto dall’art. 49 D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti. In questo caso, l’impresa partecipante dovrà allegare la documentazione come elencata all’articolo suddetto e in particolare:

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altri;

d) copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie.

Il progettista può essere dipendente dell'impresa che partecipa al bando? E se l'impresa intende partecipare per entrambi i progetti, i progettisti devono essere due o può essere lo stesso?

Come indicato al punto 5 del bando, sono ammessi a partecipare le imprese singole, consorziate o temporaneamente associate, che siano affiancate almeno da un progettista, ingegnere o architetto, regolarmente iscritto per l’anno in corso al rispettivo Ordine professionale. Non si richiede, quindi, che il progettista sia necessariamente esterno all'impresa, purché sia comunque in possesso del requisito di iscrizione all'Ordine.

Si tenga presente, altresì, che, come prevede il punto 9 del bando, il possesso, da parte dell’impresa, della certificazione SOA anche per la progettazione non è considerato requisito sufficiente per la partecipazione alla gara. Pertanto, le imprese in possesso di certificazione SOA in progettazione non possono partecipare affidando l’esecuzione del progetto a progettisti che hanno contribuito alla dimostrazione dei requisiti per l’ottenimento della SOA in progettazione, ma dovranno necessariamente affiancarsi a un progettista esterno.

Come deve essere documentato il requisito dei 100 alloggi realizzati negli ultimi dieci anni?

Il requisito della realizzazione di cento alloggi di edilizia residenziale nell’ultimo decennio può essere comprovato dalla comunicazione della ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici unitamente al titolo abilitativo che precisa il numero di unità abitative che verranno realizzate ovvero al contratto di appalto o ad altra documentazione che specifichi il numero di alloggi che si intendono realizzare.

Si precisa che la data di ultimazione dei lavori dichiarata si riferisce alla realizzazione dell’edificio completo delle opere di finitura e non alla sola esecuzione della struttura del fabbricato, in quanto, al fine di conseguire l’agibilità dell’edificio, la presentazione della relativa richiesta da parte del titolare del permesso di costruire deve avvenire entro quindici giorni dalla avvenuta ultimazione dei lavori di finitura dell’opera.

Al fine di dimostrare di aver costruito almeno 100 alloggi negli ultimi 10 anni, nel caso in cui un'azienda dovesse incontrare delle difficoltà nel reperire le "dichiarazioni di ultimazione dei lavori", è possibile sostituire tale documentazione con una dichiarazione equivalente firmata dalla committenza?

Nella impossibilità di reperire la documentazione relativa alla ultimazione dei lavori, al fine di dimostrare il possesso del requisito dei 100 alloggi è sufficiente produrre equivalente documentazione contrattuale, quale una dichiarazione avente il medesimo contenuto predisposta dal committente e trasmessa all’appaltatore.

È possibile partecipare al bando secondo il seguente RTI orizzontale? Impresa mandataria al 51% in possesso di: Attestazione SOA OG1 IV – OS32 III; Certificazione EN ISO 9001:2008; Rapporto medio emergente dal bilancio degli ultimi 3 esercizi tra patrimonio netto e fatturato IVA non inferiore al 5%; Aver realizzato nell’ ultimo decennio almeno 100 alloggi di edilizia residenziale; Certificato di qualificazione alla produzione e lavorazione del legno per uso strutturale, ai sensi del D.M. 14/01/2008; Certificazione forestale (sistema PEFC o FSC); Attestato di qualificazione per Direttore Tecnico di Produzione, ai sensi del D.M. 14/01/2008. Impresa mandante al 49% in possesso di: Attestazione SOA OG1 VIII; Certificazione EN ISO 9001:2008; Rapporto medio emergente dal bilancio degli ultimi 3 esercizi tra patrimonio netto e fatturato IVA non inferiore al 5%.

La modalità di partecipazione risulta conforme alla normativa e al bando; in caso, quindi, di associazione temporanea di tipo orizzontate la capogruppo deve possedere i requisiti nella misura minima del 40% e la residua percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10%, fermo restando che l’impresa capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; quindi può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime.

In caso di partecipazione in RTI la richiesta di iscrizione può essere predisposta dalla sola impresa Mandataria (Capogruppo) o deve essere predisposta anche dalla/e mandante/i ?

La richiesta di iscrizione deve essere predisposta dalla sola impresa capogruppo. L’apposito modulo da compilare sul sito per l’iscrizione prevede altresì la possibilità di inserire i nominativi delle imprese mandanti.

È possibile partecipare al bando secondo il seguente RTI? Di che tipo di RTI si tratta? Orizzontale o verticale? 1) Iscrizione SOA categoria OG1: impresa capogruppo copre il 60% del requisito SOA e impresa mandante copre il 40%; 2) Certificazione conforme ai requisiti della norma EN ISO 9001:2008: requisito ricoperto da tutte le imprese del RTI; 3) Rapporto medio emergente dal bilancio degli ultimi tre esercizi tra patrimonio netto e fatturato IVA non inferiore al 5%: requisito ricoperto interamente dalla capogruppo 4) Aver realizzato nell’ultimo decennio almeno 100 alloggi di edilizia residenziale: requisito ricoperto interamente dalla capogruppo attraverso un contratto di affitto di ramo d’azienda È ammissibile provare il requisito n. 4 con un contratto di affitto di ramo d’azienda con l’impresa che ha concretamente realizzato tali alloggi?

Con riferimento al requisito n. 1 di iscrizione SOA nella categoria OG1, nel caso di partecipazione in RTI la capogruppo deve ricoprire il requisito in misura maggioritaria; qualora le imprese spendenti il requisito di cui al punto n. 1 fossero più di due, i requisiti devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. Con riferimento ai restanti requisiti n. 2, 3, 4, questi possono essere ricoperti interamente da qualsivoglia impresa del raggruppamento, ma non rileva al fine di ricoprire il ruolo di impresa capogruppo. Il raggruppamento sopra indicato, nello specifico RTI di tipo misto, risulta conforme alla normativa e al bando. Risulta ammissibile dimostrare di possedere il requisito n. 4 attraverso un contratto di affitto di ramo d’azienda.

Il requisito del costo di 1.600 € al mq di slp comprende anche i "costi indiretti di gestione cantiere e oneri aggiuntivi", così come definiti nell’allegato C (foglio 2), o si riferisce ai soli "costi di costruzione" contenuti nel foglio 1 dell’allegato C?

Il costo complessivo di realizzazione del fabbricato, che non deve risultare superiore a 1.600 € per mq di slp, comprende, oltre al costo di costruzione, anche i "costi indiretti di gestione cantiere e gli oneri aggiuntivi", così come definiti al foglio 2 dell’allegato C. L’ammontare complessivo del prezzo dell’immobile, da cui andrà dedotto l’importo quantificato in 15.000 € per ciascun box, è da riportare, in forma di costo per mq di superficie lorda di pavimento, nel “cruscotto del progetto”, che rappresenta la scheda con i dati del progetto.

Come azienda vorremmo partecipare al bando presentando più di un progetto, affiancandoci, quindi, ad un progettista diverso per ogni progetto, utilizzando per tutti il nostro sistema di prefabbricazione e, quindi, saremmo noi come azienda a fornire il progetto e le relazioni strutturali a firma del nostro ingegnere (dipendente interno regolarmente iscritto all’Ordine professionale). Questa situazione è possibile o, facendo riferimento all’articolo 9 del bando, ogni progetto dovrà essere firmato da uno strutturista diverso? La stessa domanda vale anche per quanto riguarda gli impiantisti e le certificazioni energetiche. Come azienda dobbiamo fare riferimento per ogni progetto a figure professionali diverse o posso essere le stesse? L’articolo 9 per quanto riguarda i professionisti vale solo per la figura che presenta il progetto in qualità di progettista?

L’impresa può partecipare al bando, presentando più proposte progettuali per ciascun tema, purché sia affiancata da un progettista, in possesso dei requisiti di iscrizione all’Ordine, che può essere esterno o anche individuato internamente all’azienda. L’impresa può elaborare il progetto nel suo complesso anche ricorrendo solo a professionalità interne. La figura del progettista può essere la medesima per le diverse proposte progettuali presentate dall’impresa, purché il professionista si iscriva al massimo quale progettista di due edifici (uno a torre e uno a schiera).

Il costo di 1.600 €/mq comprende anche il costo degli arredi?

Il costo di 1.600 euro al mq di slp non comprende il costo degli arredi, che, in base a quanto definito dal Bando, al punto 11, lettera C, dovrà essere indicativamente definito nella misura di 250 euro per mq. di superficie lorda di pavimento del piano tipo.

In relazione ai requisiti di ammissione di cui al punto 9 del Bando, in particolare al n.4 dello stesso, ovvero l’aver realizzato nell’ultimo decennio un numero di 100 alloggi di edilizia residenziale, un Consorzio Stabile di Imprese può avvalersi dei lavori realizzati dalle sue imprese consorziate?

Nel caso in cui sia un Consorzio a partecipare ad una gara, i requisiti di partecipazione vanno riferiti al Consorzio nel suo complesso; il Consorzio, infatti, può partecipare in virtù della somma dei requisiti delle ditte consorziate, indicando espressamente le singole consorziate che posseggono i requisiti specifici. L'esecuzione dell'appalto sarà, in questo caso, sempre di competenza del Consorzio. La riferita impostazione discende dalla stessa ratio delle norme che prevedono l'ammissibilità alle gare dei Consorzi, che, come noto, hanno la funzione di consentire l'aggregazione di più soggetti e rendere così possibile o più efficace la partecipazione di soggetti con dimensioni limitate alle gare, e che dunque si pongono in funzione strumentale ad assicurare un effettivo confronto concorrenziale nella partecipazione alle gare.

Nel caso di partecipazione al bando attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese, è possibile apportare modifiche al raggruppamento successivamente all'iscrizione.

Il raggruppamento che ha presentato la proposta progettuale può essere modificato anche successivamente alla iscrizione, quindi anche dopo il 21 gennaio 2011, sia che si tratti di raggruppamento già costituito, sia che si tratti di raggruppamento da costituire. La composizione del raggruppamento può essere modificata nella quantità, sia in aumento sia in diminuzione, sia sostituendo i soggetti già dichiarati.

Il fac-simile dei costi indiretti di gestione cantiere e oneri aggiuntivi può essere modificato o deve essere utilizzato necessariamente il modello proposto (al riguardo si evidenzia, ad esempio, che alla voce "Assicurazioni" non è considerata la garanzia fidejussoria di adempimento (performance bond);

La voce di costo “assicurazioni”, indicata nel prospetto dei costi indiretti di cantiere, deve essere determinata includendo le forme di garanzia indicate che interessano la realizzazione dell’opera.

Si chiede di precisare se la garanzia fidejussoria di adempimento (performance bond), di importo pari al 10% del prezzo contrattuale, di cui alla dichiarazione impegnativa richiesta possa essere sia assicurativa e/o bancaria.

La fideiussione può essere sia assicurativa che bancaria.

SLP
In seguito alla risposta che ci avete già dato, "lo scomputo non può applicarsi alle pareti che delimitano il vano scala sull'esterno", come dobbiamo regolarci se la chiusura del vano scala sull'esterno è costituita da un infisso a luce piena? Va considerato, nella S.L.P., anche lo spessore dell'infisso?

Lo scomputo della superficie lorda di pavimento non si applica alle murature perimetrali del vano scala, anche se la struttura comprende una parete vetrata.

Le pareti che delimitano il vano scala sono da considerare incluse nel computo della superficie lorda di pavimento.

Lo scomputo delle pareti costituenti l’involucro esterno del fabbricato implica il soddisfacimento del requisito di riduzione del fabbisogno energetico e si riferisce alle murature esterne delle porzioni di fabbricato che hanno consentito la riduzione del 10% del fabbisogno energetico.

Lo scomputo non può applicarsi alle pareti che delimitano il vano scala sull’esterno, in quanto delimitano ambienti non riscaldati del fabbricato, con riferimento ai quali non è garantito il requisito della riduzione del 10% del fabbisogno energetico.

Alla luce della risposta a un quesito, dove si dice che dal computo della SLP sono escluse le murature esterne in applicazione degli incentivi concessi per fabbricati con determinati requisiti di prestazione energetica, si chiede se i 70 mq di slp di cui si parla nell’art.40 del regolamento edilizio vanno intesi al lordo dei muri (come il regolamento prevede) o per la gara si possono considerare al netto dei muri stessi (come da risposta a quesito precedente).

I 70 mq di superficie sono intesi al netto della muratura perimetrale esterna del fabbricato.

Al punto 15.1.2. si dice che “l’edificio dovrà prevedere il 100% della s.l.p. in alloggi, articolati … come segue …”. Le percentuali che seguono, per quanto indicative, riguardano la ripartizione della slp o del numero complessivo degli alloggi ?

Le percentuali che definiscono le tipologie abitative si riferiscono alla superficie lorda di pavimento.

Per quanto riguarda il calcolo della superficie commerciale, come da cruscotto del progetto, punto 12: - "al lordo dei muri" è inteso solo per gli alloggi o anche per gli spazi comuni? - corridoi di distribuzione al piano, vano scala ed ascensore ed altri spazi comuni o ricreativi, vanno anch'essi conteggiati al lordo dei muri o rientrano nel 5% del totale come da Voi indicato?

La superficie commerciale è da determinare al lordo dei muri dell’alloggio.

Per ciò che concerne gli spazi comuni, essi sono determinati in misura pari al 5% della somma della superficie dell’alloggio al lordo dei muri, del 25% della superficie utile delle cantine.

Al cap. 15 PRESTAZIONI MINIME DI ACCESSO AL REPERTORIO, art. 1.2 si cita: “l’edificio dovrà prevedere il 100% della slp in alloggi, …” È tuttavia possibile avanzare proposte che comprendano la creazione di locali accessori e spazi condivisi che, non incidendo sulla SLP, si aggiungano alle superfici indicate a supporto della funzione residenziale?

Il soddisfacimento del requisito che la totalità della superficie lorda di pavimento (SLP) sia destinata ad alloggi ed articolata in percentuale nelle varie tipologie abitative indicate nelle definizione delle caratteristiche dimensionali di cui al capitolo 15 del bando non esclude, a priori, la possibilità di articolare gli spazi progettuali prevedendo locali accessori che non incidano sul computo della superficie lorda di pavimento.

La determinazione della superficie lorda di pavimento e l’indicazione delle superfici oggetto di esclusione è precisata nel Regolamento Edilizio del Comune di Milano, all’articolo 10, che indica esplicitamente l’esclusione dal calcolo della slp per attività comuni di pertinenza del fabbricato.

È da considerare, però, che la realizzazione di spazi ad uso comune, pur non essendo computata ai fini della determinazione della superficie lorda di pavimento, è calcolata nella misura del 5% in ordine alla quantificazione della superficie commerciale e, quindi, incide sulla valutazione del costo.

Come si calcola il verde privato a disposizione esclusiva di un alloggio posto sopra una autorimessa e un corsello box? 25% come i balconi?

Superficie commerciale

La superficie commerciale è da calcolare in base ai criteri definiti nel bando, che nascono dalla necessità di prevedere modalità di calcolo uniformi. Il glossario allegato al bando ha una valenza complementare ed è da utilizzare per gli aspetti di determinazione della superficie commerciale non definiti nel bando. Nel bando non sono state fornite indicazioni su come calcolare le superfici da destinare a spazi di verde privato, che, alla luce di quanto detto, sono da computare nella superficie commerciale, secondo le modalità indicate nel glossario, che stabilisce il calcolo dei giardini di appartamento nella superficie commerciale in misura del 15%. Per la determinazione delle superfici di balconi e di logge da calcolare nella superficie commerciale, invece, essendo già prevista una disciplina nel bando, si applica detta disciplina che prevede di considerare le superfici di balconi e logge in misura pari al 50%.

Slp

Lo spazio a verde privato non è da computare nella superficie lorda di pavimento, anche se è realizzato al di sopra di una autorimessa.

Nel caso in cui si tratti di uno spazio in cui è prevista la realizzazione di serre chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, la superficie adibita a serre non è da computare, purché non ecceda il 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato, o comunque dello spazio a cui è annessa. Non sono da conteggiare nella superficie lorda di pavimento neanche le autorimesse, i balconi e i terrazzi.

Computo del costo di costruzione

Nella determinazione del computo del costo di costruzione dell’alloggio non si considerano gli spazi di sistemazione esterna, che comprendono anche le aree a verde privato.

La superficie della loggia, se chiusa con infissi a vetri apribili, si può escludere dal computo della S.L.P.?

Nel caso specifico, la loggia è compresa nel calcolo della superficie lorda di pavimento, in quanto per essere esclusa deve costituire uno spazio aperto.

Nel testo del bando le tipologie abitative sono caratterizzate da dimensioni di SLP minime. Seppur da considerarsi come indicative, vorremmo sapere se, anch’esse, sono da intendersi al netto dei muri perimetrali. Un esempio pratico: lo stesso trilocale, conteggiando la SLP al netto delle murature perimetrali risulta di 83mq, mentre conteggiando la SLP al lordo delle murature perimetrali risulta di 96mq. In sostanza ci interessa sapere se un trilocale così dimensionato corrisponde alla tipologia trilocale 85mq indicata dal bando.

Le superfici lorde di pavimento degli alloggi sono da considerarsi come indicative e da ritenersi al netto dei muri perimetrali, in quanto gli alloggi devono essere progettati in rispondenza ai criteri di riduzione del fabbisogno energetico previste dalla l.r. 33/2007. Un trilocale la cui superficie lorda di pavimento, come nel caso citato, misurata al netto dei muri perimetrali, è di circa 85 mq, rientra nella tipologia prevista dal bando.

La distribuzione orizzontale alle varie unità immobiliari di un piano è stata realizzata mediante un ballatoio completamente aperto su un lato (senza vetrate e/o murature e con la sola ringhiera, non dotato quindi di pareti perimetrali di alcun genere): tale superficie rientra nel calcolo della S.L.P.?

Gli spazi di distribuzione orizzontale ai singoli appartamenti sono esclusi dal computo della superficie lorda di pavimento.

A seguito di un progetto che renda possibile l’abbattimento del 10% delle minimo fabbisogno energetico, si rendesse disponibile un incremento di S.L.P conseguente allo scomputo dell’involucro edilizio, pari a circa il 10/12% dell’SLP standard di progetto di mq.5000, con un aumento sostanziale della superficie residenziale in progetto di circa 5/600 mq . Stante che l’edificio a torre a seguito del vincolo del numero dei piani, già sopporta una consistente superficie per piano, e le unità immobiliari da voi indicate hanno dimensioni sostanzialmente standardizzate, chiediamo se è stata valutata la possibilità di utilizzare l’esubero di superficie attraverso l’incremento di un ulteriore piano abitabile? In alternativa è possibile, pur rimanendo nella classificazione energetica indicata, non avvalersi, al fine di non alzare il numero dei piani stabilito della slp proveniente dall’incentivo? Si fa presente che nel caso dell’edificio in linea la soluzione del “recupero di slp” è agevolata, senza che ne consegua sovraccarico dei piani tipo, dall’assenza di vincolo in merito all’estensione lineare degli edifici.

Non si è ritenuto di ammettere la possibilità di utilizzo della quota di slp derivante dallo scomputo della superficie lorda di pavimento relativa ai muri perimetrali. Pertanto, pur rimanendo nella classificazione energetica risultante dal progetto, tale incentivo resterà non utilizzato nel progetto che verrà inserito nel Repertorio. Resta fermo che di tale incentivo è opportuno dare segnalazione nella relazione illustrativa del progetto. Tale incentivo, inoltre, potrà essere preso in considerazione, come è ovvio, in una successiva fase realizzativa del progetto stesso.

Si richiede se debbano essere considerate nel calcolo della SLP le pareti affacciate su ballatoi aperti verso l'esterno ma di uso comune.

Le pareti affacciate su ballatoi esterni di uso comune non sono da considerare nel calcolo della superficie lorda di pavimento qualora tali pareti siano perimetrali agli alloggi, secondo quanto già precisato nel bando e nelle risposte ad alcuni quesiti sul tema.

Come deve essere calcolata la superficie lorda di pavimento del progetto, da ubicare in ambito periurbano, in un lotto non identificato del Comune di Milano?

La superficie lorda di pavimento deve essere determinata, come previsto al punto 12 del Bando al netto dei muri perimetrali, secondo le regole fissate dal Regolamento Edilizio del Comune di Milano come integrate dall’art. 4 del Piano delle Regole del PGT adottato dal Comune di Milano lo scorso 14 luglio 2010, che di seguito si riporta integralmente: S.l.p. – superficie lorda complessiva di pavimento (mq) è la misura degli spazi agibili rilevante ai fini della dotazione dei carichi urbanistici. Essa è costituita dalla somma delle superfici di tutti i piani dei fabbricati comprese nel profilo esterno delle pareti perimetrali calcolate in conformità alle normative regionali vigenti, in attuazione delle norme sul risparmio energetico, al netto delle esclusione indicate nelle seguenti lettere. Non vengono conteggiate nella slp: a. Gli spazi aperti quali porticati, androni di ingresso, logge, balconi, terrazzi, cavedi, piani pilotis; b. Gli spazi per attività comuni di pertinenza dell’intero edificio, nei limiti e secondo le fattispecie indicati nel Regolamento Edilizio; c. Gli spazi privati utilizzabili dal pubblico quali passaggi pedonali e gallerie, assoggettati permanentemente al predetto uso mediante specifico atto di asservimento; d. Gli spazi di collegamento verticale: vani scala, ascensori e montacarichi al netto delle murature perimetrali, con i relativi pianerottoli di sbarco. Non rientrano invece tra le esclusioni, e quindi sono computate nella S.l.p. dei piani corrispondenti, le superfici delle scale interne a singole unità immobiliari non realizzate in vano proprio; e. Gli spazi di collegamento e transito orizzontale comuni a più unità immobiliari; f. I soppalchi limitatamente a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio; g. Gli spazi strettamente necessari ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi a ciò specificamente dedicati, quali zone filtro e luoghi sicuri statici; h. Gli spazi destinati alla sosta ed al ricovero degli autoveicoli, realizzati sia in sottosuolo che in soprassuolo, compresi gli spazi di accesso e di manovra indipendentemente dal loro carattere pertinenziale; i. I vani sottotetto non aventi i requisiti di agibilità; j. I piani interrati e seminterrati con pavimento a quota pari o superiore di un metro sotto il piano di spiccato, di altezza interna inferiore a 2.60 m e del tutto privi dei requisiti di aeroilluminazione naturale o artificiale richiesti per la permanenza continua di persone in relazione alla destinazione d’uso. L’introduzione dei requisiti sopraindicati in locali non agibili esistenti comporta l’obbligo dell’inserimento delle relative superfici nel calcolo della S.l.p.. La realizzazione dei servizi di cui all’art. 4, comma 7, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi non è computata nella S.l.p. k. Le cantine poste a piano terreno aventi superficie inferiore a 7 mq cadauna e del tutto prive dei requisiti di agibilità; l. Le superfici relative ai volumi tecnici, cioè ai vani ed agli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati.

L’indicazione di distribuire 5.000 mq di Slp su un edificio di 5 o 12 piani, se applicata rigidamente, può comportare la progettazione di tipologie di alloggi non perfettamente rispondenti agli obiettivi del progettista. Poiché lo spirito del bando è quello di proporre un modello abitativo convincente, piuttosto che simulare un incarico professionale per assolvere il quale sia necessario saturare (oppure non superare) la Slp data, si chiede se non sia possibile stabilire un intorno rispetto ai 5.000 mq del bando entro il quale redigere il progetto. Tale intorno, al fine di non determinare eccessive differenze – sotto l’aspetto quantitativo - tra i diversi progetti potrebbe, ad avviso di chi scrive, essere contenuto in una percentuale (in più o in meno rispetto a quanto dato dal bando) fissata da parte della giuria e comunque individuata in un valore non superiore al 5% di 5.000 mq.

Nell’ambito della progettazione di un nuovo edificio il raggiungimento del dato prestabilito in termini di superficie lorda di pavimento o di volumetria rappresenta uno degli elementi di primaria importanza al quale si deve attenere il progettista nella redazione del progetto. È indubbio che non si chiede di raggiungere esattamente la quota di slp prefissata, ma è anche importante saper dimostrare quanto si è saputo fare per cercare di eguagliare tale limite. Il bando non prevede alcuna percentuale di tolleranza rispetto al valore della slp richiesta. Il raggiungimento di un valore in termini di slp quanto più possibile aderente ai 5.000 mq richiesti rappresenta, quindi, un elemento di valutazione della qualità progettuale dell’edificio.

Qualora per esigenze di contenimento energetico sull'intero organismo edilizio si decidesse di utilizzare una stratigrafia anche per le pareti che dividono il corpo scala dall'interno tale da soddisfare la domanda di riduzione certificata maggiore del 10% rispetto ai valori limite (EPH) previsti dalle disposizione regionale, dette pareti vanno conteggiate nella SLP?

Tali pareti non rientrano tra quelle scomputabili ai fini dell’applicabilità dell’incentivo regionale.

All’art.12 del bando c’è scritto che la slp va calcolata al netto dei muri perimetrali (quindi senza tali muri), nella mail in risposta al mio precedente quesito (allegata qui sotto) mi dite che non si può tener conto della quota di slp derivante dallo scomputo muri… Quindi, la mia deduzione è che i 5000 mq richiesti di SLP siano da raggiungere con il calcolo che comprende i 30cm canonici dei muri perimetrali, altrimenti se venissero calcolati al netto dei muri, chiaramente per arrivare ai 5000 mq si avrebbe tenuto conto della quota slp derivante dallo scomputo muri. La differenza di interpretazione tra quello che c’è scritto su bando e pdf da voi predisposto e la mail di risposta al mio quesito, mi ha portato a dover modificare il progetto per ricalcolare i 5000 mq comprendendo i 30cm dei muri perimetrali. A questo punto se ri-conteggio senza muri perimetrali la slp totale del mio progetto sarà di circa il 10% inferiore a 5000 mq. Ora quello che mi chiedo è quale conteggio devo inserire sulla prima tavola? Infatti, se devo arrivare a mq 5000 devo usare il conteggio al lordo, altrimenti userei la quota in più che non posso usare. Oppure conteggio al netto e avrò circa 4500 mq?

La superficie lorda di pavimento dell’edificio di 5.000 mq è determinata al netto dei muri esterni in base a quanto dispone il bando al punto 12 – cruscotto di progetto, con riferimentoagli incentivi concessi per fabbricati con determinati requisiti di prestazione energetica e ai criteri indicati nella normativa vigente di cui all’allegato D.

Nel bando si richiede di progettare un fabbricato in cui la superficie lorda di pavimento di mq. 5000, calcolata senza la muratura esterna, è da distribuire su un numero di piani residenziali e abitabili indicati nei temi del progetto previsti dal bando.

Quindi, l’edificio deve avere una slp di mq. 5.000 calcolata al netto dei muri esterni del fabbricato.

Nel bando non è stata contemplata la possibilità di impiego della quota di slp generata dalla superficie dei muri perimetrali del fabbricato, che è aggiuntiva ai mq. 5.000 dell’edificio ed è determinata dall’applicazione dell’incentivo della l.r. 33/2007.

La quota di slp della muratura esterna, infatti, determina una ulteriore quota di slp aggiuntiva rispetto ai mq. 5.000 di progetto.

Le modalità di applicazione di tale incentivo potranno essere previste in una successiva fase per l’attuazione del progetto.

Le superfici delle tipologie abitative indicate nel bando sono calcolate al netto dei muri perimetrali, analogamente alla superficie lorda di pavimento dell’intero fabbricato.

Non ci sembrano chiare (anche dalla circolare del comune di Milano n. 3/2001) le modalità di calcolo delle scale di minor rilievo non in vano autonomo. Le relative superfici vanno calcolate due volte (una per piano) o solo una volta (piano di partenza)? Ad esempio, in una tipologia di alloggio duplex, lo sviluppo della superficie della scala (es. 10 mq a piano) che unisce il piano basso al piano sopra è conteggiata due volte (ossia SLP=20 mq)?

Le superfici delle scale interne alle unità immobiliari non realizzate in vano proprio sono da computare nella superficie lorda di pavimento del piano corrispondente.

Stante la definizione di s.l.p. fornita, è corretto includere nel suo calcolo le pareti di separazione fra alloggi e i connettivi sia verticali, sia orizzontali?

Nel computo della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) occorre far riferimento alle indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di Milano, così come integrato dalle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT, oltre che ai dettami della L.R. 33/2007, che prevede l’esclusione delle murature perimetrali e dei solai costituenti l’involucro esterno del fabbricato, purché vi sia una riduzione del fabbisogno energetico superiore al 10%. In applicazione dell’articolo 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, le murature perimetrali relative agli spazi comuni di collegamento, sia orizzontali che verticali, con i relativi pianerottoli di sbarco dovranno essere conteggiate nella s.l.p.

All’art. 15 comma 3 del bando si richiede di verificare che il costo per mq. di s.l.p. non sia superiore a 1.600 €: si intende la s.l.p. così come definita dal R.E. Comune di Milano, del Piano delle Regole del PGT adottato e dalla L.R. 26/1995, così come aggiornata dalla L.R. 33/2007, e quindi al netto dei muri perimetrali?

Il bando prevede di parametrare il costo di costruzione di 1.600 €/mq alla s.l.p. calcolata al netto dei muri perimetrali conformemente alle previsioni dalla L.R. 26/1995, modificata dalla L.R. 33/2007 e secondo i criteri definiti dal R.E. Comune di Milano e dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT.

Riguardo alla definizione di s.l.p. – superficie lorda di pavimento, nel bando, al punto 12 - cruscotto di progetto, è richiesto di indicarla “in conformità alla normativa vigente al netto dei muri perimetrali”. Ma la normativa vigente, riportata sull’allegato D, parla della ‘somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali’. Quali delle due definizioni è da considerarsi per i conteggi del bando?

Nel computo della superficie lorda di pavimento, si considera quanto indicato nel bando al punto 12 - cruscotto di progetto, in cui si prevede di determinare la superficie lorda di pavimento come indicato nella normativa vigente di cui all’allegato D, escludendo, però, dal computo della slp le murature esterne del fabbricato, in applicazione degli incentivi concessi per fabbricati con determinati requisiti di prestazione energetica. Pertanto, la determinazione della superficie lorda di pavimento del progetto è effettuata conformemente a quanto dispone il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, come integrato dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT, considerando anche le varie superfici escluse. Inoltre, poiché i progetti ammissibili al Repertorio devono essere caratterizzati dai requisiti di riduzione del 10% del fabbisogno energetico, sono applicabili gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 26/1995, come modificata dalla legge regionale n. 33/2007, che prevede la possibilità di scomputare dal calcolo della superficie lorda di pavimento le murature costituenti l’involucro esterno del fabbricato.

Secondo quanto già riportato vanno conteggiate nella s.l.p. "le murature perimetrali ai vani scala, ascensori e agli spazi comuni di disimpegno agli alloggi". Per quanto riguarda il vano ascensore, nel caso in cui sia collocato all'interno di un vano scala, devo considerare le sue pareti esterne nella s.l.p., oppure trovandosi all'interno di una superficie non conteggiata ed avendo le sue pareti non a confine con gli appartamenti, posso escluderle dal calcolo?

Le pareti dei vani scala e ascensore sono computate nella superficie lorda di pavimento, solo nel caso in cui delimitano uno spazio agibile rilevante ai fini della dotazione dei carichi urbanistici ai sensi dell’art. 4, punto 6 delle Norme di Attuazione del P.G.T.

In caso di vano ascensore interno alla superficie del vano scala le murature che delimitano il vano ascensore sono escluse dal computo della superficie lorda di pavimento.

Se nel trilocale da 85 mq di slp e nel quadrilocale da 100 mq di slp la cucina è da intendersi come locale, supponendo, quindi, che siano la stessa cosa, come mai nel primo caso viene definita "separata" e nel secondo "abitabile"? Se nel trilocale gli altri due ambienti fossero stanze da letto, la cucina (che per altro risulterebbe di circa 40 mq di slp ovvero 85 mq - 14mq - 14mq -15 mq ca = 42 mq ca) da cosa dovrebbe essere "separata"? In questo caso non risulterebbe come un soggiorno con spazio cottura, definito nel trilocale da 70 mq di slp come cucina a vista? Potrebbe essere intesa, invece, come una cucina non abitabile senza, quindi, tavolo e sedie separata da un soggiorno? La cucina potrebbe risultare come ambiente in cui non vi è stazionamento di persone, quindi, non abitabile, ma di servizio e i locali di conseguenza potrebbero essere soggiorno e due camere da letto. Lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto per i quadrilocali. Se volessi 3 stanze da letto dovrei rinunciare al soggiorno, ma 100 mq - 14 mq -14 mq - 14 mq - 15 mq c.a. (2 bagni e disimpegno) = 43 mq ca di cucina. In questo caso, si potrebbe, però, ovviare al problema proponendo due camere da letto, una cucina, un soggiorno, due bagni e spazi di servizio. Considerando che la somma delle percentuali è l'80% della slp totale residenziale, è possibile impiegare il rimanente 20% per proporre una quinta tipologia che prevede o 3 stanze da letto con cucina abitabile separata dal soggiorno (5 locali) o 3 stanze da letto e soggiorno con angolo cottura (4 locali)? La proposta sarebbe ovviamente conforme al tema della massima flessibilità interna e della pianta libera.

Nel caso del trilocale da 85 mq di slp, la cucina è da intendersi “separata”, in quanto si presuppone la realizzazione di uno spazio, non previsto come locale, ovvero come uno spazio di abitazione indipendente, non necessariamente abitabile e rispondente al requisito della superficie minima.

Nel caso del trilocale con la cucina separata, si presuppone la realizzazione della cucina come spazio facente parte della zona giorno, che non deve essere previsto come angolo cottura a vista, ma deve essere progettato come uno spazio non a vista e distinto da altro ambiente della zona giorno (quale il soggiorno o la sala da pranzo).

In tal caso, la cucina non è stata definita abitabile, in quanto non necessariamente deve rispondere ai requisiti minimi che la classificano quale locale, ovvero quale spazio di abitazione che risponde ai criteri minimi di abitabilità in termini di estensione della superficie.

Nella progettazione del trilocale da circa 85 mq è possibile, quindi, prevedere che la cucina separata sia progettata quale ambiente non abitabile, ma deve comunque essere complementare a un locale della zona giorno quale, ad esempio, il soggiorno.

È da sottolineare, inoltre, che le superfici individuate nella regolamentazione locale per i diversi ambienti dell’alloggio definiscono dei criteri minimi relativi alla abitabilità dei singoli spazi, che sono comunque realizzabili anche di maggiore superficie, in risposta all’esigenza di garantire la vivibilità e la qualità della distribuzione degli spazi nelle unità immobiliari.

Peraltro, in tutte le tipologie abitative, la distribuzione degli spazi interni contribuisce a valorizzare la qualità compositiva dell’insieme e, quindi, la capacità di gestire l’organizzazione degli spazi interni in modo da ottenere un determinato equilibrio nella distribuzione della superficie abitabile, che concorre a definire il livello complessivo di qualità del progetto.

Nel caso del quadrilocale, è prevista la realizzazione della cucina abitabile che, quindi, deve necessariamente rispondere ai requisiti minimi di superficie che la rendono abitabile e deve costituire un locale della unità immobiliare.

Pertanto, nella progettazione del quadrilocale, se si intende realizzare una zona notte composta da tre camere, come ulteriore locale, per soddisfare il requisito richiesto nel bando, è necessario prevedere la cucina abitabile.

Nel caso in cui si intenda prevedere una zona giorno comprensiva di cucina abitabile e un altro spazio di abitazione quale, ad esempio, il soggiorno, nel progettare l’alloggio potrebbero essere realizzati solamente altri due locali costituenti la zona notte.

La restante parte del 20% della superficie lorda di pavimento può essere destinata alla realizzazione di ulteriori alloggi, purché conformi alle tipologie previste nel bando.

Pertanto, mentre non è possibile proporre di realizzare alloggi di cinque locali, può essere prevista, in alternativa, la progettazione di quadrilocali, ma con la cucina abitabile.

Inoltre, le percentuali in cui deve essere suddivisa la totalità della slp del fabbricato sono indicative e finalizzate a definire la proporzionalità delle varie tipologie di unità immobiliari rispetto allo sviluppo complessivo del fabbricato; possono, pertanto, essere incrementate in modo da saturare la totalità della slp dell’edificio.

Si richiede la definizione corretta di superficie commerciale.

La superficie commerciale è da calcolare in base ai criteri definiti nel bando, che nascono dalla necessità di prevedere le modalità di calcolo uniforme.

La definizione di superficie commerciale indicata nel bando, peraltro, non corrisponde integralmente a quanto indicato nel glossario (di cui all’allegato D del Bando): quest’ultimo ha esclusivamente una valenza complementare, in quanto fornisce indicazioni ulteriori rispetto a quanto non esplicitamente definito nel bando. Nel caso specifico, indica i criteri secondo cui procedere all’eventuale determinazione della superficie coperta e della superficie scoperta.

Quanto alla possibilità di creare locali accessori e spazi condivisi, non vi è alcuna contraddizione con la definizione di superficie commerciale, in quanto, nel caso specifico, si tratta della esclusione di tali spazi dal computo della superficie lorda di pavimento, che è cosa diversa dalla determinazione della superficie commerciale.

In riferimento all'art. 4 del Piano delle Regole del PGT, riguardo l'esclusione delle superfici dei vani tecnici e degli spazi necessari a contenere gli impianti dal calcolo della superficie lorda di pavimento, si intende che ad ogni piano bisogna sottrarre la superficie netta delle asole per l'alloggiamento degli impianti come ventilazione forzata, scarichi bagni e cucine ecc?

L’esclusione dei vani tecnici e degli spazi necessari a contenere gli impianti dal calcolo della superficie lorda di pavimento si riferisce allo scomputo di tutte le superfici da destinare all’alloggiamento degli impianti, con riferimento, quindi, agli spazi e ai vani strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici a servizio dei fabbricati.

In particolare, il Regolamento Edilizio di Milano esclude dal computo della superficie lorda di pavimento le aree dei vani di passaggio delle canalizzazioni in corrispondenza dei piani agibili; ne consegue che le superfici delle asole per l’alloggiamento degli impianti tecnologici sono da sottrarre dalla superficie lorda di pavimento, a meno che tali spazi non siano già stati esclusi dal calcolo della superficie lorda di pavimento, sottraendo la muratura perimetrale esterna dalla slp.

Gli edifici progettati per il Repertorio, infatti, prevedono il calcolo della slp al netto dei muri perimetrali nella ricorrenza di specifici requisiti energetici.

In relazione alle percentuali indicative per le diverse tipologie di alloggio, riportate al punto 15.1.2, si richiede se tali percentuali siano da riferirsi alla superficie lorda di pavimento o al numero di alloggi.

Le percentuali previste dal bando al punto 15.1.2. intendono definire una modalità indicativa di composizione delle tipologie abitative nello sviluppo del tema progettuale e sono finalizzate a quantificare, in linea di massima, la superficie lorda di pavimento minima da destinare alla totalità di alloggi rientranti in ogni tipologia abitativa.

Con riferimento alle tipologie degli alloggi vorremmo avere conferma delle nostre valutazioni: • trilocale mq 70: un bagno, due camere, soggiorno con angolo cottura; • trilocale mq 85: due bagni come indicato nel bando, cucina separata (minimo mq 7), due camere e un soggiorno; • quadrilocale mq 100: due bagni, cucina abitabile, tre camere e un soggiorno.

Per il trilocale da 70 mq, la soluzione proposta è conforme alle richieste del bando.

Nel caso del trilocale da 85 mq., la definizione degli spazi costituenti l’alloggio è da considerarsi conforme, tenendo conto che la cucina deve essere separata e non a vista, ma deve costituire uno spazio a integrazione di un locale della zona giorno, come il soggiorno, senza necessariamente avere caratteristiche che la definiscono come spazio di abitazione.

Nel caso del quadrilocale da 100 mq, la composizione degli spazi così proposta non risulta ammissibile, a meno che, oltre alla cucina necessariamente abitabile (costituente uno spazio di abitazione considerabile come locale), siano previsti solo altri tre locali tra zona giorno e notte.

Vorrei avere delle informazioni riguardo le superfici degli appartamenti e qual è la tolleranza rispetto ai dati dimensionali inseriti all'interno del bando. Nel nostro caso specifico, prendiamo l'esempio del quadrilocale da 100 mq, vorremmo sapere se essi possono diventare ad esempio da 115 mq. La superficie in aggiunta ai 100 mq del quadrilocale è da intendere come uno spazio aggiuntivo come ad esempio potrebbe diventare uno studio, o un'ulteriore camera oppure qualsiasi altro spazio flessibile come sala da pranzo. Specificando che questa considerazione viene fatta per i 100 mq, dato che per le altre tipologie le dimensioni sono vicine a quelle indicate nel bando e dato che il quadrilocale offre una qualità maggiore dettata dalla dimensione ritenevamo poter dare a questi pochi appartamenti una notevole qualità dimensionale con grande flessibilità.

Le unità immobiliari devono essere progettate cercando di garantire la rispondenza ai valori di superficie che il bando riferisce ad ogni tipologia abitativa.

Non risulta possibile, quindi, realizzare un quadrilocale da 115 mq, in quanto la superficie di ogni quadrilocale deve essere di 100 mq o poco più; non è certamente ammissibile un incremento in misura tale da creare dei locali aggiuntivi, in quanto ciò, discostandosi dai criteri predefiniti nel bando, poterebbe a una tipologia abitativa diversa dal quadrilocale.

Bisogna sottolineare, inoltre, che le scelte progettuali nel rispettare i criteri di definizione di superficie lorda di pavimento definiti per il fabbricato nel suo insieme e per ogni singola unità abitativa contribuiscono a definire la qualità del progetto.

Per ciò che concerne, invece, la distribuzione delle varie tipologie di alloggi nel fabbricato, essa è ripartita in percentuali minime di riferimento che, sono incrementabili in modo da realizzare integralmente la superficie lorda di pavimento prevista e cercando di mantenere la proporzione predefinita in termini di suddivisione delle varie tipologie abitative.

A seguito di Vostra risposta in merito al calcolo della s.l.p., chiediamo di rettificare o chiarire quanto da Voi sostenuto circa l’inserimento della porzione di muro/infisso verso l’esterno del vano scala, in quanto il vano scala non rientra nel calcolo della s.l.p.

In base all’art. 4 punto 6 del Piano delle Regole del Comune di Milano, la slp è la misura degli spazi agibili rilevante ai fini della dotazione dei carichi urbanistici.

Le pareti che delimitano vani scala e ascensore sono computate nella superficie lorda di pavimento quando delimitano spazi agibili, per cui la porzione di muro o infisso del vano scala a contatto con l’esterno non rientra nel computo della slp, non delimitando spazi agibili.

In merito al conteggio della SLP, se il vano scala ed ascensore non confina con gli appartamenti i suoi muri perimetrali sono da conteggiare o no?

Le murature di vani scala e ascensori sono da conteggiare nel computo della slp quando delimitano spazi agibili.

Quindi, nel calcolo della slp, devono essere computati i muri che separano le unità immobiliari dai vani scala e dai vani tecnici/ascensori.

In riferimento al punto d. dell'articolo 4.6 del PGT - Piano delle Regole - Norme di Attuazione, per superficie da escludere dal computo della s.l.p riguardante gli spazi di collegamento verticale: a. i vani scala, gli ascensori e montacarichi, al netto della superficie dei muri perimetrali E dei relativi pianerottoli di sbarco O esclusi i pianerottoli di sbarco? b. per murature perimetrali si intendono quelle dei vani scala, ascensori e montacarichi o quelle perimetrali dell'edificio? c. se tali murature perimetrali si intendono quelle dei vani scala, ascensori e montacarichi e sono in comune con gli spazi di collegamento e transito orizzontale, (come definito al punto e. dello stesso articolo 4.6), come vanno valutate?

a.Il piano delle regole prevede che vengano esclusi dalla superficie lorda di pavimento i vani scala, gli ascensori e montacarichi, al netto  della superficie dei muri perimetrali, con i pianerottoli di sbarco.

Pertanto, i vani scala, gli ascensori e i montacarichi sono da escludere senza considerare le murature che ne delimitano il perimetro.

Sono da escludere dal calcolo della superficie lorda di pavimento, altresì, i pianerottoli di sbarco.

b.Le murature perimetrali che sono comprese nel computo della superficie lorda di pavimento sono solo quelle che delimitano i vani scala, ascensori e montacarichi.

c.Se le murature perimetrali di vani scala ascensori e montacarichi sono comuni agli spazi di collegamento e transito orizzontale, le murature perimetrali a tali vani sono da considerare nel computo, mentre gli spazi di collegamento orizzontale ne vanno esclusi.

Come va determinata la s.l.p.?

La superficie lorda di pavimento, nel caso dei progetti da presentare ai fini della partecipazione al repertorio, deve essere determinata, conformemente a quanto disposto dal bando, al netto dei muri perimetrali, in quanto gli edifici devono essere realizzati in rispondenza ai criteri di efficienza energetica di riduzione del fabbisogno energetico superiore al 10%, che in base alla l.r. 33/2007, consente di non considerare nel calcolo della slp le murature esterne.

Vorremmo un chiarimento riguardo al calcolo della S.l.p. Nella risposta al quesito 7 sulla S.l.p. da voi pubblicato viene detto che sono computate nella s.l.p.: h. gli spazi destinati alla sosta ed al ricovero degli autoveicoli, realizzati sia in sottosuolo che in soprasuolo, compresi gli spazi di accesso e di manovra indipendentemente dal loro carattere pertinenziale; j. i piani interrati e seminterrati con pavimento a quota pari o superiore di un metro sotto il piano di spiccato, di altezza inferiore a 2,60 m e del tutto privi dei requisiti di areoilluminazione naturale o artificiale richiesti per la permanenza continua di persone in relazione alla destinazione d'uso. L'articolo 10 del Regolamento Edilizio di Milano, a cui si fa riferimento per il bando, al punto 2,dice esattamente il contrario: Al fine di consentire la completa fruibilità delle costruzioni, nella compilazione dei progetti di opere edilizie non devono essere conteggiate nella s.l.p., pur trattandosi di spazi che consentono l’insediamento di abitanti e/o addetti e/o utenti, le seguenti superfici: 2.3 le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di manovra ed indipendentemente dal loro carattere pertinenziale; 2.6. le superfici dei piani e dei locali interrati o seminterrati, privi dei requisiti di agibilità di cui al successivo Art. 29. 2, lettere a) e c), in aggiunta a quelle di cui al precedente punto 2.3; 5. Nel caso di piani interrati, vanno computate le superfici adibite a laboratori, uffici, magazzini, locali agibili con permanenza, anche discontinua, di persone; sono, invece, escluse quelle adibite a cantine al servizio delle singole unità immobiliari ed ai servizi tecnici dei fabbricati. Dal regolamento si evince, infatti, che le autorimesse ed i relativi spazi pertinenziali, nonché le cantine ed i locali tecnici interrati o seminterrati non sono da quantificare come S.l.p. A quale indicazione dobbiamo fare fede?

Nelle risposta relativa al calcolo della slp è indicato che in base all’art. 4 del Piano delle Regole del PGT di Milano, non sono da conteggiare nella slp gli spazi di collegamento verticale, quali vani scala, ascensori e montacarichi al netto delle murature perimetrali con i relativi pianerottoli di sbarco e sono da computare nella slp dei piani corrispondenti le superfici delle scale interne a singole unità immobiliari non realizzate in vano proprio.

L’elenco delle superfici che non vanno computate nel calcolo della superficie lorda di pavimento  comprende anche:

h.gli spazi destinati alla sosta ed al ricovero degli autoveicoli, realizzati sia in sottosuolo che in soprasuolo, compresi gli spazi di accesso e di manovra, indipendentemente dal loro carattere pertinenziale;

j. i piani interrati e seminterrati con pavimento a quota pari o superiore di un metro sotto il piano di spiccato, di altezza inferiore a 2,60 m e del tutto privi dei requisiti di areoilluminazione naturale o artificiale richiesti per la permanenza continua di persone in relazione alla destinazione d'uso.

Le serre solari bioclimatiche sono da considerare nella SLP ?

Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano prevede l’esclusione dal computo della slp delle superfici di vani attigui a terrazzi o giardini destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, purchè tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato.

Le caratteristiche dimensionali del tema "edificio a torre" fissate dal Bando - 5.000 mq slp e h. 12 piani residenziali - lo pongono nelle condizioni di superare seppur per poco la soglia dimensionale di compartimentazione ai fini antincendio (mq. 5.000 per l'h antincendio risultante), in quanto nella slp non sono da conteggiare alcune superfici, come i pianerottoli di sbarco, che risultano invece da conteggiare nel calcolo della superficie del compartimento ai fini VVF (per stare nell'ipotesi di un unico compartimento occorrerebbe infatti utilizzare il margine di tolleranza del 5% e comprimere al massimo gli spazi di distribuzione). Ne potrebbe risultare quindi la necessità di costituire due compartimenti, non potendo ridurre la slp richiesta dal bando per gli alloggi. Si chiede se quella che viene da noi rilevata come una sorta di contraddizione (la necessità di una doppia compartimentazione costituirebbe, infatti, un elemento di lievitazione dei costi a fronte dell'obiettivo di contenere i medesimi) sia reale.

Il fabbricato deve essere progettato conformemente alla normativa anticendio, per cui deve prevedere dei compartimenti antincendio, ovvero delle parti di edificio delimitate da elementi costruttivi con specifica resistenza al fuoco.

La superficie massima di tali compartimenti è definita nel D.M. 286/2007, in relazione all’altezza antincendio dell’edificio ed è individuata (come previsto dal D.M. 30 novembre 1983) considerando l’intera superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

Nel caso specifico dell’edificio a torre di dodici piani, la corrispondente superficie massima per la realizzazione dei compartimenti deve essere di 5.000 mq.

Il decreto 30 novembre 1983 prevede la possibilità di tolleranza del 5% nella determinazione delle superfici e permette, quindi, di realizzare dei compartimenti più ampi.

Va precisato, altresì, che, nel progetto del fabbricato, la rispondenza al requisito della superficie lorda di pavimento rappresenta uno degli elementi di primaria importanza al quale il progettista deve attenersi nella redazione del progetto.

Non è richiesto di raggiungere esattamente la quota di slp prefissata, ma è importante cercare di progettare gli edifici conformemente a tale requisito progettuale. 

Il bando non prevede alcuna percentuale di tolleranza rispetto al valore della superficie lorda di pavimento richiesta, per cui il progetto deve essere realizzato in rispondenza a tale requisito e deve essere conforme alla normativa antincedio.

Quesito in merito alle caratterisrtiche dimensionali degli alloggi, tipologie. Il punto 1.2 prevede delle percentuali minime per ogni tipo di alloggio previsto: dalla lettura del testo (e coerentemente con l'uso consueto) ho interpretato che la percentuale fosse riferita al numero degli alloggi, ma da una risposta ad un quesito vista sul vs sito (sezione quesiti SLP), essa sembra riferita alla slp totale. L'interpretazione del testo è molto importante in questo caso, perchè porta a risultati molto diversi. Esempio: il 5% di 70 alloggi è pari a 3,5 quindi quattro alloggi da 35 mq slp (35 mq. x 4 = 140 mq slp), mentre il 5% della slp totale è pari a 250 mq. (5.000 mq.x 5%), che corrisponde a sette alloggi da 35 mq. Si chiede, pertanto, che venga data al più presto la corretta e sicura interpretazione dell'articolazione degli alloggi, in quanto tale interpretazione influisce pesantemente sulla progettazione

Le proporzioni richieste per la progettazione delle diverse tipologie abitative si riferiscono alle superfici lorde di pavimento.

In base a quanto previsto dal bando, il concorrente può aumentare o diminuire la percentuale da destinare a determinate tipologie abitative, in modo da destinare la totalità della slp per la realizzazione degli alloggi mantenendo una proporzione anche nel distribuire la slp residua tra le varie tipologie.

Innanzitutto se ho ben inteso rispetto al tema dell'edificio a torre di 12 piani si intendono questi ultimi 12 piani abitativi e residenziali. Da qui una prima considerazione, se voglio realizzare piani con un mix di funzioni, ho il vincolo di dover 'allargare' la planimetria del piano tipo per poter contenere sia la SLP residenziale che la superficie altra destinata ad altre funzioni di modo che comunque riesco a distribuire i 5000 mq sempre e comunque in 12 piani. Seconda considerazione, se realizzo i 12 piani con SLP abitativa e residenziale, come viene considerata la superficie destinata ad un piano di servizi accessori alla residenza ma che comunque necessita delle caratteristiche di abitabilità, ad esempio una palestra?

Gli edifici oggetto del Repertorio devono avere una superficie lorda di pavimento di 5.000 mq. e devono essere progettati per essere adibiti a funzione residenziale.

Resta salva la facoltà del concorrente di realizzare spazi di superfici non residenziali (cantine, box/posti auto, locali tecnici e spazi a servizio della residenza), purché il fabbricato risponda al requisito di una superficie lorda di pavimento di 5.000 mq e siano garantite le prestazioni minime di accesso al Repertorio in termini di caratteristiche dimensionali e tecniche. La  superficie di un piano di servizi accessori alla residenza non rientra nel computo della superficie lorda di pavimento nel caso in cui si tratti di attività comuni di pertinenza del fabbricato, quali ad esempio locali fitness, palestre, sale riunioni, sale ricreative comuni, complete di relativi servizi igienici.

In una recente risposta è stata fornita spiegazione: Nell’ipotesi di un trilocale (nel caso specifico di 85 mq di slp), dotato di un bagno e di cucina separata, considerando che la cucina costituisce un locale aggiuntivo, se indipendente e di superficie almeno pari al valore minimo richiesto, sono da realizzare altri due locali da destinare a spazi di abitazione, che possono essere due camere. Nel quadrilocale (nel caso specifico di 100 mq di slp), un locale è costituito dalla cucina abitabile. I restanti tre locali sono destinabili ad altri spazi di abitazione per la funzione residenziale, tra cui le camere. Nell'ipotesi del trilocale (85 mq) con cucina separata, come possono esserci (come indicato) due camere senza soggiorno? Inoltre al punto 15. 1.2 si indica: trilocale da 70 mq: 1 bagno, cucina a vista (quindi soggiorno con cucina e due camere) = 3 locali trilocale da 85 mq: 2 bagni e cucina separata (quindi in un locale a se stante e pertanto rimane un soggiorno ed una camera) = 3 locali quadrilocale da 100 mq: 2 bagni, cucina abitabile (Che differenza c'è con la cucina separata?). Pertanto rimangono soggiorno e due camere = 4 locali La tipologia ERP prevede nel trilocale da 85 mq cucina separata, soggiorno e due camere; mentre per 100 mq si intende cucina separata, soggiorno e due camere. Come procedere?

La tipologia della cucina separata (prevista nel bando per la progettazione del trilocale da 85 mq) non costituisce un locale.

La cucina, per essere considerata come cucina separata e, quindi, per non costituire locale e spazio abitabile, deve essere un ambiente che non presenta le caratteristiche del locale: non deve essere, pertanto, un’area a sè stante, ma deve essere integrata ad un’altra area della zona giorno (tipo soggiorno, sala), unitamente alla quale rappresenta un locale e deve avere una superficie inferiore al minimo di 7 mq che la qualifica come cucina abitabile.

Nella progettazione del trilocale da 85 mq, pertanto, è ammissibile l’ipotesi di una cucina separata, intesa come spazio di superficie inferiore a 7mq, comunicante verso il soggiorno e separata da esso unicamente mediante partizioni murarie.

La cucina abitabile costituisce un locale, in quanto è individuata da uno spazio indipendente, non costituente parte integrante di un altro spazio della zona a giorno e avente i requisiti minimi di superficie pari a 7 mq, che qualificano la cucina come locale abitabile.

Nel trilocale da 85 mq, i tre locali da realizzare possono comprendere, ad esempio, un soggiorno (o un altro spazio di zona giorno) con annessa area adibita a cucina separata, oltre a due camere.

Nel quadrilocale, invece, la cucina deve essere abitabile e costituisce un locale.

In relazione a quanto disposto dall'art. 14 del bando - Temi del repertorio si richiede un chiarimento relativamente alla S.L.P. che in entrambe i temi (torre o edificio in linea) viene indicata in 5000 mq. Una tale quantità è comprensiva dei posti auto e delle cantine, oppure le superfici dei posti auto e le cantine potranno eccedere i 5000 mq di S.L.P. indicati?

Le superfici da destinare a posti auto e cantine non sono computate nei 5.000 mq di superficie lorda di pavimento.

Nel conteggio della s.l.p. vanno inclusi anche i pianerottoli di sbarco?

Nel conteggio della superficie lorda di pavimento non vanno inclusi i pianerottoli di sbarco.

I muri che delimitano i cavedi tecnici possono essere esclusi dalla s.l.p.?

Nel definire le esclusioni dal calcolo della superficie lorda di pavimento sono indicate le superfici dei vani da dedicare agli impianti tecnici. Pertanto, le murature che li delimitano devono intendersi comprese nel calcolo della superficie lorda di pavimento.